Legislatura 17ª - Dossier n. 396
Azioni disponibili
Articolo 1
Classificazione aree naturali protette
(Modifiche all'articolo 2 della legge n. 394 del 1991)
L'articolo 1, composto da due commi, interviene in materia di classificazione delle aree naturali protette, di cui all'articolo 2 della legge n. 394 del 1991 , apportando modifiche in forma di novelle.
Segnatamente, i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 394/1991 vengono sostituiti, e vengono aggiunti i nuovi commi da 5-bis a 5-quinquies nonché 9-ter e 9-quater.
Nella nuova classificazione, i primi tre commi dell'articolo 2 della legge 394/1991 definiscono rispettivamente i parchi nazionali, i parchi naturali regionali e le riserve naturali, cui si affiancano, al quarto comma, le aree marine protette, che nella vigente legge 394/1991 non erano state individuate come una categoria a sè stante, equiparata alle altre.
Si recano, al riguardo, le seguenti definizioni
- I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e da eventuali estensioni a mare contenenti uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l’intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.
- I parchi naturali regionali sono essi pure costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali, ma nella loro definizione non vi sono riferimenti alle eventuali estensioni a mare. I parchi natruali regionale devono possedere requisti di valore naturalistico e ambientale tali da costituire, nell'ambito di una o più Regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
- Le riserve naturali, analogamente ai parchi naturali regionali, sono costituite da aree terrestri, fluviali e lacuali (anche in questo caso, nessun riferimento ad eventuali estensioni a mare). Rispetto ai parchi naturali regionali, i requisiti sono differenti; le riserve naturali devono contenere una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Diversamente dai parchi, le riserve naturali possono essere statali o regionali, a seconda della rilevanza degli interessi attraverso di esse tutelati.
Sul piano definitorio, le definizioni di parchi nazionali, parchi naturali regionali e riserve naturali restano in gran parte confermate, laddove la modifica più sensibile appare quella relativa ai tratti di mare prospicienti la costa, indicati dalla vigente legge 394/1991 nell'ambito dei parchi naturali regionali e ora trasferiti nella nuova categoria delle areee marine protette.
- Ai sensi del comma 1, le aree marine protette sono le aree costituite da ambienti marini, dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere, e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.
Inoltre, il nuovo comma 5-bis che viene inserito nell'articolo 2 della legge 394/1991 prende in considerazione le aree marine protette contigue ai parchi nazionali terrestri; in questi casi, le aree marine protette sono ricomprese integralmente negli stessi parchi nazionali, previa istruttoria tecnica svolta dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
Circa l'apporto richiesto a ISPRA, viene richiamata la procedura prevista dall'articolo 18, comma 1, del disegno di legge in esame il quale a sua volta - novellando l'articolo 33 della legge quadro- reca la disciplina del Comitato Nazionale per le Aree Protette istituito presso il il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente Si ricorda che la legge (n. 132 del 28 giugno 2016), pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 18 luglio 2016, reca l'istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente e pertanto. Secondo quanto presto dall'art. 16, comma 4, della stessa, essa entrerà in vigore il 14 gennaio 2017. Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale, e la cui determinazione è demandata ad apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il Sistema agenziale mira ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale. Nell'ambito del sistema, l'ISPRA dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente, viene dotato di funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente. Inoltre, potrà procedere all'elaborazione di criteri e di standard uniformi per lo svolgimento dell'attività conoscitiva con riferimento a vari ambiti, quali la difesa del suolo e della pianificazione di bacino, il rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, l'attività di ricerca e prevenzione dei rischi geologici. |
I parchi nazionali comprendenti aree marine protette sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare cui si applicano, per la parte marina, le disposizioni di legge relative alle aree marine protette. Si prevede l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il nuovo comma 5-ter interessa le aree del territorio nazionale che, in forza di norme dell'Unione Europea successive alla legge 394/1991 (espressamente richiamate dal comma 5-ter), appartengono alla rete ecologica europea denominata «Natura 2000». Tali aree concorrono alla conservazione della biodiversità, insieme al sistema delle aree naturali protette. Da un punto di vista giuridico, le aree incluse nella rete ecologica <<Natura 2000>> ricadono nell'ambito della disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 finalizzato all'attuazione della direttiva 92/43/CEE (c.d. Direttiva Habitat) relativa alla conservazione degli habitat natuali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche, nonchè dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 e successive modificazioni, contenente misure relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS).
La Direttiva Habitat, che è uno dei fondamenti delle politiche comunitarie in materia di biodiversità, promuove nel territorio europeo la conservazione della biodiversità mediante misure che tengano conto anche delle esigenze economiche, sociali, culturali e delle realtà locali dei singoli Stati Membri. Le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) sono tipologie di area protetta finalizzate alla conservazione degli habitat naturali e degli habitat delle specie per mezzo di adeguati piani di intervento e di gestione. Nelle predette Zone Speciali e Zone di Protezione Speciale, gli impegni previsti non sono quelli consueti stabiliti dalla legge 394/1991 sulle aree protette, bensì vanno definiti in modo specifico per ciascuna area da proteggere, secondo le sue caratteristiche e la presenza di specie ed habitat particolari.
Inoltre, in base al nuovo comma 5-quinquies, i soggetti gestori delle aree protette potranno gestire anche le aree esterne a quelle di cui al comma 5-ter, dunque diverse dalle aree appartenenti alla rete ecologica europea denominata «Natura 2000».
Il nuovo comma 5-quater introdotto nell'articolo 2 della legge quadro, assegna la gestione dei siti di importanza comunitaria, delle previste zone speciali di conservazione (di cui alla direttiva 92/43/CEE), delle zone di protezione speciale (di cui alla direttiva 2009/147/CE) - laddove rientranti, in parte o del tutto, in un parco nazionale o regionale, in una riserva naturale statale o regionale, in un'area marina protetta - al corrispondente ente di gestione.
In relazione alla fattispecie di istituzione di un nuovo parco, in tema di zone speciali all'interno di parchi, il nuovo comma 9-ter stabilisce che tale nuovo parco assorba tutte le altre aree protette, nazionali, regionali o locali comprese nel suo territorio.
Il nuovo comma 9-quater chiama l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA, a svolgere una serie compiti di in materia di aree naturali protette, biodiversità e protezione degli ambienti marini e costieri. L'ISPRA avrà funzioni di supporto tecnico-scientifico, di monitoraggio, di controllo, di ricerca. Si prevede, pertanto, l'adeguamento del proprio statuto e della propria struttura organizzativa, in condizioni di invarianza finanziaria.
L’ISPRA, è stato istituito con la legge 133/2008 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112. E' un ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia tecnica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile, sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che se ne avvale nell'esercizio delle proprie attribuzioni, impartendo le direttive generali per il perseguimento dei compiti istituzionali. L'attuale statuto dell'ISPRA è stato approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con decreto del 27 novembre 2013.
Si prevede, al comma 2, una clausola di invarianza finanziaria relativa alle misure introdotte dal comma 1 prevedendosi che le attività di cui al presente articolo siano svolte con le risorse umane e strumentali (oltre che finanziarie) disponibili a legislazione vigente.
Articolo 2
Destinazione contributo di sbarco isole minori
(Destinazione del contributo di sbarco a favore delle aree protette delle isole minori)
L'articolo in esame riguarda la destinazione del gettito del contributo di sbarco che i comuni aventi sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 in alternativa all'imposta di soggiorno.
In base alla vigente formulazione del comma 3-bis dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il gettito di tale contributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori
In proposito, il comma 1 dell'articolo prevede una nuova possibilità di destinazione del gettito di cui sopra, ovvero che quest'ultimo vada a finanziare, in accordo con il gestore dell’area protetta, interventi volti alla tutela ambientale, alla conservazione della biodiversità, al ripristino o al restauro di ecosistemi naturali e del patrimonio archeologico e culturale, nonché ad attività di educazione ambientale.
Il comma 2 consente inoltre ai comuni in questione di deliberare una maggiorazione del contributo di sbarco, fino ad un massimo di 2 euro. Attualmente, tale contributo arriva fino ad euro 2,50 per persona ma può salire a 5,00 euro in determinati periodi di tempo oppure in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica.
Ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 23/2011, i comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore, e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati, destina il gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. Il contributo di sbarco e' riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalita' stabilite dal medesimo regolamento comunale, in relazione alle particolari modalita' di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, e successive modificazioni. Il contributo di sbarco non e' dovuto dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonche' dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria nel medesimo comune e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalita' applicative del contributo nonche' eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresi' prevedere un aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo. I comuni possono altresi' prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimita' di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo puo' essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del contributo e' destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonche' interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilita' nelle isole minori.
Articolo 3
Istituzione parchi nazionali e riserve naturali
(Modifica all'articolo 8 della legge n. 394 del 1991)
L'articolo 3 reca una modifica di carattere integrativo all'articolo 8 della legge n. 394 del 1991, in materia di istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali, introducendovi un nuovo comma 2-bis.
I commi 1 e 2 dell'articolo 8 della legge 394 del 1991 riguardano rispettivamente i parchi nazionali e le riserve naturali statali. L'articolo, trattando della istituzione delle aree naturali protette nazionali, prevede in particolare, al comma 1, che i parchi nazionali siano istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione; mentre il comma 2 stabilisce che le riserve naturali statali siano istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.
Fermo restando il quadro già dettato dalla normativa vigente, ai sensi del nuovo comma 2-bis si considera l'ipotesi in cui il territorio del parco o della riserva ricomprenda siti militari; in tal caso, all'istituzione del parco o della riserva si procede sentito il Ministero della difesa.
Articolo 4 Ente Parco
(Modifiche all'articolo 9 della legge n. 394 del 1991)
L'articolo 4, sostitutivo della precedente versione dell'articolo stesso a seguito dell'emendamento 5.1000 testo 2, presentato dal relatore, reca significative modifiche alla disciplina dell'Ente Parco dettata dal vigente articolo 9 della legge-quadro sulle aree protette.
Con il comma 1 dell'articolo 9, come novellato, viene aggiornata, sul piano formale, la denominazione del Ministro dell'ambiente (oggi Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), che vigila sull'Ente parco.
Al comma 2 dell'articolo 9 della legge quadro, si interviene sulla struttura dell'Ente parco, che viene modificata dalla novella. Tra gli organi dell'Ente, sono confermati:
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo
- la Comunità del Parco
- il Collegio dei revisori dei conti,
Rispetto alla composizione dell'ente, viene invece esclusa la Giunta esecutiva.
Secondo il nuovo comma 3 dell'articolo 9, gli organi dell'Ente Parco resteranno in carica per cinque anni, come già avveniva finora, ma le nuove disposizioni -a differenza delle precedenti- stabiliscono che i membri di tali organi possano essere confermati una sola volta, previsione questa di nuova introduzione .
I nuovi commi 4, 4-bis e 5 dell'articolo 9 regolano la nomina del Presidente dell'Ente Parco e dei membri del Consiglio Direttivo.
Ai sensi del comma 4, come novellato, il Presidente continua ad essere nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco; viene prevista, tuttavia, una procedura diversa da quella vigente.
Infatti, il Presidente sarà scelto nell'ambito di una terna proposta dal Ministro, composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private, che sarà presentata ai presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Viene previsto il termine di quindici giorni dalla ricezione della proposta. In caso di mancato raggiungimento di un'intesa su uno dei candidati proposti, ovvero di dissensi -che devono essere espliciti e motivati, con riferimento a ciascuno dei nomi indicati nella terna proposta- sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni, il Ministro dell'ambiente provvederà comunque alla nomina del Presidente, motivatamente, scegliendo, prioritariamente, tra i nomi compresi nella terna.
Il nuovo comma 4-bis rende la carica di Presidente di parco nazionale incompatibile con qualsiasi incarico elettivo nonché con incarichi negli organi di amministrazione degli enti pubblici.
Il comma 5, come novellato, mira ad assicurare la continuità amministrativa qualora l'iter della nomina del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo si protraesse. Ai fini della continuità amministrativa, si prevede infatti che nelle more delle suddette nomine si applichino le disposizioni di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, recante la disciplina della proroga degli organi amministrativi, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
Gli articoli 2 e 3 del decreto legge 293/1994 stabiliscono che gli organi amministrativi non ricostituiti nei termini prefissati sono prorogati per non più di quarantacinque giorni. Durante il periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione, nonché atti urgenti e indifferibili, fornendo precise indicazioni riguardo ai motivi di urgenza e indifferibilità. La vigente versione del comma 5 dell'articolo 9 della legge 394/1991 attribuisce al Presidente l'esercizio delle funzioni del Consiglio direttivo fino all'insediamento di questo, per un periodo non superiore comunque a centottanta giorni.
Il nuovo comma 6 delinea le funzioni del Presidente dell'Ente Parco.
Come l'articolo 9 della legge quadro già stabiliva al comma 3, il Presidente provvede a :
- rappresentare legalmente l'Ente parco
- coordinamento l'attività dell'Ente
- indirizzare e programmare l'attività stessa
- fissare obbiettivi e verificare la loro realizzazione
- esercitare funzioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo
- adottare provvedimenti urgenti ed indifferibili, che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.
Il nuovo comma 7 dell'articolo 9 della legge 394/1991 applica al Presidente dell'Ente Parco e ai componenti del consiglio direttivo le disposizioni in materia di permessi e di licenze di assentarsi dal servizio che l'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) reca per i sindaci, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i presidenti delle comunità montane e i presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
Il comma 1 dell'articolo 79 del DLgs 267/2000 afferma che i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, i componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. Il comma reca altresì ulteriori prescrizioni su permessi da applicare nel caso in cui le riunioni dei consigli si tengano in orario serale ed in quello in cui si protraggano oltre la mezzanotte. Il comma 3 del medesimo articolo 79 reca analoghe disposizioni in favore dei lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, abbiano diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Inoltre, la norma precisa che il diritto di assentarsi di cui al comma 3 comprende non soltanto il tempo per raggiungere il luogo della riunione, ma anche quello per rientrare al posto di lavoro. Il comma 4, che interessa componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, dà loro ulteriori diritti rispetto a quelli fissati dai commi precedenti; essi potranno assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. I commi 5 e 6, che valgono per tutti le categorie di lavoratori indicate nei commi 1, 3 e 4, riconoscono il diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato e richiedono ai lavoratori interessati di documentare prontamente e puntualmente, mediante attestazione da parte dell'ente, l'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i usufruiscono dei permessi, retribuiti e non retribuiti.
In generale, per la disciplina in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, si veda la legge 7 aprile 2014, n. 56.
L'indennità del Presidente dell'Ente Parco è oggetto del novellato comma 8 dell'articolo 9 della legge 394/1991. Si stabilisce un'indennità onnicomprensiva, fissata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I relativi oneri finanziari sono a carico del bilancio dell'Ente parco.
Il vigente comma 12-bis dell'articolo 9 della legge 394/1991, che invece riguardava sia le indennità spettanti al Presidente che quelle spettanti ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi nonché ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti parco, prevedeva per loro un'indennità di carica, articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni.
La composizione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco è dettata dai nuovi commi 8-bis, 8-ter e 8-quater dell'articolo 9 della legge 394/1991.
In base al comma 8-bis, il numero dei membri del Consiglio Direttivo -di cui il Presidente dell'Ente Parco fa parte di diritto- sarà variabile (e non più fisso come è oggi) a seconda del numero di Comuni compresi nel territorio: i membri sono otto se i Comuni sono più di venti, altrimenti sono sei. Mediante il nuovo comma 8-ter si stabilisce un requisito di appartenenza: i componenti del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra persone qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette o tra i rappresentanti della Comunità del parco (requisito un po' differente, dunque, da quelli posti dal vigente comma 4 dell'articolo 9 della legge 394/1991) e indica minutamente le modalità delle designazioni. Metà dei membri del Consiglio Direttivo saranno designati dalla Comunità del Parco, l'altra metà da altri soggetti.
In dettaglio, le modalità di designazione dei membri del Consiglio Direttivo recate dal comma 8-ter sono le seguenti:
a) il 50 per cento dei componenti su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno due dei quali scelti tra i sindaci della stessa Comunità del parco;
b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione:
- nel caso di Consigli direttivi con sei componenti, uno delle associazioni di protezione ambientale, uno del Ministro del-l’ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno delle associazioni agricole nazio-nali più rappresentative individuato dal Mi-nistro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni prove-nienti dalle medesime associazioni;
- nel caso di Consigli direttivi con otto componenti, uno del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e del mare, uno dell’ISPRA indicato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno delle associazioni di prote-zione ambientale e uno delle associazioni agricole nazionali più rappresentative indivi-duato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle indica-zioni provenienti dalle medesime associazioni.
Il nuovo comma 8-quater verte sui tempi delle designazioni dei membri del Consiglio Direttivo e sulle cessazioni dalla carica. In particolare, si prevede che:
- le designazioni siano effettuate entro quarantacinque giorni da apposita richiesta proveniente dal ministero
- decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine suddetto, il Presidente eserciti temporaneamente le funzioni del Consiglio fino all'insediamento di quest'ultimo.
- i membri del Consiglio direttivo designati dalla Comunità del parco che ricoprono la carica di sindaco di un comune o di presidente di una unione montana dei comuni, di una provincia o di una regione presente nella Comunità del parco, in caso di cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo, decadano immediatamente dall’incarico di membro del Consiglio direttivo, con conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri dei medesimi enti.
Al suo interno, il Consiglio Direttivo elegge un vicepresidente dell'Ente Parco (nuovo comma 8-quinquies).
I commi 8-sexies, 8-septies e 8-octies del novellato articolo 9 della legge 364/1991 interessano l'insediamento e le funzioni del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, in parte riproducendo la disciplina contenuta nel vigente articolo 9 della legge-quadro, attualmente ai commi 7, 8 e 8-bis della norma vigente. Il Consiglio Direttivo, che può considerarsi legittimamente insediato dal momento in cui sia stato nominato dalla maggioranza dei suoi membri, delibera su tutte le questioni generali, in particolare sui bilanci - che sono trasmessi per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e al Ministro dell'economia e delle finanze - , sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco. Il Consiglio Direttivo delibera altresì sullo statuto dell'Ente Parco. In caso di parità, è determinante il voto del Presidente.
Allo statuto dell'Ente è interamente dedicato il comma 9 del novellato articolo 9 della legge 394/1991. Lo statuto dovrà definire le finalità e funzioni principali dell'Ente, nonché le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti.
Il principio di partecipazione popolare, che è presente anche nella vigente formulazione del comma 9 e viene ribadito dalla nuova Si ricorda che con l’articolo 7 (in particolare, lettera h) della legge 7 agosto 2015, n. 124, nota come "legge Madia", contenente deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Si è posto tra i principi e criteri da realizzare, in aggiunta agli obblighi di pubblicazione, il riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, nella finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
Il principio riprende il modello anglosassone del c.d. Freedom of Information Act, che, tra le sue finalità, persegue il controllo diffuso sull’operato del Governo e delle amministrazioni, la partecipazione più consapevole da parte dei cittadini alle decisioni pubbliche ed il rafforzamento della legittimazione delle stesse amministrazioni che devono agire in assoluta trasparenza al servizio della collettività.
La presenza fra i contenuti obbligatori dello statuto delle modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti non costituisce una novità rispetto al quadro vigente, la menzione delle finalità e delle funzioni principali sì.
Si segnala, rispetto al testo del comma 9 vigente, come venga meno il riferimento alla definizione dell'organizzazione interna.
I commi 10 e 10-bis del rinnovato articolo 9 della legge-quadro si occupano del Collegio dei revisori dei conti. Quest'ultimo, nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Dei tre componenti, uno sarà designato dal Ministro dell'economia e finanze, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente Parco, come già previsto dalla vigente legge-quadro.
Ai sensi del comma 11 della nuova versione dell'articolo 9 della legge 394/1991, la gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata a un direttore. La figura del direttore, già presente nel comma 11 del vigente articolo 9 e successive modificazioni - che, però, non ne indica espressamente le funzioni - viene ora definita con le seguenti funzioni:
- assicurare l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente dell'Ente Parco e dal Consiglio Direttivo;
- adottare i connessi atti, anche a rilevanza esterna.
Il direttore viene nominato dal Consiglio Direttivo, anziché con decreto del Ministro dell'ambiente come attualmente stabilito dal comma 11 dell'articolo 9 della legge 394/1991. In caso di pieno conseguimento degli obbiettivi di gestione, l'incarico del direttore potrà essere rinnovato, per un periodo massimo di cinque anni. Si stabiliscono, inoltre, dettagliatamente le nuove procedure di selezione e di nomina del direttore
Il direttore è nominato dal Consiglio direttivo nell’ambito di una terna di nomi di soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale. La terna è compilata a seguito di selezione pubblica alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .Il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.
Il relativo trattamento economico viene equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Infine, il comma 11 abroga il vigente comma 12 dell'articolo 9 della legge 394/1991, recante disposizioni sulla durata in carica degli organi dell'Ente Parco le quali -come si è detto sopra- sono adesso indicate (e integrate) nel nuovo comma 3 dell'articolo 9 della legge 394/1991.
Il trattamento economico dei vicepresidenti e degli altri componenti del Consiglio Direttivo è disciplinato invece dal nuovo comma 12-bis del rinnovato articolo 9 della 394/1991.
L'attuale art. 9, comma 12-bis, della vigente versione dell'articolo prevede che ai Presidenti, ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi nonché ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti parco, spetti un'indennità di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Nel nuovo testo, i vicepresidenti e gli altri componenti riceveranno gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo, nell'ammontare fissato con futuro decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri sono posti a carico dell'ente parco.
Per quanto riguarda la pianta organica di ciascun Ente Parco, l'attuale quadro vigente è sostituito dai nuovi comma 14 e dall'aggiuntivo 14-bis. Si prevede che la dotazione organica dell'ente sia approvata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del parere Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze; decorso inutilmente un periodo di trenta giorni dalla richiesta di parere, scatta un meccanismo di silenzio-assenso e il parere stesso si intende favorevole.
Il direttore, che costituisce la struttura amministrativa di vertice dell’Ente, è posto fuori dalla dotazione organica.
In ragione delle peculiari attività da svolgere, l'Ente Parco potrà impiegare personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie, entro il 2017 tutti gli Enti parco si avvarranno delle procedure informatiche del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi. Si prevede l'invarianza finanziaria della norma.
Il comma aggiuntivo 14-bis introduce strumenti di verifica della realizzazione degli obiettivi di conservazione della biodiversità, nonché dell'impiego delle risorse assegnate a tali scopi. Si prevede, perciò, che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti, con decreto, specifiche direttive rivolte agli Enti Parco affinché questi ultimi individuino adeguati indicatori dello stato di conservazione della biodiversità e, periodicamente, elaborino rendiconti sull'evoluzione dell'ecosistema protetto.
A livello europeo, in materia di rendicontazione, si segna coma la Direttiva Habitat preveda la redazione di rapporti periodici basati su dati provenienti dal monitoraggio delle specie e degli habitat elencati negli allegati dal quadro normativo europeo.
A livello nazionale, sul tema della biodiversità e del relativo monitoraggio, si segnalano i rapporti sullo stato di attuazione della Direttiva Habitat elaborati dall'ISPRA, nella versione 2016, di recente pubblicazione, presentati alla Conferenza nazionale “Verso un piano nazionale di monitoraggio della biodiversità", recante le schede di monitoraggio di tutte le specie e gli habitat italiani di interesse comunitario.
Articolo 5
Regolamento del parco
(Modifiche agli articoli 11, 12, 14, 25, 26 e 32 della legge n. 394 del 1991)
L'articolo 5 reca modifiche ad una serie di articoli della legge-quadro sulle aree protette, n. 394 del 1991. L'articolo è strutturato in un comma unico, articolato in lettere dalla a) alla f).
La lettera a) modifica sensibilmente l'articolo 11 della legge 394/1991, che espone le linee essenziali del regolamento di cui ogni parco deve dotarsi. La lettera a), infatti, interviene su ciascuno dei sei commi dell'articolo 11 della legge 394/1991.
Riguardo al comma 1 dell'articolo 11 della legge 394/1991, la novella stabilisce che il regolamento del parco disciplini l'esercizio delle attività consentite non soltanto entro il territorio del parco, ma anche nelle aree contigue ad esso. Quanto al comma 2 dell'articolo 11 della legge 394/1991, ai sensi del quale il regolamento del parco deve disciplinare una serie di attività e di iniziative al fine di preservare le caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali proprie di ogni parco, si aggiunge ad esso una nuova lettera, h-bis, che vieta le attività militari all'interno dei parchi. Sempre in tema di divieti, la modifica al comma 3 dell'articolo 11 della legge 394/1991 proibisce le attività venatorie all'interno del parco. Il comma 4 dell'articolo modificato, concernente le eventuali deroghe ai divieti di cui sopra, è sostituito da un nuovo comma 4, dove si puntualizza che le eventuali deroghe riguarderanno i divieti elencati al comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h), che sono i seguenti:
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
c) la modificazione del regime delle acque;
d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
g) l'uso di fuochi all'aperto;
h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.
Il comma 5 dell'articolo 11 della legge 394/1991, che si occupa di diritti reali e di usi civici delle collettività locali rimane inalterato, ma viene affiancato da un nuovo comma 5-bis che riconosce alla Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali (Federparchi) la titolarità della rappresentanza istituzionale in via generale degli enti di gestione delle aree protette. Pertanto Federparchi, a sua volta, nel proprio statuto deve garantire la facoltà di accesso alla federazione a tutte le aree protette, nonchè adottare regole di funzionamento ispirate a princìpi di partecipazione democratica.
Anche il comma 6, che concerne la procedura per l'approvazione del regolamento del parco, la sua efficacia e la sua prevalenza sulle disposizioni comunali, è sostituito da un nuovo comma 6. Secondo la nuova versione del comma 6, più ampia di quella attualmente in vigore, il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate (e non più d'intesa con gli enti locali, come si legge nella vigente formulazione del comma 6). Si delinea la seguente scansione:
- L'Ente parco, previo parere della Comunità del parco, adotta il regolamento e lo trasmette alle Regioni e al Ministero;
- ai sensi del nuovo comma 6, il Ministero dell’ambiente può apportare integrazioni e modifiche, che devono essere trasmesse all’ente parco, il quale, entro due mesi dalla trasmissione, adotta il nuovo testo.
- Ove il Ministero non ritenga di apportare ulteriori integrazioni e modifiche e in ogni caso allo scadere del suddetto termine dei due mesi, la proposta definitiva di regolamento è sottoposta all’intesa della regione interessata che si esprime entro tre mesi, trascorsi i quali l’intesa si intende acquisita.
- In ogni caso, decorsi dodici mesi dall’invio, da parte dell’ente parco, del regolamento adottato senza che nè il Ministero nè la Regione abbiano recato modifiche o integrazioni o abbiano manifestato dissenso, il regolamento è approvato nel testo adottato dall’ente parco.
- I comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti e i propri strumenti urbanistici al regolamento del parco. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale, le disposizioni del regolamento del parco entrano in vigore e prevalgono su quelle del comune, che è tenuto ad applicarle.
La lettera b) del comma unico dell'articolo 5 contiene un altro, nutrito insieme di cambiamenti, che riguardano l'articolo 12 (Piano per il Parco) della legge 394/1991. Il predetto articolo, al suo comma 1, stabilisce che l'Ente Parco, attraverso lo strumento del Piano per il Parco, debba disciplinare una serie di contenuti, che sono schematicamente elencati. A questo elenco, se ne aggiungono di nuovi, mediante una riformulazione della lettera e) del comma, nonchè con le aggiunte di una nuova lettera e-bis) e una nuova lettera e-ter). Laddove l'attuale versione della lettera e) del comma 1 dell'articolo 12 della legge 394/1991 parla soltanto di indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere, il nuovo testo della lettera comprende i valori naturali e culturali presenti nel territorio del parco e la valutazione del loro stato di conservazione; i servizi ecosistemici forniti dal territorio del parco e la loro classificazione dal punto di vista qualitativo nonchè la valutazione dal punto di vista quantitativo; l'identificazione e la valutazione delle pressioni e delle minacce per i valori naturali e culturali e per i servizi ecosistemici e l'analisi delle cause, dei fattori e delle tendenze, con particolare riferimento ai cambiamenti globali ed alle attività antropiche presenti nel territorio del parco e nel territorio limitrofo; la definizione degli obiettivi di conservazione dei valori naturali e culturali e le modalità di valorizzazione dei servizi ecosistemici del parco. In base alla nuova lettera e-bis), il Piano deve inoltre occuparsi di iniziative atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti. Ai sensi della lettera e-ter), il Piano del Parco dovrebbe riguardare altresì il mantenimento e recupero degli ecosistemi e delle caratteristiche del paesaggio, delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche ed habitat naturali, la promozione dell'agricoltura biologica e biodinamica, il mantenimento e recupero del patrimonio archeologico e storico-culturale tutelato e la promozione del turismo naturalistico, culturale e scolastico.
Vi sono modifiche anche al comma 2 dell'articolo 12 della legge 394/1991. Si tratta di un comma che prevede la suddivisione del territorio in base al diverso grado di protezione. Gli interventi sulle lettere a), b), c) e d) del comma sono semplicemente terminologiche, mentre sono sostanziali le aggiunte recate per mezzo dell'introduzione dopo il comma 2 di nuovi commi, il 2-bis, il 2-ter e il 2-quater. Secondo il comma 2-bis, il piano recherà l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione, da individuare d'intesa con la Regione. Nelle aree contigue potranno essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. L'eventuale attività venatoria dell'area contigua sarà regolamentata dall'Ente parco, sentiti la Regione e l'ambito territoriale di caccia competenti, ed esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia dell'area contigua. L'ISPRA esprime parere sulla regolamentazione dell'attività venatoria proposta dall'Ente Parco. Inoltre, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico potranno esservi, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni riguardanti le modalità e i tempi della caccia. La violazione di tali divieti e prescrizioni, di cui si prevede il recepimento nei calendari venatori regionali e provinciali, comporterà le sanzioni previste dalla legislazione venatoria.
Il nuovo comma 2-ter afferma che il Piano possa prevedere:
- accordi di collaborazione e convenzioni con le aziende agricole singole o associate presenti nel territorio del parco, in linea con gli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) sulle collaborazioni e convenzioni tra le pubbliche amministrazioni e gli imprenditori agricoli;
Sui contratti di collaborazione, il suddetto articolo 14 del DLgs. 228/2001, prevede tra l'altro che le pubbliche amministrazioni, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, possano concludere contratti di promozione con gli imprenditori agricoli che si impegnino nell'esercizio dell'attività di impresa ad assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale. Le convenzioni, di cui all'articolo 15, possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche.
- servizi di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni;
- agevolazione o promozione, anche in forma cooperativa, di attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche o habitat naturali, l’agevolazione o la promozione del restauro dei beni archeologici, storici e culturali, e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo connesso alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale.
- Si preveed che una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l’occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l’accessibilità e la fruizione, in particolare per i soggetti diversamente abili. Si ricalcano in gran parte i contenuti riferiti dal nuovo comma 2-ter al Piano del Parco rispetto alle previsioni indicate dal comma 3 dell'articolo 14 della legge 394/1991, di cui è prevista l'abrogazione dal medesimo articolo 5 del testo (come si dirà più avanti).
Si prevede che le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter siano attuate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La lettera b) del comma unico dell'articolo 5 novella, al punto 8), anche gli attuali commi 3, 4 e 5 dell'articolo 12 della legge 394/1991. Il Piano del Parco è predisposto dall'Ente parco, entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi; la Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano stesso indicati dal Consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere in materia. Tuttavia, secondo la nuova formulazione del comma, il seguito del procedimento di approvazione del Piano cambia. L'iter si snoda attraverso vari passaggi:
- In primo luogo, la valutazione ambientale strategica del Piano, su avvio dell'Ente parco, da parte dell'autorità regionale competente, secondo le disposizioni recate dagli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
- In secondo luogo, l'acquisizione del parere vincolante, per i profili di competenza, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. A tal fine, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), o adeguato ai sensi dell'articolo 156 (Verifica e adeguamento dei piani paesaggistici) del medesimo decreto, la proposta di Piano del parco comprende almeno i contenuti di cui al comma 1 del citato articolo 143.
I contenuti obbligatori indicati dal comma 1 dell'articolo 143 del D. LGS. 42/2004 sono:
a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni;
b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso;
c) ricognizione delle aree, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso;
e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità.
L'articolo 156 del DLgs 42/2004 parla dei compiti rispettivi delle regioni e del Ministero nella verifica e nell'adeguamento dei piani paesaggitici.
Infine i1 Consiglio direttivo, dopo aver provveduto alle revisioni del Piano ai sensi dell'articolo 15 del DLgs 152/2006, procede alla sua adozione, e lo trasmette alla Regione.
L'articolo 15 (Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti dei risultati della consultazione) citato prevede che l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati in base alle norme del codice dell'ambiente, nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere svolte, esprimendo il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni; si prevede poi che l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provveda alle opportune revisioni del piano o programma tenendo conto delle risultanze del parere motivato e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere.
I commi 4 e 5, come novellati, modificano parzialmente le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 della vigente versione dell'articolo 12 della legge 394/1991 relative all'approvazione del Piano del Parco.
Il nuovo comma 4 prevede che il piano trasmesso alla regione sia depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle unioni montane dei comuni e delle regioni interessate. Chiunque può presentare osservazioni scritte al riguardo, sulle quali l’Ente parco esprime il proprio parere. La Regione, a sua volta, si pronuncia sulle osservazioni presentate e approva il piano, d'intesa con l'Ente parco e, per alcune zone ed aree contigue specificate dal comma 4 stesso, d'intesa anche con i comuni interessati. Il parere di cui al comma 4 terrà conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica e sarà elaborato nel rispetto del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Nell'ipotesi in cui il Piano non sia stato definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente Parco, il nuovo comma 5 stabilisce che esso è approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (purché non ricorrano alcune condizioni dettagliatamente indicate nel nuovo comma 4 stesso). La versione attualmente vigente del comma 4 dell'articolo 12 della legge 394/1991, invece, prevedeva l'attivazione di un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome.
In relazione all'articolo 14 della legge 394/1991, che tratta di iniziative per la promozione economica e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti, la lettera c) della disposizione in esame abroga una serie di disposizioni. Si prevede l'abrogazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 14 della legge 394/1991, che, si ricorda, in parte confluiscono in altre disposizioni dell'articolato.
Il comma 1 impegna la Comunità del parco a promuovere le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività degli abitanti del territorio. Il comma 2 è la norma sulle modalità e sugli strumenti -tra cui l'elaborazione di un piano pluriennale economico- per mezzo dei quali la Comunità opera al fine di realizzare gli obbiettivi indicati dal comma precedente. Il comma 3, anch'esso soggetto ad abrogazione, è strettamente legato al comma precedente, in quanto fornisce indicazioni dettagliate sui contenuti del predetto piano pluriennale economico. Come si anticipava poc'anzi, le disposizioni del presente comma 3, di cui si propone l'abrogazione riferite al piano pluriennale economico, di fatto rivivono attraverso l'introduzione del nuovo comma 2-ter dell'articolo 12 della legge, sia pure stavolta con riferimento al Piano di Parco. Il comma 4 dell'articolo 12 della legge 394/1991 è anch'esso proposto per l'abrogazione, poiché si occupa di convenzioni legate alle finalità di cui al comma 3. Altrettanto avviene per il comma 6 dell'articolo 12 della legge 394/1991, la cui abrogazione è conseguenza dell'abrogazione del piano pluriennale economico tratteggiato dal comma 2, cui il comma 6 si richiama. Il comma 5, che permane in vigore, si ricorda che incarica l'Ente Parco di organizzare, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali viene rilasciato il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.
La lettera d) novella l'articolo 25 della legge 394/1991, sostituendone i suoi commi 1 e 3 e modificando il suo comma 4.
L'articolo 25 della legge-quadro concerne gli strumenti di attuazione delle finalità dei parchi naturali regionali. Il nuovo comma 1 della norma individua nel Piano del Parco l'unico strumento di attuazione delle finalità dei parchi naturali regionali (mentre la vigente formulazione del comma 1 pone il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili accanto al Piano del Parco). Il comma 2 dell'articolo 25, che tratta del Piano del Parco, resta invariato. Viene sostituito invece il comma 3, dedicato al suddetto piano pluriennale; rispetto a questo, si prevede che il parco, nel rispetto delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, promuova iniziative, coordinate con quelle delle Regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle Comunità residenti. A tal fine, si afferma che il piano per il parco conterrà indicazioni per la promozione delle attività compatibili. Il comma 4 viene modificato parzialmente; laddove la versione attualmente in vigore parla di finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, la nuova versione del comma 4 trasferisce tale finanziamento al Piano del Parco.
Con la lettera e) si interviene sull'articolo 26, comma 1, della legge 394/1991, compiendo un'operazione analoga a quella effettuata per il comma 4 dell'articolo 25 della legge stessa. Pertanto, il Piano del Parco sostituisce il piano pluriennale quale piattaforma di riferimento per interventi da realizzare in vista del perseguimento delle finalità di conservazione della natura.
La lettera f) riformula interamente l'articolo 32 della legge 394/1991.
La riformulazione comincia dalla rubrica dell'articolo 32 della legge quadro, che non è più Aree contigue ma diventa Pianificazione e regolamentazione delle aree contigue. L'articolo 32 della legge 394/1991, così come novellato, si compone di due commi. Il suo nuovo comma 1 stabilisce che il regolamento per l'area protetta regionale contiene, ove necessarie, le eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue ed esterne al territorio dell'area naturale protetta, in conformità a quanto previsto dal relativo piano per le aree medesime. Rispetto all'insieme di queste eventuali misure di disciplina, si configura una peculiarità riguardante le attività venatorie: in relazione a queste ultime, è necessaria l'acquisizione preventiva di un parere vincolante dell'ISPRA sulle misure che si vogliono adottare. In base al nuovo comma 2 dell'articolo 32 della legge-quadro, nelle aree contigue l'attività venatoria può essere esercitata:
- solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua;
- salvi i divieti e le prescrizioni che l'organismo di gestione dell'area naturale protetta può disporre per particolari specie di animali ai fini della conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa.
Al riguardo, si osserva che il nuovo art. 12 della legge quadro (come novellato dalla norma in commento: si veda, in particolare, il nuovo comma 2-bis recato dalla novella), nello stabilire che il Piano del parco reca anche l'indicazione di "aree contigue ed esterne", prevede poi - facendo riferimento alle sole aree "contigue"- che l'attività venatoria sia regolamentata dall'Ente Parco, acquisito il parere dell'ISPRA, sentiti la regione e gli ambiti territoriali di caccia competenti. Il nuovo articolo 32 (come novellato dalla lettera f) della norma in esame), in materia di pianificazione e regolamentazione delle aree contigue, prevede poi che il regolamento per l'area protetta regionale contenga anche le eventuali misure che regolano l'attività venatoria, facendosi qui riferimento sia alle aree contigue sia esterne, nonché al previo parere- qui vincolante - dell'ISPRA; può apparire opportuno coordinare le previsioni in materia.
Articolo 6
Nulla osta da parte Ente Parco
(Modifica dell'articolo 13 della legge n. 394 del 1991)
L'articolo 6 novella la normativa vigente - segnatamente l'articolo 13 della legge quadro - in materia di nulla osta da parte dell'Ente Parco per il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco.
Il comma 1 del novellato articolo 13 della legge n. 394/1991 prevede che rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all’interno del parco sia sottoposto al preventivo nulla osta dell’Ente parco. Qualora il termine di sessanta giorni tra la richiesta e la risposta da parte dell'Ente Parco decorra inutilmente, chi abbia interesse può agire ai sensi del codice del processo amministrativo, in particolare ai sensi dell'articolo 31 in materia di azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità. Pertanto, viene meno l'automatismo finora previsto dal vigente articolo 13, comma 1, della legge 394/1991, secondo cui qualora il termine di sessanta giorni decorra inutilmente, il nullaosta si intende rilasciato.
Inoltre, secondo il comma 3 del novellato articolo 13 della legge 394/1991 l'eventuale rinvio dei termini per la risposta potrà essere deciso dal Direttore dell'Ente Parco (quindi non più dal Presidente del Parco, come invece prevede la noramativa vigente). Il diniego, che era immediatamente oppugnabile ai sensi della normativa vigente e che resta tale ai sensi dell'articolo 6 del disegno di legge in esame, è pubblicato all'albo on line dell'Ente parco (invece che affisso contemporaneamente all'albo del Comune e all'albo dell'Ente Parco). Resto fermo che l'Ente parco debba dare notizia, per estratto e con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati.
Ai sensi della disposizione, contro il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale. In particolare, si prevede siano legittimate al ricorso anche le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge n. 349/1986 recante Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, 8 luglio 1986, n. 349. Disposizioni analoghe erano già contenute nel vigente comma 2 della legge n. 394/1991.
Si ricorda come secondo l'articolo 13 della legge n.349/1986, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.
Articolo 7
Acquisti, espropriazioni e indennizzi
(Modifiche all'articolo 15 della legge n. 394 del 1991)
L'articolo 7 interviene sul comma 3 e sul comma 7 dell'articolo 15 della legge n. 394/1991, in materia di acquisti, espropriazioni ed indennizzi.
Con due novelle, rispettivamente ai commi 3 e 7, si provvede a :
- definire l'ambito degli indennizzi da parte dell'Ente Parco, chiamato ad indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica "nel parco", anziché dalla fauna selvatica del parco. Si tratta di una delimitazione dell'ambito indennitario previsto, posto che si fa riferimento al solo evento che accada nei confini del parco stesso perché questo assuma rilevanza ai fini dell'indennizzo.
- definire l'impegno dell'Ente parco, quanto alla istituzione nel proprio bilancio di un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi, atteso che viene espunta invece la previsione di risarcimenti al riguardo.
Articolo 8
Entrate dell'Ente Parco ed agevolazioni fiscali
(Modifiche all'articolo 16 della legge n. 394 del 1991)
L'articolo 8, comma 1, del disegno di legge in esame, nella sua attuale versione elaborata attraverso l'esame in sede referente, apporta numerose integrazioni all'articolo 16 della Legge quadro sulle aree protette, concernente le Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali. Le modifiche recate al predetto articolo 16 consistono nell'inserimento, dopo il comma 1, dei commi da 1-bis a 1-septiesdecies. Inoltre, il secondo comma dell'articolo 8 in oggetto novella in un punto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, meglio noto come codice delle leggi antimafia, laddove esso parla di beni immobili confiscati.
Il vigente articolo 16 della menzionata Legge quadro sulle aree protette si compone di 4 commi. Il comma 1 precisa le tipologie di contributo che costituiscono le entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi, ovvero: a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato; b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici; c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti; d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro; e) gli eventuali redditi patrimoniali; f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi; g) i proventi delle attività commerciali e promozionali; h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari; i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco. Il comma 2 stabilisce che le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonché le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Ente parco, non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio. Il comma 3 precisa che le cessioni e le prestazioni di cui al comma 2 sono soggette alla disciplina dell'IVA e che la registrazione dei corrispettivi si effettua senza l'obbligo dell'uso dei registratori di cassa; il comma 4, infine, impone all'Ente parco l'obbligo di pareggio del bilancio.
I nuovi commi da 1-bis a 1-octies aggiunti all'articolo 16 della legge n. 394/1991 sono finalizzati a porre, in capo ai titolari di determinate concessioni, autorizzazioni e attività, specifici obblighi di versamento annuale di somme in favore dell'ente gestore dell'area protetta, a titolo di concorso o contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità. Per le concessioni di cui ai nuovi commi 1-bis, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies, si stabilisce l'ammontare delle somme in sede di prima applicazione ma, circa il loro ammontare definitivo, si rimanda ad un futuro decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze. Invece, non sono previste rideterminazioni degli importi iniziali per le concessioni indicate nei commi 1-ter e 1-octies, che sono rispettivamente le autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive e le concessioni per pontili da ormeggio di imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa e per posto barca.
In particolare, ai sensi del nuovo comma 1-bis, i titolari di concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico per impianti di potenza superiore a 100 kw, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette o i cui effetti vi ricadano, dovranno versare al predetto ente gestore un contributo annuo del 10% del canone relativo alle concessioni.
Il comma 1-ter interessa i titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive già esistenti nelle aree contigue a quella protetta. I suddetti titolari verseranno annualmente al gestore dell'area protetta una somma pari ad un terzo del canone di concessione, in un'unica soluzione.
Il comma 1-quater impone, ai titolari di impianti a biomasse elettriche sopra i 50 kilowatt presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree ad essa contigue, l'obbligo di versare annualmente una somma al gestore dell'area protetta. Anche nel caso del comma 1-quater, l'obbligo grava sugli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore della disposizione in esame e il versamento avverrà in un'unica soluzione. Riguardo all'importo, in sede di prima applicazione la somma dovuta sarà di sei euro per ogni kw di potenza elettrica installata; in seguito, però, l'ammontare definitivo del contributo, la sua articolazione per classi di potenza e le modalità di versamento saranno determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto in oggetto sarà emanato entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
Il comma 1-quinquies prevede che i titolari di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, esistenti nel territorio dell'area protetta e in quelle contigue alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, versino annualmente una somma pari all' 1% del valore di vendita delle quantità prodotte, in sede di prima applicazione delle disposizioni. Poi, l'ammontare definitivo del contributo e le modalità di versamento saranno determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoottanta giorni. dall'entrata in vigore della nuova normativa.
Alla stessa stregua, il comma 1-sexies impone ai titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da derivazioni d'acqua e biomasse, di potenza superiore a 100 kw, già esistenti nel territorio dell'area protetta alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, di effettuare versamenti in favore dell'ente gestore dell'area. La somma annuale, da versare in un'unica soluzione, sarà inizialmente di 1 euro per kw di potenza. In seguito, l'importo sarà rideterminato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia.
Per i titolari di già esistenti autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti e elettrodotti non interrati, nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue, il comma 1-septies introduce l'obbligo di versamento annuale in unica soluzione di una somma pari a:
-100 euro per oleodotti o metanodotti per ogni chilometro non interrato;
-30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione;
-50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata;
-20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata.
Anche nel caso delle autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti e elettrodotti non interrati, l'ammontare delle cifre da versare potrà essere modificato rispetto a quello del periodo di prima applicazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore delle nuove norme.
Il comma 1-octies prescrive che i titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa, per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e in quelle contigue, siano tenuti a versare annualmente in unica soluzione una somma pari al 10% del canone di concessione.
Il comma 1-novies attribuisce agli enti di gestione dell'area protetta la facoltà di deliberare la corresponsione, da parte di ciascun visitatore, di un corrispettivo per i servizi offerti nel territorio della medesima area.
Il comma 1-decies stabilisce che costituiscono entrate dell'ente di gestione dell'area protetta i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta, ai sensi dell'articolo 11.1, della legge-quadro.
L'articolo 11.1, interamente dedicato alla gestione della fauna selvatica, viene aggiunto alla legge n. 394/1991 dall'articolo 9 del disegno di legge in esame (si veda, più in dettaglio, la relativa scheda illustrativa infra). Secondo il comma 2 dell'articolo 11.1, l'ente di gestione dell'area protetta elaborerà specifici piani di intervento miranti a contenere la fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie e di habitat naturali presenti nell'area protetta o ritenuti vulnerabili; il comma 3 del medesimo articolo prescrive che gli interventi di cattura e di abbattimento della fauna selvatica avvengano per iniziativa e sotto la responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco.
Il comma 1-undecies dispone che i beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta e non ancora affidati in concessione a terzi, siano dati per nove anni in concessione gratuita all'ente di gestione dell'area protetta, se da esso richiesti. La disposizione individua la finalità nella tutela dell’ambiente e nella conservazione dell'area medesima. La disposizione, tuttavia, esclude dall'affidamento in concessione i beni demaniali destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale. La concessione non modifica la titolarità dei beni demaniali, che rimangono, secondo la norma,in capo al soggetto concessionario.
Può risultare opportuno chiarire il riferimento al soggetto 'concessionario' quanto alla titolarità dei beni, posto che i beni demaniali si caratterizzano per la titolarità in capo agli enti pubblici.
La concessione è rinnovata automaticamente allo scadere, salvo motivato diniego del concedente. L’ente di gestione dell’area protetta può concedere i beni demaniali in uso a terzi contro il pagamento di un canone, ferma restando l’attività di vigilanza e sorveglianza sulla gestione delle aree naturali protette, di cui all’articolo 21 della legge n. 394 del 1991.
Il comma 1-duodecies autorizza l'ente di gestione dell'area protetta a concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, sostenibilità ambientale e tipicità territoriale. In tal caso, l'ente di gestione è tenuto a predisporre uno o più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi di qualità garantiti, nonché a predisporre attività di controllo.
Il comma 1-terdecies consente all'ente di gestione dell'area protetta di stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati, con associazioni riconosciute o con fondazioni. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici e devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.
Ai sensi del comma 1-quaterdecies gli enti gestori delle aree protette, a partire dall'anno 2017, saranno inclusi tra i soggetti che i contribuenti possono designare per l'accesso al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (la legge 27 dicembre 2006, n. 296, citata nel comma 1-quaterdecies, è la legge finanziaria per il 2007).
Il comma 1-quinquiesdecies obbliga gli enti gestori a versare il 30% delle entrate relative alle aree protette nazionali, di cui ai predetti commi da 1-bis a 1-octies, in un determinato capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, ai fini della riassegnazione ad apposito fondo per le aree protette, da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tal fine, il medesimo Ministero è chiamato a provvedere con proprio decreto alla ripartizione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema. Si autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con propri decreti.
Le entrate in questione sono destinate, in particolare, a garantire la conservazione della biodiversità e prioritariamente delle specie e degli habitat di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 (la c.d. Direttiva Habitat, già citata in sede di commento all'articolo 1 del testo, cui si rinvia), e 2009/147/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla conservazione degli uccelli selvatici.
Il comma 1-sexiesdecies precisa il campo di applicazione delle disposizioni, stabilendo che esse si applichino ai parchi nazionali, alle aree marine protette, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri, dove necessario attraverso il recepimento da parte delle normative regionali di settore, che individuano nella Regione il soggetto cui versare la quota del 30% per l'organizzazione del fondo di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema.
Infine il comma 1-septiesdecies stabilisce che l'ente gestore e i soggetti di cui al presente articolo disciplinino a mezzo di negozi ogni aspetto residuo. Si dichiara inoltre la nullità delle clausole apposte in violazione del menzionato articolo 16, oltre che un'ipotesi di responsabilità amministrativa per il personale pubblico e un illecito civile per il soggetto privato in base all'articolo 2043 del codice civile (l'articolo secondo cui qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno).
Il comma 2 dell'articolo 8 reca una variazione alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 159/2011 (il Codice delle leggi antimafia). Si tratta dell'inserimento degli enti parco tra i soggetti cui possono essere dati in uso beni immobili confiscati alla mafia, a condizione che non si renda necessaria la vendita dei beni stessi al fine di risarcire le vittime dei reati di tipo mafioso. Si ricorda, in proposito, che gli altri soggetti elencati nella lettera a) del comma 3 dell'articolo 48 del DLgs. 159/2011 sono: amministrazioni statali, agenzie fiscali, università' statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse.
Articolo 9
Gestione della fauna selvatica
(Introduzione dell'articolo 11.1)
L'articolo 9 introduce un nuovo articolo, numerato 11.1, nella legge n. 394 del 1991, subito dopo l'articolo 11 della legge stessa.
Il nuovo articolo 11.1 regola la gestione della fauna selvatica. Ai sensi del suo comma 1, gli interventi di gestione delle specie di uccelli e mammiferi (esclusi i ratti) nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti con specifici piani. La redazione di tali piani è compito dell’ente di gestione dell’area naturale protetta. Su di essi, l'ISPRA darà un parere obbligatorio e vincolante. Il piano indicherà gli obbiettivi di biodiversità da raggiungere, nonché modalità, tecniche e tempi di realizzazione. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte ZPS (Zone di Protezione Speciale), SIC (Siti di Importanza Comunitaria e ZSC (Zone Speciali di Conservazione), il piano fisserà obiettivi di conservazione in armonia con la Direttiva europea 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici, recepita dall'ordinamento italiano con legge n. 96/2010 (Legge Comunitaria 2009) e con la Direttiva europea 92/43/CEE (cosiddetta Direttiva Habitat), recepita dall'ordinamento italiano con D.P.R. n. 357/1997 e D.P.R. 120/2003, mirante alla conservazione degli habitat naturali e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario. In funzione della redazione, gestione e aggiornamento dei piani, l’ente di gestione dell’area naturale protetta avrà facoltà di stipualre protocolli pluriennali di intesa e accordi di collaborazione con Università ed Enti di ricerca iscritti nello schedario dell’Anagrafe Nazionale delle Ricerche.
L'Anagrafe Nazionale delle Ricerche, denominata Arianna, ha lo scopo raccogliere le notizie relative alle ricerche finanziate, totalmente o parzialmente, con fondi a carico del bilancio statale o di bilanci di enti pubblici. L'Anagrafe è gestita dal Ministero dell'Università e della Riceca Scientifica.Attualmente, gli enti e le società iscritti all'Anagrafe risultano essere 14.033.
Secondo il comma 2 della norma introdotta, i piani in questione puntano a contenere la fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie e di habitat naturali presenti nell'area protetta o ritenuti vulnerabili, in linea con il Regolamento 1143/2014/UE (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive).
Si fa riferimento a specie alloctone e a quelle di cui Allegato I - introdotto dal comma 2 della disposizione in esame. Per quanto concerne le specie alloctone, ad esclusione di una serie di specie indicata nell'Allegato I, i piani possono anche essere finalizzati all'eradicazione.
Il comma 3 prescrive che gli interventi di cattura e di abbattimento della fauna selvatica avvengano per iniziativa e sotto la responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco. Tali interventi saranno effettuati dal personale dipendente dall'organismo di gestione o da persone da esso autorizzate. In quest'ultimo caso, le persone autorizzate dovranno essere in possesso di abilitazione in materia, ottenuta a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso Ente e validati dall'ISPRA.
Sempe a proposito dei piani, il comma 4 stabilisce che essi definiscano obbiettivi, periodi, modalità, aree, numero di capi sui cui intervenire, nonché verifiche. Saranno impiegate tecniche selettive e si valuterà la possibilità di procedere per mezzo di catture.
Il comma 5 afferma che, in caso di interventi di gestione della fauna selvatica non conformi alle modalità predeterminate, si applichino sanzioni. Per il personale di enti o organismi pubblici, si tratterà di sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza; per i privati, scatterà l'esclusione dal coinvolgimento nei futuri interventi di controllo faunistico su tutto il territorio nazionale, fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.
Il comma 6 assegna agli Enti Parco la disponibilità degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di gestione della fauna selvatica.
Si richiama ivi il comma 1-decies dell'articolo 16 della legge 394/1991, introdotto dall'articolo 8 del disegno di legge in esame (cfr. relativa scheda illustrativa).
Il comma 7 prevede la modalità di uso degli introiti ricavati dalla vendita di animali catturti o abbattuti nel corso delle atività di regolazione della fauna. Il comma dispone che una quota dei suddetti introiti, pari al 2 per cento, sia destinata al finanziamento di ricerche su metodi di gestione della fauna selvatica non cruenti, tramite versamento da parte dell'Ente Parco a ISPRA.
Infine, l'articolo 9 inserisce, con il comma 2, l'Allegato I alla legge-quadro. Esso comprende ventidue specie animali, di cui si indicano la distribuzione naturale in Italia e l' area di possibile alloctonia, dove tali specie vanno considerate autoctone ai sensi della previsione.
Il quadro europeo La Direttiva Habitat (Direttiva n. 92/43/CE) ha lo scopo di salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri. A tal fine, la Direttiva stabilisce misure per assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse comunitario elencati negli allegati alla Direttiva stessa. La Direttiva Habitat, tra l'altro, reca norme per la gestione dei siti della rete ecologica Natura 2000 (che copre circa il 18% del territorio terrestre dell'Unione Europea e, pertanto, è la più grande rete ecologica del pianeta) nonché per la valutazione d'incidenza, il finanziamento, il monitoraggio e l'elaborazione di rapporti nazionali sull'attuazione delle disposizioni. La Direttiva contiene altresì disposizioni per il rilascio di eventuali deroghe e riconosce l'importanza degli elementi del paesaggio aventi un ruolo di connessione ecologica per la flora e la fauna selvatiche. E' prevista la possibilità che l'Unione Europea cofinanzi le misure di conservazione. La Direttiva Habitat è stata recepita dal nostro Paese attraverso il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e succesive modificazioni ed integrazioni. Ogni sei anni gli Stati membri dell'Unione Europea riferiscono alla Commissione sulle disposizioni adottate in applicazione della direttiva. La Commssione, a sua volta, redige una relazione di sintesi su tali basi. La Direttiva europea 2009/147/CE ha lo scopo di preservare tutti gli uccelli selvatici nell’Unione europea, fissando regole per la loro protezione, gestione e controllo. Essi si applica anche alle uova, ai nidi e agi habitat degli uccelli. I Paesi membri dell'UE sono chiamati ad intervenire per mantenere o ripristinare le popolazioni di specie in via di estinzione ad un livello che sia in linea con le esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative. Per fare questo, occorre preservare, mantenere o ristabilire una sufficiente varietà e superficie di habitat per ciascuna specie di uccelli. La Direttiva 2009/147/CE istituisce altresì una protezione generale per tutte le specie di uccelli selvatici nell’Unione europea. Pertanto, ai sensi della Direttiva è vietato: distruggere o danneggiare deliberatamente gli uccelli selvatici; danneggiare nidi; raccogliere e detenere le uova degli uccelli selvatici; disturbare volontariamente gli uccelli selvatici, mettendone a rischio la conservazione; vendere o detenere uccelli vivi o morti, la cui caccia è vietata. La caccia degli uccelli selvatici, secondo la Direttiva in parola, è consentita soltanto per quelle specie il cui numero lo consenta, e a determinae ulteriori condizioni. Una relazione pubblicata dalla Commissione Europea nel 2015 mostra che, dopo l'intrdouzione della Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli, la situazione è migliorata: alcune specie e habitat, che precedentemente erano in declino, stanno dando segnali di ripresa. Il Regolamento 1143/2014/UE reca disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Si tratta delle specie di animali e di piante originarie di altre regioni geografiche, volontariamente o accidentalmente introdotte sul territorio, che hanno sviluppato la capacità di costituire e mantenere popolazioni vitali allo stato selvatico e che si insediano talmente bene da rappresentare una vera e propria minaccia per le specie autoctone. Le specie esotiche invasive, infatti, oltre ad entrare in concorrenza diretta con alcune delle nostre specie, possono alterare lo stato degli habitat e degli ecosistemi naturali, causando talvolta danni ingenti. Il Regolamento 1143/2014/UE, quindi, vieta l'introduzione delle specie esotiche invasive nell'Unione Europea -sia deliberata, sia per negligenza- nonché la riproduzione, la coltivazione, il trasporto, l'acquisto, la vendita, l'uso, lo scambio, la detenzione di esse. La lista delle specie considerate invasive viene aggiornata periodicamente. Le misure contro le specie esotiche invasive, che possono arrivare all'eradicazione, devono tuttavia essere proporzionate all'impatto sull'ambiente e, per quanto possibile, risparmiare il dolore e la sofferenza degli animali. In Italia, i controlli per impedire l’introduzione deliberata di specie esotiche invasive nel territorio dell’Unione sono, rispettivamente, effettuati presso i Posti di ispezione frontaliera - PIF (Uffici periferici del Ministero della Salute autorizzati dalla Commissione europea) o attraverso i Servizi fitosanitari regionali (strutture territorialmente preposte alle funzioni ed alle responsabilità dello Stato Italiano nei confronti degli Stati europei in tema di controllo fitosanitario). |
Articolo 10
Aree protette marine
(Modifica dell'articolo 18 della legge n. 394 del 1991)
L'articolo 10 riscrive, sostituendolo interamente, l'articolo 18 della Legge quadro sulle aree protette (L. n. 394 del 1991), concernente l'Istituzione di aree protette marine.
Il nuovo articolo 18 si compone di 7 commi (in luogo dei precedenti 5).
Il comma 1 stabilisce che il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro della difesa (per le aree di interesse militare), sentiti le regioni, le province, i comuni territorialmente interessati e la Conferenza unificata, istituisca con proprio decreto le aree protette marine. Il medesimo decreto autorizza il finanziamento definito dal programma triennale per le aree protette marine, disciplinato dall'articolo 19-bis della Legge quadro sulle aree protette (introdotto dall'articolo 12 del provvedimento in esame, cfr. oltre).
L'introducendo articolo 19-bis è costituito da 13 commi e stabilisce, in particolare, che il Ministro dell'ambiente determini, ogni tre anni, un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni nazionali nonché i termini di valutazione dei risultati della gestione delle aree protette marine.
Ai fini dell'istituzione dell'area protetta marina, si prevede l'effettuazione di uno studio sugli aspetti ambientali e socio-economici dell'area per individuare gli elementi naturali sensibili e i fattori di pressione. Si considerano nell'istruttoria, a tali fini, i seguenti fattori:
- popolazione residente;
- presenze turistiche;
- attività economiche
- attività di pesca;
- impianti industriali e turistici;
- fruizione nautica;
- navigazione;
- produzione di rifiuti solidi urbani;
- quantità e qualità dei rifiuti industriali e degli scarichi idrici;
- modalità di smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani e industriali;
- consumi di acqua.
La relativa istruttoria tecnica preliminare è svolta dall’ISPRA nell’ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell’ambiente ai sensi dell’art. 2, co. 9-quater, della Legge quadro sulle aree protette, introdotto dall'articolo 1, co. 1, lett. b), del disegno di legge in esame.
Il citato articolo 2, comma 9-quater, attribuisce all’ISPRA le funzioni di supporto tecnico-scientifico, di monitoraggio e controllo ambientali e di ricerca, in materia di aree naturali protette, biodiversità e protezione dell’ambiente marino e costiero, demandando ad un decreto del Ministro dell’ambiente l'individuazione dei compiti attribuiti all’ISPRA, chiamato ad assicurarne l’adempimento nell’ambito delle proprie attività istituzionali. A tal fine, si prevede che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto, l’ISPRA proceda all'adeguamento statutario della propria struttura organizzativa.
Si prevede siano inoltre sentiti i soggetti 'portatori di interesse' del territorio, per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Il comma 2 stabilisce che gli enti gestori delle aree protette marine e dei parchi nazionali con estensione a mare, verifichino almeno ogni tre anni l'adeguatezza delle disposizioni dei decreti istitutivi concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela, nonché le discipline di dettaglio previste dal regolamento dell'area protetta, rispetto ai parametri delle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area; a seguito di tale verifica posta in capo agli enti gestori, ove questi lo ritengano opportuno, si prevede che gli enti propongano al Ministero dell'ambiente le necessarie modifiche.
La norma stabilisce per l'istruttoria tecnica per l'aggiornamento un rinvio alla procedura di cui al comma 1 dell'articolo in esame. Si ricorda che nella procedura cui si rinvia l'istruttoria tecnica preliminare è affidata all'ISPRA.
In base al comma 3, si stabiliscono tempi procedimentali, prevedendosi che i pareri richiesti agli enti territoriali indicati dal comma 1 sono rilasciati entro 60 giorni dalla richiesta della competente Direzione del Ministero dell'ambiente; termine decorso il quale, il parere si intende favorevolmente acquisito.
Ai sensi del comma 4, con riferimento all'istituzione delle aree protette marine, si prevede possano essere stipulati accordi di programma fra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si prevede che le aree protette marine e i parchi nazionali con estensione a mare, possano essere istituiti nelle aree marine di reperimento, nonché nei siti della "rete Natura 2000", ai fini della tutela dell'avifauna marina o delle specie animali e vegetali.
Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. Le aree che compongono la rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività umane sono escluse; la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche "conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali" (Art. 2). Soggetti privati possono essere proprietari dei siti Natura 2000, assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto di vista ecologico che economico. La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici. In Italia, i SIC, le ZSC e le ZPS coprono complessivamente circa il 19% del territorio terrestre nazionale e quasi il 4% di quello marino.
Il comma 5 stabilisce il contenuto del decreto istitutivo di un'area protetta marina, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 6; esso individua:
- il soggetto a cui è affidata la gestione dell'area;
- le definizioni, la denominazione, le finalità e la delimitazione dell'area;
- le attività non consentite, la zonazione e la disciplina delle attività consentite;
- la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare ricomprese nelle aree protette marine.
Infine il comma 7 reca disposizioni per l'uso del demanio marittimo nelle aree protette marine, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione, prevedendo che i provvedimenti in materia siano disciplinati in rapporto alla zonazione dell'area; in particolare, si distinguono specifiche modalità in relazione alle Zone:
- in zona A non possono essere adottati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, eccetto quelli richiesti a fini di sicurezza o ricerca scientifica;
- in zona B i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti d'intesa con l'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;
- in zona C e D, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti previo parere dell'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive.
La distinzione in Zone risale al novellato articolo 19, comma 6, della Legge quadro sulle aree protette, come modificato dall'articolo 11, comma 1, del disegno di legge in esame (cfr. oltre). Il nuovo articolo 19, concernente la Gestione delle aree protette marine, al comma 6 reca la suddivisione in zone (A, B, C, D) attraverso cui stabilire le misure di protezione nelle aree protette marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali. In estrema sintesi, le predette zone si distinguono come segue:
- zona A: tutela integrale;
- zona B: tutela generale;
- zona C: tutela parziale;
- zona D: tutela sperimentale.
In materia di aree marine protette, si ricorda che la L. 28/12/2015, n. 221, c.d. collegato ambientale, all'articolo 6 ha previsto, per la più rapida istituzione delle aree marine protette, l'incremento dell'autorizzazione di spesa di disposizioni legislative: l'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (disposizioni per la tutela del mare), di 800.000 euro per l'anno 2015, nonché, per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, per 1 milione di euro a decorrere dal 2016, in materia di aree naturali protette.
Si ricorda come nell'ambito degli obiettivi dell' Agenda 2030, in materia di sviluppo sostenibile, l'obiettivo n. 14 prevede la conservazione del mare e delle risorse marine per uno sviluppo sostenibile, indicando (obiettivo 14.2) entro il 2020, l'obiettivo di gestire in modo sostenibile e proteggere l’ecosistema marino e costiero per evitare impatti particolarmente negativi, anche rafforzando la loro resilienza, e agire per il loro ripristino in modo da ottenere oceani salubri e produttivi; (obiettivo 14.7) entro il 2030, aumentare i benefici economici dei piccoli stati insulari in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati, facendo ricorso a un utilizzo più sostenibile delle risorse marine, compresa la gestione sostenibile della pesca, dell’acquacoltura e del turismo.
Articolo 11
Gestione delle aree protette marine
(Modifica dell'articolo 19 della legge n. 394 del 1991)
L'articolo 11 si compone di 2 commi.
Il comma 1 sostituisce interamente l'articolo 19 della Legge quadro sulle aree protette, concernente la gestione delle aree protette marine. Si prevede, in particolare, che il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina sia assicurato dall’ente gestore con il controllo e secondo gli indirizzi del Ministero dell'ambiente (comma 1). Con decreto del Ministro dell’ambiente (da adottarsi con i concerti e i pareri prescritti dall'art. 18, co. 1, della Legge quadro sulle aree protette), la gestione dell’area protetta marina è prioritariamente affidata ad un consorzio di gestione costituito tra enti locali, enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni di protezione ambientale riconosciute, salvo che comprovati motivi ne impediscano la costituzione. Con apposita convenzione, il Ministero dell'ambiente definisce gli obblighi e le modalità di svolgimento delle attività di gestione dell'area protetta marina ai quali l'ente gestore deve attenersi (comma 2).
Il ricorso allo strumento della Convezione sembrerebbe porre una co-definizione, tra i soggetti convenzionati, dei profili indicati dalla norma; può risultare opportuno, al riguardo, un chiarimento circa ambito e contenuti, posto che la norma prevede che sia il Ministero dell'ambiente a 'definire' tali aspetti.
Si prevede (comma 3) che, entro un anno dall'affidamento della gestione, l'ente gestore formuli la proposta di regolamento di organizzazione dell'area protetta marina, da approvarsi con decreto del Ministero dell'ambiente. Vi si definisce la relativa organizzazione e regolamentazione di dettaglio, rispetto al quadro posto dal decreto istitutivo.
Ai sensi del comma 4, la tutela dei valori naturali e ambientali, affidata all'ente gestore dell'area protetta marina, è perseguita attraverso il piano di gestione, adottato con il regolamento di organizzazione di cui al comma 3. Tale regolamento disciplina i seguenti contenuti:
- organizzazione generale dell'area di mare e del demanio marittimo e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela:
- sistemi di accessibilità a terra e a mare quali corridoi di lancio per la navigazione, campi ormeggio, sentieri subacquei;
- sistemi di attrezzature e servizi, musei, centri visite, uffici informativi;
- indirizzi e criteri per lo svolgimento delle attività consentite, nonché per gli interventi a mare e sul demanio marittimo sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.
Il nuovo comma 5, con le lettere da a) a g), individua - ampliandole e circostanziandole con maggior precisione rispetto all'attuale catalogo (di cui al vigente art. 19, co. 3, della Legge quadro sulle aree protette) - le attività vietate nelle aree protette marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali.
Le attività vietate risultano, pertanto, essere le seguenti:
- qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresi la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione a motore, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo (lettera a));
- qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi comprese la caccia e la pesca (lettera b));
- qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche (lettera c));
- d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, ivi comprese l’immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l’acquacoltura, l’immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente (lettera d));
- l’introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti (lettera e));
- lo svolgimento di attività pubblicitarie (lettera f));
- l’uso di fuochi all’aperto (lettera g)).
Tali divieti possono, ai sensi del comma 7, essere in parte derogati, nei singoli decreti istitutivi, in funzione del grado di protezione necessario nelle diverse zone di tutela. Al riguardo, il comma 6 disciplina la suddivisione in zone (A, B, C, D) attraverso cui stabilire le misure di protezione nelle aree protette marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali. Si prevede che si contrassegni:
- con la lettera A la zona di tutela integrale, in cui l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e le attività consentite si riducono a quelle strettamente necessarie alla gestione dell'area (sorveglianza, soccorso, ricerca e monitoraggio);
- la lettera B contrassegna la zona di tutela generale, in cui sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale, mentre si consentono le attività effettuate nel rispetto della sostenibilità ambientale;
- la lettera C indica la zona di tutela parziale, in cui si consente una fruizione più ampia ma compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia scientificamente ritenute necessarie per quella porzione di territorio protetto;
- infine la lettera D individua la zona di tutela sperimentale, in cui sono previste misure di tutela speciali rivolte ad un aspetto, ad un'attività o ad un fattore di impatto per l'ambiente marino.
Quanto alle suddette deroghe ai divieti, in particolare si prevede, nelle zone B, C e D, che possono essere consentite e disciplinate, previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca professionale, il pescaturismo, la pesca sportiva con attrezzi selettivi, l'ormeggio per il diporto ai campi boe allo scopo predisposti, l'ancoraggio sui fondali non interessati da biocenosi di pregio, la navigazione da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità, la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di trasporto passeggeri e le visite guidate; e, nelle sole zone C e D, l'acquacoltura, purché effettuata secondo i più rigorosi criteri di eco-compatibilità, anche tenendo conto delle esigenze di tutela dei fondali.
Il comma 8 specifica che i divieti di cui all'art. 11, co. 3, della Legge quadro sulle aree protette, si applichino ai territori inclusi nelle aree protette marine e nei parchi nazionali con estensione a mare. Il comma 9 stabilisce poi che i beni del demanio marittimo e le zone di mare ricomprese nelle aree protette marine, possono essere concessi in uso esclusivo ai soggetti gestori per le finalità della gestione dell'area; si specifica, altresì, che i beni del demanio marittimo esistenti nell'area protetta, ne fanno parte. Ai sensi del comma 10, la sorveglianza nelle aree marine protette e nei parchi nazionali con estensione a mare è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia individuati nelle regioni a statuto speciale. Si demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia, di stabilire la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al predetto scopo. Il comma 11 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che all'attuazione del novellato articolo 19 della Legge quadro sulle aree protette, si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza che derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Agli enti gestori che alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame non abbiano presentato la proposta di regolamento di organizzazione al Ministero dell'ambiente, il comma 2 dell'articolo in commento impone l'obbligo di presentazione entro i successivi 60 giorni, pena la revoca dell'affidamento della gestione.
Articolo 12
Programma triennale per le aree protette marine
(Introduzione dell'articolo 19-bis della legge n. 394 del 1991)
L'articolo 12 del provvedimento in esame si compone di 4 commi.
Il comma 1 aggiunge l'articolo 19-bis alla Legge quadro sulle aree protette (Legge n. 394 del 1991), al fine di disciplinare il Programma triennale per le aree protette marine. Il nuovo articolo è costituito da 13 commi. Il comma 1 stabilisce che il Ministro dell'ambiente determini, ogni tre anni, un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni nazionali nonché i termini di valutazione dei risultati della gestione delle aree protette marine. Le attribuzioni economico-finanziarie del programma triennale alle singole aree protette marine sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi marini e costieri, alla presenza e incidenza dei fattori antropici, agli interessi socio-economici e ad altri parametri da definire in tale sede. Il programma prevede, altresì, la realizzazione nelle aree protette marine di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, valutato con specifici indicatori. Le regioni o gli enti gestori possono proporre modifiche, integrazioni o aggiornamenti al programma; su tali proposte il Ministro dell'ambiente decide entro 60 giorni. Il comma 2 stabilisce che le assegnazioni finanziarie ordinarie dello Stato a favore delle aree protette marine siano disposte annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree protette marine i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente i risultati della gestione riferiti all'anno precedente, entro il 30 giugno di ciascun anno. Il comma 3 prevede che l'ente gestore dell'area protetta marina predisponga annualmente un piano economico-finanziario, sulla base di una propria programmazione triennale coerente con quella del Ministero dell'ambiente, anche commisurato in base alle assegnazioni finanziarie dello Stato, e lo sottoponga all'approvazione del Ministero dell'ambiente unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio previsionale per la successiva annualità. Le assegnazioni finanziarie dello Stato sono destinate prioritariamente alle attività di tutela e conservazione e, subordinatamente, previo il compiuto assolvimento dei compiti istituzionali di tutela e conservazione, anche ad attività di valorizzazione e promozione. Il comma 4 sancisce in capo al Ministro dell'ambiente il potere di revoca dell'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell'ente gestore rispetto a quanto previsto nel decreto istitutivo, nella convenzione di affidamento e nel programma triennale. Il comma 5 estende agli enti gestori delle aree protette marine le misure di incentivazione (di cui all'articolo 7 della legge - quadro) per interventi, impianti ed opere connesse alla gestione integrata della fascia costiera. Il comma 6 stabilisce che i proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, comunque commesse nelle zone di mare all'interno delle aree protette marine e dei parchi nazionali con estensione a mare, siano riscossi dagli enti gestori e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area protetta. Il comma 7 precisa che, in deroga a ogni diversa disposizione, i pareri, le intese, le pronunce o i nulla osta delle amministrazioni pubbliche, quando richiesti dall'ente gestore di un'area protetta marina o di un parco nazionale con estensione a mare, siano resi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla richiesta, decorso il quale il parere si intende favorevolmente acquisito. Ai sensi del comma 8, al fine di assicurare la tutela delle aree protette marine e la fruizione ecosostenibile della nautica da diporto, il Ministero dell'ambiente adotta i provvedimenti per dare concreta attuazione al Protocollo tecnico per la nautica sostenibile, sottoscritto presso il Ministero il 1º febbraio 2007. Il comma 9 stabilisce che, per assicurare la partecipazione nelle scelte gestionali delle associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica, l'ente gestore nomini una consulta costituita tra i citati soggetti, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale. Il relativo funzionamento è disciplinato nel regolamento di organizzazione. L'ente gestore presiede la consulta, che si riunisce almeno una volta all'anno e può formulare proposte e suggerimenti sul funzionamento dell'area marina protetta e del parco nazionale con estensione a mare; essa esprime un parere non vincolante sul piano di gestione, sul bilancio e sul regolamento di organizzazione. Il comma in esame reca la consueta clausola di invarianza finanziaria, per cui dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si prevede, peraltro, che la partecipazione alla consulta non comporti la corresponsione di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura. Il comma 10 precisa che agli enti gestori delle aree protette marine, per l'attività svolta in tale veste, si applichi l'articolo 16 della Legge quadro sulle aree protette, concernente le 'Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali'. Il comma 11 sancisce che l'organico di un'area protetta marina è costituito da una dotazione di personale per le finalità di funzionamento essenziale, impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia, e mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell'ambiente determina le dotazioni minime di organico necessarie alla direzione e al funzionamento essenziale di ciascuna area protetta marina, i cui oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. n. 267 del 2000). Il comma 12 precisa che ai consorzi di gestione delle aree protette marine si applichino le norme previste dal predetto testo unico. Il contributo finanziario ministeriale può essere destinato anche a coprire i costi di personale, entro la soglia percentuale prevista dalla norma. In base al comma13, il direttore dell'area protetta marina è reclutato dall'ente gestore attraverso selezioni ad evidenza pubblica. Al direttore dell’area protetta marina si applicano la disposizioni previste per il direttore di parco nazionale.
Il comma 2 stabilisce che i provvedimenti attuativi del 'Protocollo tecnico per la nautica sostenibile', di cui all'introducendo articolo 19-bis, comma 8, della Legge quadro sulle aree protette, siano adottati dal Ministero dell'ambiente entro il termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
Il comma 3 sopprime le commissioni di riserva di cui all'articolo 28 della Legge n. 979 del 1982, recante Disposizioni per la difesa del mare, istituite presso ogni Capitaneria di porto e nominate con decreto del Ministro della marina mercantile.
Si ricorda che, ai sensi del predetto articolo 28, il Ministro della marina mercantile promuove e coordina le attività di protezione, tutela, ricerca e valorizzazione del mare e delle sue risorse e assicura il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna riserva attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, il quale - per la vigilanza e l'eventuale gestione delle riserve marine - si avvale delle competenti Capitanerie di porto. La commissione di riserva affianca la Capitaneria e l'ente delegato nella gestione della riserva, formulando proposte e suggerimenti per quanto attiene al funzionamento della riserva. In particolare, la commissione dà il proprio parere alla proposta del regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva, ivi comprese le previsioni relative alle spese di gestione, formulata dalla Capitaneria o dall'ente delegato.
Il comma 4 abroga 1 commi da 1 a 5 dell'articolo 8 della Legge n. 179 del 2002(1) , recante Disposizioni in materia ambientale.
Il richiamato articolo 8 concerne il Funzionamento delle aree marine protette e si compone attualmente di 8 commi. Il comma 1 impone ai soggetti gestori di ciascuna area marina protetta l'individuazione, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, della dotazione delle risorse umane necessarie al funzionamento ordinario della medesima area, comunicandola al Ministero dell'ambiente per la verifica e l'approvazione. Il comma 2 stabilisce che l'individuazione del soggetto gestore delle aree marine protette venga effettuata dal Ministero dell'ambiente, anche sulla base di apposita valutazione delle risorse umane destinate al funzionamento ordinario delle medesime aree, proposte dai soggetti interessati. Il comma 3 pone le spese per le risorse umane destinate al funzionamento ordinario delle aree marine protette, a carico dei rispettivi soggetti gestori e vieta tali spese gravino sui fondi trasferiti dal Ministero dell'ambiente ai medesimi soggetti. Il comma 4 prevede che i soggetti gestori provvedano al reperimento delle suddette risorse umane, nel rispetto della normativa vigente in materia, utilizzando in particolare modalità che ne assicurino flessibilità e adeguatezza di impiego. Il comma 5 precisa che il Ministero dell'ambiente non risponde in nessun caso degli effetti conseguenti ai rapporti giuridici instaurati dai soggetti gestori ai sensi dell'articolo 8.
Per effetto della disposizione in esame, restano vigenti i seguenti commi da 6 a 8. Il comma 6 dispone che, in caso di particolari e contingenti necessità, al fine di assicurare il corretto funzionamento delle aree marine protette, il Ministero dell'ambiente possa autorizzare di porre a proprio carico quote degli oneri del personale per un periodo non eccedente un biennio complessivo. Il comma 7 stabilisce che il costo relativo ad oneri aggiuntivi relativi a personale appartenente alla pianta organica dei soggetti gestori, sostenuti dagli stessi per lo svolgimento di attività necessarie al corretto funzionamento delle aree marine protette, possa essere posto a carico dei fondi trasferiti dal Ministero dell'ambiente. Il comma 8 reca la copertura delle disposizioni.
1) Legge 31 luglio 2002, n. 179,.
Articolo 13
Vigilanza e sorveglianza sulle aree naturali protette nazionali
(Modifica all'articolo 21 della legge n. 394 del 1991)
L'articolo 13 del provvedimento in esame sostituisce l'articolo 21, comma 1, della Legge quadro sulle aree protette, in tema di vigilanza e sorveglianza sulle aree naturali protette nazionali. Il vigente comma 1 prevede che la vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale sia esercitata per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e, per le aree marine, congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina mercantile. Il novellato comma 1, stabilisce, invece, che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigili sugli Enti parco e gli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche, in collaborazione con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Articolo 14
Norme quadro sulle aree naturali protette regionali
(Modifiche all'articolo 22 della legge n. 394 del 1991)
L'articolo 14 interviene sull'articolo 22 della Legge quadro sulle aree protette, recante le Norme quadro sulle aree naturali protette regionali.
In particolare, il comma 1, lettera a), ne sostituisce il comma 6, al fine di rendere assoluto il divieto di attività venatoria nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali.
Il comma 1, lettera b), vi aggiunge, invece, il comma 6-bis, al fine di statuire che l'attività di gestione della fauna selvatica sia disciplinata ai sensi dell'articolo 11.1 (della medesima Legge quadro), introdotto dall'articolo 9 del disegno di legge in esame e concernente la Gestione della fauna selvatica.
Articolo 15
L'Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale
(Modifiche all'articolo 24 della legge n. 394 del 1991)
L'articolo 15 modifica taluni commi dell'articolo 24 della Legge quadro sulle aree protette, concernente l'Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale.
In particolare, il comma 1, lettera a), interviene sul comma 1, il quale statuisce che ciascun parco naturale regionale preveda, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, nonché le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari e la costituzione delle comunità del parco. Con la novella, il riferimento vigente alla 'composizione' e ai 'poteri del collegio dei revisori dei conti', diviene riferimento ai 'poteri del revisore dei conti'.
Il comma 1, lettera b), abroga il comma 2, il quale stabilisce attualmente che, nel collegio dei revisori dei conti, debba essere assicurata la presenza di un membro designato dal Ministro del tesoro.
Infine il comma 1, lettera c), aggiunge il comma 3-bis, al fine di prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 7, della Legge quadro sulle aree protette, si applichino anche al Presidente del parco regionale, se lavoratore dipendente, pubblico o privato.
Il richiamato articolo 9, comma 7, della Legge quadro sulle aree protette, come novellato dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del disegno di legge in esame, stabilisce l'applicabilità al Presidente e ai componenti il Consiglio direttivo dell'Ente Parco, delle disposizioni in materia di permessi e licenze di assentarsi dal servizio che l'articolo 79 del D. Lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, TUEL) reca per i sindaci, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i presidenti delle comunità montane e i presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
Articolo 16
Poteri dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta
(Modifiche all'articolo 29 della legge n. 394 del 1991)
L'articolo 16 del provvedimento in esame modifica l'articolo 29 della Legge quadro sulle aree protette, concernente i Poteri dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta. Le modifiche riguardano i commi 1 e 2 del predetto articolo, laddove - con riferimento all'organismo di gestione dell'area naturale protetta - il termine 'legale rappresentante' viene sostituito dal termine 'direttore'.
Articolo 17 Sanzioni
(Modifiche all'articolo 30 della legge n. 394 del 1991)
L'articolo 17 sostituisce i commi 1-4 dell'articolo 30 della Legge quadro sulle aree protette, concernente le sanzioni applicabili per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 6 (Misure di salvaguardia) e 13 (Nulla osta) della medesima Legge quadro.
Il novellato comma 1 inasprisce, esprimendole in euro, le sanzioni applicabili in caso di violazione delle richiamate disposizioni di cui ai citati articoli 6 e 13. Si prevede che il responsabile venga punito con l'arresto fino a 12 mesi e con un'ammenda da 400 a 50.000 euro. Per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3 (svolgimento delle attività vietate nei parchi, ai sensi del Regolamento del parco) e 19, comma 5 (svolgimento delle attività vietate nelle aree protette marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali) della medesima Legge quadro sulle aree protette, si prevede l'arresto fino a 6 mesi o l'ammenda da 400 a 25.000 euro. Si aggiunge, infine, la previsione dell'applicazione delle pene accessorie della confisca (di cui agli articoli 7, 9 e 12 del D. Lgs. n. 4 del 2012(2) ) nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali. Si precisa che le pene pecuniarie sono raddoppiate in caso di recidiva.
Il nuovo comma 1-bis disciplina la sanzione applicabile al comando o alla conduzione di un'unità da diporto che violi il divieto di navigazione a motore laddove l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti previsti dalla legge (art. 2, co. 9-bis della Legge quadro sulle aree protette, ovvero mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities, AISM-IALA). La sanzione amministrativa in tal caso applicabile consiste nel pagamento di una somma compresa tra 200 e 2.000 euro; tale limite massimo viene dunque raddoppiato rispetto a quello vigente, pari a 1.000 euro. Viene, inoltre, cassato il riferimento alla circostanza che il reo non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area.
Si ricorda che la richiamata AISM-IALA è un'associazione tecnica internazionale no-profit fondata nel 1957 con l'obiettivo di favorire la circolazione sicura, economica ed efficiente delle imbarcazioni, attraverso il miglioramento e l'armonizzazione degli aiuti alla navigazione, a beneficio della comunità marittima e a tutela dell'ambiente. L'associazione riunisce servizi e organizzazioni che si occupano della fornitura o della manutenzione degli ausili marini alle attività di navigazione, in mare e nelle vie navigabili interne.
Il novellato comma 2 inasprisce, esprimendola in euro, la sanzione applicabile per la violazione delle disposizioni emanate dagli enti gestori delle aree protette, pari al pagamento di una somma da 100 a 2.000 euro. Alla stessa stregua del novellato comma 1, si aggiunge la previsione dell'applicazione delle pene accessorie della confisca (articoli 7, 9 e 12 del D. Lgs. n. 4 del 2012(3) ) nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali. Si prevede che le sanzioni siano irrogate dal legale rappresentante dell'ente gestore dell'area protetta.
Il novellato comma 2-bis, da un lato, riduce tra 50 e 1.000 euro la sanzione di cui al comma 2, applicabile qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dalla citata AISM-IALA (di cui al menzionato art. 2, co. 9-bis, della Legge quadro sulle aree protette); dall'altro, cassa il riferimento alla circostanza che la persona al comando o alla conduzione dell'unità da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area. Si precisa che il predetto ammontare dell'ammenda viene, comunque, innalzato rispetto a quanto attualmente previsto, in quanto la sanzione applicabile a legislazione vigente è compresa tra 25 euro e 500 euro.
L'introducendo comma 2-ter stabilisce che l’importo delle sanzioni recate dall'articolo 30 della Legge quadro sulle aree protette venga aggiornato con cadenza quinquennale con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Il novellato comma 3 inasprisce le disposizioni applicabili in caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 (Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale)(4) , 734 (Distruzione o deturpamento di bellezze naturali)(5) e dei delitti contro l'ambiente di cui al Titolo VI-bis, Libro II, del Codice penale. Si ricorda che tale Titolo VI-bis, comprendente gli articoli da 452-bis a 452-terdecies(6) , è stato inserito nel Codice penale dall'art. 1, co. 1, della Legge n. 68 del 2015, n. 68(7) , a decorrere dal 29 maggio 2015. Per le predette ipotesi (peraltro limitate ai soli articoli 733 e 734 c.p.), il vigente articolo 30, comma 3, della Legge sulle aree protette, facoltizza il giudice (o, in caso di flagranza, gli addetti alla sorveglianza dell'area protetta) a disporre il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti. Il novellato comma 3 impone il predetto sequestro, ne dispone l'immediatezza e lo estende al mezzo nautico utilizzato per le violazioni commesse nelle aree protette marine. In capo al responsabile, viene mantenuto l'obbligo di provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, nonché quello di risarcire il danno.
Alla medesima stregua, il novellato comma 4 impone al giudice di disporre nelle sentenze di condanna, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito, laddove la vigente disposizione prevede tale eventualità come facoltativa per il giudice.
2) Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.
3) Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.
4) Il citato art 733 c.p. dispone che 'Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda non inferiore a euro 2.065.
Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.
5) Il citato art. 734 c.p. dispone che 'Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità, è punito con l'ammenda da euro 1.032 a euro 6.197'.
6) Si tratta dei seguenti articoli c.p.: art. 452-bis. Inquinamento ambientale; art. 452-ter. Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale; art. 452-quater. Disastro ambientale; art. 452-quinquies. Delitti colposi contro l'ambiente; art. 452-sexies. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività; art. 452-septies. Impedimento del controllo; art. 452-octies. Circostanze aggravanti; art. 452-nonies. Aggravante ambientale; art. 452-decies. Ravvedimento operoso; art. 452-undecies. Confisca; art. 452-duodecies. Ripristino dello stato dei luoghi; art. 452-terdecies. Omessa bonifica.
7) Legge 22 maggio 2015, n. 68, recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.
Articolo 18
Comitato nazionale per le aree protette. Relazione alle Camere
(Modifica dell'articolo 33 della legge n. 394 del 1991)
L'articolo 18 sostituisce l'articolo 33 della Legge quadro sulle aree protette, concernente la Relazione al Parlamento.
Il vigente articolo 33, composto da un unico comma, prevede che il Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio nazionale per l'ambiente, presenti annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge quadro sulle aree protette e sull'attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali.
L'articolo in esame novella la rubrica e sostituisce il predetto comma unico con un articolo organizzato in 5 commi. La rubrica novellata reca 'Istituzione del Comitato nazionale per le aree protette. Relazione alle Camere'.
Il comma 1 del novellato articolo istituisce presso il Ministero dell'ambiente il Comitato nazionale per le aree protette, al cui funzionamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni, emolumenti, né rimborsi spese.
In base al comma 2, il Comitato esercita funzioni propositive e consultive, svolgendo, in particolare, i seguenti compiti:
a) predispone l’elenco ufficiale delle aree naturali protette da sottoporre al Ministro dell’ambiente per l'approvazione;
b) propone all'approvazione della Conferenza unificata l’eventuale integrazione della classificazione delle aree naturali protette;
c) predispone annualmente una relazione sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.
Ai sensi del comma 3, il Comitato è composto da un rappresentante di ciascuno dei seguenti organi: Ministero dell'ambiente (il relativo rappresentante presiede il Comitato); Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; Conferenza delle regioni e delle province autonome; ANCI; Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali (Federparchi); associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale.
Per lo svolgimento della propria attività, si precisa che il Comitato si avvale del supporto tecnico-operativo dell’ISPRA.
Il comma 4 stabilisce che, entro il mese di gennaio di ogni anno, ciascun Ente parco e ciascun ente istituito per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale, trasmetta al Comitato nazionale per le aree protette, un resoconto analitico sulle attività svolte nell'anno precedente.
Infine il comma 5 dispone che il Ministro dell'ambiente presenti annualmente alle Camere la relazione sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale, predisposta dal Comitato ai sensi del citato comma 2, lettera c).
Articolo 19
Norme transitorie
(Modifica all'articolo 35 della legge n. 394 del 1991)
L'articolo 19 sostituisce l'articolo 35, comma 1, secondo e terzo periodo, della Legge quadro sulle aree protette. Il predetto comma 1, nel recare le norme transitorie, stabilisce che, con DPCM, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provveda all'adeguamento ai princìpi della Legge quadro, fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo, del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Val d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza. Per quanto concerne il Parco nazionale dello Stelvio, il vigente comma 1 stabilisce che si provveda in base a quanto stabilito dall'articolo 3 del DPR n. 279 del 1974(8) e che le intese ivi previste vadano assunte anche con la regione Lombardia e debbano essere informate ai princìpi generali della Legge quadro.
Il citato articolo 3 del DPR n. 179 del 1974 precisa, al comma 1, che, tra le funzioni esercitate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuna per il rispettivo territorio, sono comprese quelle concernenti il Parco nazionale dello Stelvio, al quale è conservata una configurazione unitaria e la denominazione, secondo le forme, nei limiti e con le modalità stabilite dall'intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015. In sintesi, si prevede che le funzioni sono esercitate in armonia con le finalità e i principi dell'ordinamento statale in materia di aree protette, nonché con la disciplina dell'Unione europea relativa alla rete ecologica Natura 2000 afferente la conservazione della diversità biologica. E' fatto salvo il rispetto della Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con la L. n. 403 del 1999, e degli altri obblighi di diritto internazionale generale e pattizio. Restano inoltre ferme le procedure previste dalla normativa statale in materia di attività internazionale delle Regioni e degli enti locali. In base al comma 2, la configurazione unitaria del Parco è assicurata mediante la costituzione di un apposito comitato di coordinamento e di indirizzo, composto da 1 rappresentante della Provincia autonoma di Trento, 1 rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano, 1 rappresentante della Regione Lombardia, 1 rappresentante del Ministro dell'ambiente, nonché da 3 rappresentanti dei comuni il cui territorio amministrativo rientri nel Parco, di cui 1 per i comuni della Provincia autonoma di Trento, 1 per i comuni della Provincia autonoma di Bolzano e 1 per i comuni della Regione Lombardia, da 1 rappresentante delle associazioni di protezione ambientale designato dal Ministro sulla base del criterio della maggiore rappresentatività, nonché da 1 rappresentante designato dall'ISPRA. Ai componenti del comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti, fatti salvi eventuali rimborsi spese e oneri di missione a carico dell'ente rappresentato. I compiti specifici e le modalità di funzionamento del comitato sono stabiliti dall'intesa di cui al comma 1. Il comma 4 precisa che le forme e i modi della specifica tutela del Parco nazionale dello Stelvio sono stabiliti con il piano e il regolamento del parco predisposti e approvati, per le parti di rispettiva competenza territoriale, da ciascuna Provincia autonoma, in conformità alle linee guida e agli indirizzi approvati dal comitato, secondo il modello previsto dalla normativa statale in materia di aree protette. A tal fine, le Province autonome provvedono con proprie leggi a disciplinare la procedura di formazione e approvazione delle rispettive proposte di piano e di regolamento, assicurando adeguate forme di partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati, nonché assicurando il coordinamento delle leggi provinciali vigenti, anche mediante la loro modificazione, con il piano e il regolamento approvati. Il comma 5 precisa poi che, al fine di garantire l'effettività della configurazione unitaria del Parco e della relativa tutela, le proposte di piano e di regolamento sono sottoposte al preventivo parere vincolante del Ministero dell'ambiente, da esprimere entro 90 giorni dalla richiesta, per la verifica di conformità alle linee guida e agli indirizzi approvati dal comitato. In sede di espressione del parere, il Ministero può richiedere modifiche e integrazioni alle proposte pervenute. Le proposte di modifica del piano e del regolamento, nonché della perimetrazione del Parco sono predisposte e approvate dalle Province autonome, per le parti di rispettiva competenza territoriale. Il comma 6 stabilisce che, salve le attribuzioni del comitato, le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza, dalle Province autonome, anche tramite appositi enti disciplinati con legge provinciale. Le Province autonome assicurano appropriate forme di consultazione e di partecipazione delle comunità locali, anche titolari di usi civici o di patrimoni collettivi, nonché delle associazioni e organizzazioni con compiti di promozione dello sviluppo sostenibile. Per la parte ricadente nel territorio delle Province autonome la sorveglianza è esercitata dal rispettivo Corpo forestale provinciale.
I novellati periodi stabiliscono che, per il Parco nazionale dello Stelvio si provveda in conformità a quanto previsto dall'intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della Legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014)(9) e dell'articolo 11, comma 8, del D.L. n. 91 del 2014(10) (L. n. 116 del 2014).
Si ricorda che il citato articolo 11 del DL n. 91 del 2014, concernente Misure urgenti per la protezione di specie animali, il controllo delle specie alloctone e la difesa del mare, l'operatività del Parco nazionale delle Cinque Terre, la riduzione dell'inquinamento da sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio e da onde elettromagnetiche, nonché parametri di verifica per gli impianti termici civili, al comma 8 dispone che, in armonia con le finalità e i princìpi dell'ordinamento giuridico nazionale in materia di aree protette, nonché con la disciplina comunitaria relativa alla Rete Natura 2000, le funzioni statali concernenti la parte lombarda del Parco nazionale dello Stelvio sono attribuite alla regione Lombardia che, conseguentemente, partecipa all'intesa relativa al predetto Parco, di cui al richiamato art. 1, co. 515, della Legge di stabilità 2014 (L. n. 147 del 2013). Per l'attribuzione alle province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni statali concernenti la parte del Parco nazionale dello Stelvio situata nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol si provvede con norma di attuazione dello Statuto della regione medesima, ai sensi dell'articolo 107 del TU di cui al DPR n. 670 del 1972.
8) D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, recante Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste.
9) L'articolo 1, comma 515, della richiamata Legge di stabilità per il 2014, così dispone: 'Mediante intese tra lo Stato, la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 30 giugno 2015, o con apposite norme di attuazione degli statuti di autonomia sono definiti gli ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, in particolare, ai servizi ferroviari di interesse locale per la Valle d'Aosta, alle Agenzie fiscali dello Stato e alle funzioni amministrative, organizzative e di supporto riguardanti la magistratura ordinaria, tributaria e amministrativa, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura, nonché al Parco nazionale dello Stelvio, per le province autonome di Trento e di Bolzano. Con apposite norme di attuazione si provvede al completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa. Laddove non già attribuiti, l'assunzione di oneri avviene in luogo e nei limiti delle riserve di cui al comma 508, e computata quale concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini dello stesso comma. Con i predetti accordi o con norme di attuazione, lo Stato, la regione Valle d'Aosta, le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Trentino-Alto Adige individuano gli standard minimi di servizio e di attività che lo Stato, per ciascuna delle funzioni trasferite o delegate, si impegna a garantire sul territorio provinciale o regionale con riferimento alle funzioni i cui oneri sono sostenuti dalle province o dalla regione, nonché i parametri e le modalità per la quantificazione e l'assunzione degli oneri. Ai fini di evitare disparità di trattamento, duplicazioni di costi e di attività sul territorio nazionale, in ogni caso è escluso il trasferimento e la delega delle funzioni delle Agenzie fiscali di cui al primo periodo sia in relazione ad ambiti di materia relativi a concessioni statali e alle reti di acquisizione del gettito tributario sia con riferimento: 1) alle disposizioni che riguardano tributi armonizzati o applicabili su base transnazionale; 2) ai contribuenti di grandi dimensioni; 3) alle attività strumentali alla conoscenza dell'andamento del gettito tributario; 4) alle procedure telematiche di trasmissione dei dati e delle informazioni alla anagrafe tributaria. Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle attività di controllo sulla base di intese, nel quadro di accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i presidenti della regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Trentino-Alto Adige, tra i direttori delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e le strutture territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione centrale le relazioni con le istituzioni internazionali. Con apposite norme di attuazione si provvede al completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa'.
10) Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.
Articolo 20
Aree marine di reperimento
(Modifiche all'articolo 36 della legge n. 394 del 1991)
L'articolo 20 reca modifiche all'articolo 36 della Legge quadro sulle aree protette, il quale disciplina le aree marine di reperimento, elencando - al comma 1 - le aree in cui possono essere istituiti parchi marini o riserve marine.
Il comma 1, lettera a), interviene sulla norma vigente (comma 1, alinea) che attualmente dispone che le predette aree possano essere istituite sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'articolo 4 della Legge quadro sulle aree protette, ove si disciplina il Programma triennale per le aree naturali protette. La modifica recata dalla disposizione in esame è finalizzata ad aggiungere all'articolo 4, quale riferimento normativo in tema di indicazioni programmatiche, altresì la norma concernente il Programma triennale per le aree protette marine.
Attualmente, le 48 Aree marine di reperimento finora individuate sono state definite da diversi provvedimenti normativi (leggi 979/82 art.31, 394/91 art.36, 344/97 art.4 e 93/01 art.8); il relativo quadro aggiornato è reperibile sulla apposita sezione del Ministero dell'ambiente relativa alle "aree marine di reperimento".
Il comma 1, lettere b) e c), sono finalizzate a modificare l'articolo 36, comma 1, lettere g) ed o), della Legge quadro sulle aree protette. Come si è detto, l'articolo 36 disciplina le aree marine di reperimento, elencando - al comma 1 - le aree in cui possono essere istituiti parchi marini o riserve marine. Tra tali aree, figurano:
- alla vigente lettera g), la Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli), che la predetta lettera b) modifica nel senso di sostituire il riferimento alla Penisola Salentina con quello a Capo d'Otranto, fermo restando quello alle Grotte Zinzulosa e Romanelli;
- alla vigente lettera o), Capo Spartivento - Capo Teulada, che la predetta lettera c) modifica cassando il riferimento a Capo Teulada, al fine di prevedere che possano essere istituiti parchi o riserve marini nella sola area di Capo Spartivento.
Articolo 21
Sedi del Parco nazionale Gran Paradiso
(Modifica alla legge n. 289 del 2002, in materia di sedi del Parco nazionale Gran Paradiso)
L'articolo 21 si compone di 2 commi e reca modifiche alla Legge n. 289 del 2002(11) (Legge finanziaria 2003), in materia di sedi del Parco nazionale Gran Paradiso.
Il comma 1 modifica l'articolo 80, comma 25, della predetta legge finanziaria del 2003, al fine di prevedere che il Parco nazionale Gran Paradiso abbia sede legale in un comune del versante piemontese (e non più 'in Torino' come previsto nel testo vigente del predetto comma 25) e una sede amministrativa in un comune del versante valdostano del parco (e non già più 'ad Aosta'). Viene, dunque, cassato il riferimento al Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 871 del 1947 (ratificato dalla Legge n. 561 del 1956(12) ) e recante Istituzione dell'ente "Parco nazionale Gran Paradiso", con sede in Torino.
Il comma 2 stabilisce che l'Ente parco provveda all'eventuale trasferimento delle sedi con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11) Recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).
12) Recante Ratifica, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente.
Articolo 22
Autorizzazione paesaggistica
(Modifiche all'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004)
L'articolo 22, composto da un unico comma, reca modifiche ai commi 5 e 6 dell'articolo 146(13) del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. n. 42 del 2004), concernente l'autorizzazione paesaggistica.
In base a quanto già disposto dal vigente articolo 146, comma 5, D. Lgs. 42/2004, sull'istanza di autorizzazione paesaggistica, si pronuncia la regione dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge. Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.
La disposizione in commento (lettera a)) interviene sul comma 5 aggiungendovi un ultimo periodo, al fine di prevedere che, nel caso di interventi da realizzare all'interno di parchi nazionali, all'esito dell'approvazione del piano per il parco, l'ente parco comunichi al soprintendente l'atto di assenso (in base alla competenza di cui all'art. 146, co. 6, D.Lgs. 42/2004), attestando la conformità del progetto alle previsioni e prescrizioni paesaggistiche. Si prevede che il piano del parco sia dotato almeno dei contenuti di cui all'articolo 143, comma 1, del D. Lgs. n. 42 del 2004, in conformità alle previsioni dell'articolo 12 della Legge quadro sulle aree protette concernente specificatamente il Piano per il parco.
L'articolo in commento (lettera b)) interviene anche sul comma 6 del medesimo articolo 146 del D. Lgs. 42/2004. Il vigente comma 6 stabilisce che la regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.
La lettera in commento sostituisce il predetto riferimento agli 'enti parco' con quello agli 'enti gestori di aree naturali protette regionali' e aggiunge al comma 6 due periodi finali, con l'obiettivo di prevedere che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio per gli interventi da realizzare nei parchi nazionali di cui alla Legge quadro sulle aree protette sia attribuita agli enti parco, i quali possono provvedere con un unico atto, sia sulla domanda di nulla osta (di cui all'articolo 13 della medesima Legge quadro), sia sulla domanda di autorizzazione paesaggistica.
13) Il vigente articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. n. 42 del 2004) si compone di 16 commi. Il comma 1 stabilisce che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge o in base alla legge, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Il comma 2 stabilisce in capo a tali soggetti l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione. Il comma 3 stabilisce che la documentazione a corredo del progetto sia preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato e intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con DPCM, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento. Ai sensi del comma 4, l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai previsti, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per 5 anni, scaduti i quali l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato. Il comma 5 prevede che sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronunci la regione, che - ai sensi del comma 6 - esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici. Il comma 7 dispone che l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifichi la sussistenza o meno dei necessari presupposti. I commi 8 e 9 disciplinano modalità e tempi per la resa del parere del soprintendente, nonché il prosieguo della procedura nel caso in cui decorrano inutilmente i tempi per l'emanazione del predetto parere. Il comma 10 disciplina la richiesta di autorizzazione in via sostitutiva alla regione. Il comma 11 norma in ordine alla trasmissione dell'autorizzazione paesaggistica ai soggetti previsti; il comma 12 stabilisce modalità e termini per l'impugnazione dell'autorizzazione; il comma 13 disciplina l'elenco delle autorizzazioni rilasciate; il comma 14 disciplina l'applicabilità dei commi da 1 a 13; il comma 15 è abrogato e il comma 16 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Articolo 23
Comitato paritetico per la biodiversità
(Comitato paritetico per la biodiversità)
L'articolo 23, composto da un unico comma, disciplina il Comitato paritetico per la biodiversità, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2011 (GU n, 143 del 22 giugno 2011), nell'ambito della strategia nazionale della biodiversità. Si stabilisce che esso coordini e promuova azioni integrate a favore delle aree protette nazionali e regionali e delle aree protette marine, e fornisca il supporto informativo necessario, per quanto di competenza, all'esercizio delle funzioni che il Comitato per il capitale naturale esercita ai sensi dell'articolo 67 della Legge n. 221 del 2015(14) .
L'articolo 67 della L. n. 221 del 2015, in vigore dal 2 febbraio 2016 e concernente il Comitato per il capitale naturale, si compone di 5 commi. Il comma 1 stabilisce che, con DPCM, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il predetto Comitato venga istituito presso il Ministero dell'ambiente. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente e ne fanno parte i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, per gli affari regionali e le autonomie, per la coesione territoriale, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dei beni e delle attività culturali e del turismo, o loro rappresentanti delegati, un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, un rappresentante dell'ANCI, il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, il Presidente dell'ISPRA, il Presidente del CNR e il Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, o loro rappresentanti delegati. Il Comitato è integrato con esperti della materia provenienti da università ed enti di ricerca, ovvero con altri dipendenti pubblici in possesso di specifica qualificazione, nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il comma 2 prevede che, entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato trasmetta al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze un rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese, corredato di informazioni e dati ambientali espressi in unità fisiche e monetarie, seguendo le metodologie definite dall'ONU e dall'Ue, nonché di valutazioni ex ante ed ex post degli effetti delle politiche pubbliche sul capitale naturale e sui servizi ecosistemici. Il comma 3 precisa che la partecipazione al Comitato è svolta a titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi compenso o rimborso di spese a qualsiasi titolo richiesti. Il comma 4 stabilisce che il Comitato promuove anche l'adozione, da parte degli enti locali, di sistemi di contabilità ambientale e la predisposizione, da parte dei medesimi enti, di appositi bilanci ambientali, finalizzati al monitoraggio e alla rendicontazione dell'attuazione, dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche e delle azioni svolte dall'ente per la tutela dell'ambiente, nonché dello stato dell'ambiente e del capitale naturale. In particolare il Comitato definisce uno schema di riferimento sulla base delle sperimentazioni già effettuate dagli enti locali in tale ambito, anche avvalendosi di cofinanziamenti europei. Infine il comma 5 prevede che il Ministero dell'ambiente provveda al funzionamento del Comitato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Si ricorda che l’Italia si è dotata, nel 2010, di una Strategia Nazionale per la Biodiversità. Essa è il frutto di un percorso di partecipazione e condivisione fra i diversi attori istituzionali, sociali ed economici, impegnati a lavorare per la tutela della biodiversità. La Strategia e la sua revisione intermedia fino al 2020 costituiscono uno strumento di integrazione delle esigenze di conservazione ed uso sostenibile delle risorse naturali nelle politiche nazionali di settore, in coerenza con gli obiettivi previsti dalla Strategia Europea per la Biodiversità.
A livello nazionale, la Struttura della Strategia è articolata su tre tematiche cardine: 1) Biodiversità e servizi ecosistemici; 2) Biodiversità e cambiamenti climatici, 3) Biodiversità e politiche economiche; i rispettivi 3 obiettivi strategici sono raggiunti con il contributo derivante dalle diverse politiche di settore individuate in 15 aree di lavoro, per la cui governance si rinvia alla apposita sezione dedicata del Ministero dell'ambiente. Si segnala, in materia, che per il monitoraggio sull'efficacia delle azioni di protezione e tutela, è stato predisposto un set preliminare di 10 indicatori di stato che mirano a rappresentare e valutare lo stato della biodiversità in Italia e 30 indicatori di valutazione atti a valutare l’efficacia delle azioni svolte dal sistema paese nel raggiungimento degli obiettivi della Strategia.
14) Legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.
Articolo 24
Associazioni di protezione ambientale
(Modifiche alla legge n. 349 del 1986)
L'articolo 24, composto da un unico comma, reca modifiche alla Legge n. 349 del 1986, recante Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.
In particolare, il comma 1, lettera a), interviene sull'articolo 12, comma, 1, lettera c) della citata legge del 1986. Il predetto articolo 12 istituisce il Consiglio nazionale per l'ambiente, con la seguente composizione a legislazione vigente:
a) un rappresentante designato da ogni regione; per il Trentino-Alto Adige, uno designato dalla provincia autonoma di Trento e uno dalla provincia autonoma di Bolzano;
b) 6 rappresentanti designati dall'ANCI e 3 dall'Unione delle province d'Italia;
c) 15 rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente su terne presentate dalle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni;
d) un rappresentante del CNR, uno dell'ENEA e uno dell'ENEL.
Il comma 1, lettera a), dell'articolo in esame, sopprime dalla sopra riportata lettera c) il riferimento alla presenza in almeno cinque regioni delle associazioni predette.
Il comma 1, lettera b), dell'articolo in esame sostituisce l'articolo 13 della Legge n. 349 del 1986.
Il vigente articolo 13 si compone di 2 commi. Il comma 1 stabilisce che le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro 90 giorni dalla richiesta (termine decorso il quale, decide il Ministro dell'ambiente).
Al riguardo, si ricorda che l'articolo 6 del ddl in esame (cfr. supra), novella la normativa vigente - segnatamente l'articolo 13 della Legge quadro sulle aree protette - in materia di nulla osta da parte dell'Ente Parco per il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco. In particolare, il comma 1 del novellato articolo 13 della legge n. 394/1991 prevede che rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all’interno del parco sia sottoposto al preventivo nulla osta dell’Ente parco. Qualora il termine di 60 giorni tra la richiesta e la risposta da parte dell'Ente Parco decorra inutilmente, chi abbia interesse può agire ai sensi codice del processo amministrativo (D. Lgs. n. 104 del 2010), art. 31 (Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità), co. 1-3. Viene, pertanto, meno l'automatismo finora previsto dal vigente articolo 13, comma 1, della legge 394/1991, secondo cui qualora il termine di 60 giorni decorra inutilmente, il nulla osta si intende rilasciato. Ai sensi della disposizione, si ricorda che, contro il rilascio del nulla osta, è ammesso ricorso giurisdizionale, al quale sono legittimate anche le associazioni di protezione ambientale.
Il vigente comma 2 prevede che il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), effettua una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, informandone il Parlamento.
Il richiamato articolo 12, comma 1, istituisce il Consiglio nazionale per l'ambiente con la seguente composizione:
a) 1 rappresentante designato da ogni regione; per il Trentino-Alto Adige, 1 designato dalla provincia autonoma di Trento e 1 dalla provincia autonoma di Bolzano;
b) 6 rappresentanti designati dall'ANCI e 3 dall'Unione delle province d'Italia;
c) 15 rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente su terne presentate dalle associazioni a carattere nazionale o presenti in almeno 5 regioni;
d) 1 rappresentante del CNR, 1 dell'ENEA e 1 dell'ENEL.
Il nuovo articolo 13 si compone di 4 commi. Il comma 1 stabilisce che le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, presenti in almeno dieci regioni, siano individuate con decreto del Ministero dell'ambiente sulla base delle preminenti finalità di tutela ambientale, desunte sia dallo statuto, che dall'analisi dell'attività svolta nell'ultimo quinquennio, nonché della democraticità dell'ordinamento interno e della continuità e trasparenza dell'attività. Il comma 2 prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari chiamate ad esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta, possono essere definiti ulteriori criteri per l'individuazione delle predette associazioni, nonché le relative modalità. Qualora le competenti Commissioni parlamentari non esprimano il proprio parere entro 30 giorni dalla richiesta, il Ministro procede comunque all'emanazione del decreto. Il comma 3 precisa che, in sede di prima applicazione, anche a seguito dell'emanazione del decreto di individuazione di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente procede entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo in capo alle associazioni di protezione ambientale già individuate (ai sensi della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame) come aventi carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni, disponendo la revoca del provvedimento di individuazione in caso di insussistenza di tali requisiti. Il comma 4 stabilisce che il Ministero dell'ambiente proceda con cadenza quinquennale alla verifica della sussistenza delle condizioni in base alle quali è stata compiuta l'individuazione delle associazioni di protezione ambientale, trasmettendo apposita relazione alle competenti Commissioni parlamentari.
Articolo 25
(Delega al Governo per l'istituzione del Parco del Delta del Po)
L'articolo 25 reca una delega al Governo per l'istituzione del Parco del Delta del Po e si compone di 4 commi.
Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, un decreto legislativo per la riforma dell’assetto ordinamentale e organizzativo e delle finalità e dei criteri di gestione delle aree naturali protette del Delta del Po nelle Regioni Emilia-Romagna e Veneto, mediante l’istituzione di un unico Parco del Delta del Po, comprendente le aree del perimetro del Parco naturale regionale del Delta del Po, istituto con la legge della regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36, e del Parco regionale del delta del Po, istituto con la legge della regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27. Sono considerate aree contigue al Parco del Delta del Po, ai sensi dell’articolo 32 della Legge quadro sulla aree protette, i siti di "rete Natura 2000" e le zone di protezione speciale disciplinati - rispettivamente - dalle Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (siti Rete Natura), confinanti con i perimetri dei due parchi regionali, che conservano l’attuale regime vincolistico di tutela.
Il comma 2 stabilisce i principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'adottare il decreto delegato di cui al comma 1. Si prevede, in particolare:
- l'introduzione di una disciplina dell’ordinamento e dell’organizzazione del Parco del Delta del Po tale da garantire – in un regime di collaborazione con gli enti territoriali interessati – il raggiungimento delle finalità di tutela e di conservazione, nonché di difesa degli equilibri naturali del territorio, previste dalla Legge quadro sulle aree protette, dalle predette leggi regionali istitutive dei Parchi regionali del Delta del Po del Veneto e dell’Emilia-Romagna, dalle menzionate Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, nonché la salvaguardia dei principi di tutela della fauna selvatica di cui agli articoli 1 e 2 della Legge n. 157 del 1992(15) , concernenti - rispettivamente - la fauna selvatica e l'oggetto della tutela;
- che il Parco del Delta del Po persegua altresì le finalità di sviluppo socio-economico dei territori di competenza, mediante la promozione e il sostegno delle attività economiche tradizionali e di forme di turismo sostenibile ecocompatibile, anche attraverso lo sviluppo della filiera delle imprese dei settori interessati;
- che il Parco del Delta del Po venga configurato quale parco orientato a rivalutare e rendere socialmente disponibile il patrimonio di risorse ambientali, faunistiche e storico-culturali dell’area deltizia in armonia con il complesso dei beni ambientali e paesaggistico-culturali del paese; valorizzare e coordinare i sistemi di attività direttamente o indirettamente legate all’utilizzo del potenziale delle risorse fisiche degli ambienti umidi presenti, garantendone il rispetto;
- che il nuovo Ente parco provveda, entro 6 mesi dall’insediamento dei suoi organi, all’elaborazione di un piano del Parco del Delta del Po che tenga conto dei programmi d'area e dei piani territoriali vigenti nei Parchi regionali esistenti, dei piani di gestione e delle misure di conservazione dei siti di "rete Natura 2000" confinanti con i parchi regionali esistenti e che sia altresì coerente con i principi fondamentali, oltre che dotato dei contenuti di cui all'art. 143, co. 1, del D. Lgs. n. 42 del 2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio(16) . Il piano deve anche affrontare le tematiche attinenti agli impatti delle attività economiche e produttive, anche se dismesse, alle problematiche connesse alla gestione fluviale e alla gestione integrata della fascia costiera, nonché alla valorizzazione integrata del capitale naturale e culturale dei sistemi territoriali di pregio mediante specifiche concertazioni con le regioni, con i comuni del Parco e la Riserva di Biosfera Delta del Po – MAB UNESCO, come riconosciuta nell'anno 2015;
Si ricorda che il Delta del Po e l’Appennino Tosco Emiliano, il 9 giugno 2015, hanno ottenuto il riconoscimento internazionale di 'Riserve Mab' (Man and the biosphere) secondo il programma MAB dell'Unesco. Sono 669 le Riserve Mab Unesco al mondo, in 120 Paesi, di cui 16 riserve transfrontaliere.
- che l’Ente parco del Delta del Po succeda in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli Enti parco regionali e che tutti gli atti inerenti la successione dell’Ente parco del Delta del Po nei rapporti giuridici attivi e passivi degli Enti parco regionali siano fiscalmente neutri e non soggetti a imposte e tasse, ad eccezione dell'IVA;
- la fissazione di misure idonee ad assicurare la continuità occupazionale, presso il nuovo Ente parco del Delta del Po, dei dipendenti a tempo indeterminato degli Enti parco regionali che prestano servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, nonché la copertura delle spese obbligatorie a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle regioni e dagli enti locali territorialmente interessati;
- le abrogazioni e modificazioni della normativa vigente in contrasto con la nuova normativa per la disciplina del sistema di tutela e sviluppo delle aree interessate;
- l'integrazione del piano per il parco con il piano di azione dell'area Riserva di Biosfera Delta del Po MAB – UNESCO, come riconosciuta nel 2015.
Il comma 3 precisa che il decreto legislativo delegato venga adottato su proposta del Ministro dell’ambiente e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Emilia-Romagna e Veneto. Il mancato raggiungimento dell’intesa ne preclude l'adozione; lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, chiamate a pronunciarsi entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo trasmette nuovamente il testo alle Camere con le proprie osservazioni ed eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le competenti Commissioni parlamentari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di 10 giorni dalla data della nuova trasmissione, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato.
Il comma 4 consente al Governo di adottare disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo di cui al comma 1, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con identica procedura.
15) Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
16) L'articolo 143 del D. Lgs. n. 42 del 2004, nel disciplinare il Piano paesaggistico, stabilisce - al comma 1 - che l'elaborazione di tale piano comprenda almeno i seguenti elementi: a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni; b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso; c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione; d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso; e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione; f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo; g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela; h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate; i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità.
Articolo 26
(Delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici)
L'articolo 26 delega il Governo all'introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici e si compone di 4 commi.
Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema volontario di pagamento dei servizi ecosistemici (PSE). La disposizione reca, al riguardo, una precisa clausola di invarianza finanziaria, posto che la predetta introduzione dovrà avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 2 stabilisce i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nell'emanare i predetti decreti delegati, da adottarsi sentita la Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-Città e autonomie locali. Tali principi e criteri sono i seguenti:
a) prevedere che il sistema di PSE sia definito quale remunerazione, su base volontaria, di una quota di valore aggiunto derivante dalla fornitura dei servizi ecosistemici secondo meccanismi di carattere negoziale tra fornitori e beneficiari, fermi restando la salvaguardia nel tempo degli ecosistemi, nonché l'eventuale incremento della loro funzionalità, ovvero il loro ripristino, ove necessario;
b) prevedere che il sistema di PSE sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;
c) prevedere che nello strumento negoziale siano individuati i servizi oggetto di remunerazione e il loro valore, nonché definiti i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;
d) prevedere in ogni caso che il sistema di PSE possa essere attivato per i seguenti servizi: formazione e rigenerazione del suolo; fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione e regolazione delle acque nei bacini idrici; salvaguardia della biodiversità con specifico riguardo alla funzione di conservazione delle specie e degli habitat, delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche, anche tenendo conto del ruolo delle infrastrutture verdi di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2013) 249 def; utilizzazione di proprietà demaniali, collettive e private per produzioni energetiche; servizi ricreativi e del tempo libero legati al turismo ambientale, paesaggistico e culturale, nonché servizi educativi concernenti il capitale naturale; servizi ecosistemici generati dagli agricoltori, dai selvicoltori e dagli altri gestori del territorio agroforestale nell'esercizio delle proprie attività, anche mediante meccanismi di incentivazione previsti nei programmi territoriali;
e) prevedere che nel sistema di PSE siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti, nonché interventi di salvaguardia e ripristino della biodiversità;
f) coordinare e razionalizzare gli istituti esistenti in materia;
g) prevedere, in particolare, forme di remunerazione di servizi ecosistemici forniti dai comuni, dalle loro unioni, dalle aree protette e dalle organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate e prevedere idonee forme di rendicontazione;
Al riguardo, si ricorda che l'Atto Senato n. 2541 recante 'Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni', approvato dalla Camera dei deputati il 28 settembre u.s.(17) e attualmente in corso di esame presso la 13ª Commissione permanente del Senato, reca misure specifiche a sostegno di tale tipologia di comuni italiani.
I commi 2 e 3 dell'articolo 1 provvedono alla definizione di "piccolo comune". Una prima parte della definizione recata dalla disposizione è ancorata alle caratteristiche dimensionali del comune, facendosi riferimento ad una popolazione residente fino a 5.000 abitanti, mentre il comma 2, secondo periodo, richiede, in aggiunta al criterio dimensionale suesposto, che il comune rientri in una delle tipologie indicate, affinché possa beneficiare dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge. Tra queste, si segnala, per quanto di interesse, il riferimento, alla lettera l) , ai comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un'area protetta.
h) prevedere che gli introiti finanziari derivanti dal sistema di PSE siano destinati anche all'adeguata manutenzione del capitale naturale, disponendo per i fornitori e i beneficiari di servizi ecosistemici l'onere di adottare appositi strumenti volti ad assicurare il vincolo di destinazione;
i) introdurre forme di premialità a beneficio degli enti territoriali e degli enti gestori delle aree protette che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale in conformità alla normativa dell'Unione europea e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;
l) ritenere precluse dal sistema di PSE le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi, nonché la funzione di risorsa genetica in considerazione dell'attuazione del Protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativa all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione;
Si ricorda che il Protocollo di Nagoya (ABS) sull’Accesso alle Risorse Genetiche e l’equa condivisione dei benefici derivanti dal loro utilizzo è uno strumento internazionale adottato dalla Conferenza delle Parti della CBD (Convenzione sulla Diversità Biologica) nel corso della sua X Riunione, il 29 ottobre 2010 a Nagoya, in Giappone ed è stato aperto alla firma il 2 febbraio 2011. L’obiettivo del Protocollo consiste nella giusta ed equa condivisione dei benefici che derivano dall’utilizzo delle risorse genetiche, ivi incluso l’appropriato accesso alle risorse genetiche e l’appropriato trasferimento delle relative tecnologie, tenendo in considerazione tutti i diritti riguardanti quelle risorse e quelle tecnologie e i fondi opportuni, contribuendo in tal modo alla conservazione della diversità biologica e all’uso sostenibile dei suoi componenti. Il Protocollo dovrà applicarsi alle risorse genetiche nell’ambito dei contenuti dell’Articolo 15 della Convenzione sulla Diversità Biologica e ai benefici derivanti dall’utilizzo di tali risorse.
m) tener conto dei compiti del Comitato per il capitale naturale di cui all'articolo 67 della citata L. n. 221 del 2015 (c.d. collegato ambientale), provvedendo al coordinamento delle norme introdotte dai decreti legislativi con quelle contenute in tale disposizione.
Si ricorda che l'articolo 67 della L. n. 221 del 2015, concernente il Comitato per il capitale naturale, dispone che esso è presieduto dal Ministro dell'ambiente e ne fanno parte i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, per gli affari regionali e le autonomie, per la coesione territoriale, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dei beni e delle attività culturali e del turismo, o loro rappresentanti delegati, un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, un rappresentante dell'ANCI, il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, il Presidente dell'ISPRA, il Presidente del CNR e il Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, o loro rappresentanti delegati. Il Comitato è integrato con esperti della materia provenienti da università ed enti di ricerca, ovvero con altri dipendenti pubblici in possesso di specifica qualificazione, nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il comma 2 prevede che, entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato trasmetta al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze un rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese, corredato di informazioni e dati ambientali espressi in unità fisiche e monetarie, seguendo le metodologie definite dall'ONU e dall'Ue, nonché di valutazioni ex ante ed ex post degli effetti delle politiche pubbliche sul capitale naturale e sui servizi ecosistemici. In base ad un comunicato del Ministero dell'ambiente, esso risulta insiediatosi di recente. Per una più ampia trattazione, si veda infra l'art. 23 del disegno di legge in esame.
Il comma 3 dispone che i relativi schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari entro 30 giorni dalla data di assegnazione, termine decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione di tali pareri scada nei 30 precedenti o seguenti la scadenza del termine di cui al precedente comma 1, quest'ultimo è prorogato di 3 mesi.
Il comma 4 facoltizza il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo, posto il rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, nonché della medesima procedura.