Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 2475
Azioni disponibili
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione della professione
di chinesiologo di base)
1. Ai fini di una maggiore tutela della salute, attraverso il corretto svolgimento delle attività fisico-motorie all'interno di strutture gestite da soggetti pubblici e privati, della rieducazione motoria attiva, della socializzazione e della prevenzione, nonché del mantenimento della migliore efficienza fisica nelle differenti fasce di età, è istituita la figura professionale del chinesiologo di base.
2. Per l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo di base è necessario il possesso della laurea in scienze delle attività motorie e sportive, classe di laurea L-22. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione di cui al comma 1.
3. L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo di base ha per oggetto:
a) la conduzione, la gestione e la valutazione di attività motorie individuali e di gruppo a carattere compensativo, educativo, ludico-ricreativo e sportivo finalizzate al mantenimento ed al recupero delle migliori condizioni di benessere fisico nelle varie fasce di età attraverso la promozione di stili di vita attivi;
b) la conduzione, gestione e valutazione di attività per il miglioramento della qualità della vita mediante l'esercizio fisico, nonché di personal training e di preparazione atletica non agonistica;
c) il rispetto delle normative antidoping, in collaborazione con i Nuclei antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri, dell'adeguata diffusione delle informazioni in ordine ai possibili effetti collaterali connessi all'assunzione di integratori alimentari o di sostanze comunque dirette a migliorare le prestazioni sportive non vietate dalla legislazione vigente.
Art. 2.
(Istituzione della professione
di chinesiologo sportivo)
1. Al fine di garantire i più alti standard di formazione dei professionisti operanti nell'ambito delle attività motorie e sportive di livello agonistico è istituita la figura professionale del chinesiologo sportivo.
2. Per l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo sportivo è necessario il possesso della laurea magistrale in scienze e tecniche dello sport, classe di laurea LM-68. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione di cui al comma 1.
3. L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo sportivo ha per oggetto:
a) la progettazione, il coordinamento e la direzione tecnica delle attività di preparazione atletica in ambito agonistico, fino al livelli di massima competizione, presso associazioni e società sportive, enti di promozione sportiva, istituzioni e centri specializzati;
b) la preparazione fisica e tecnica personalizzata finalizzata all'agonismo individuale e di squadra;
c) la progettazione, il coordinamento e la direzione tecnica delle attività di preparazione fisica presso i centri di addestramento delle Forze Armate e dei corpi impegnati, a vario titolo, nel garantire la sicurezza.
Art. 3.
(Istituzione della professione
di manager dello sport)
1. Al fine di garantire la massima professionalità nell'organizzazione e nella gestione delle strutture nelle quali si pratichino a vario titolo attività motorie e sportive è istituita la figura professionale del manager dello sport.
2. Per l'esercizio dell'attività professionale di manager dello sport è necessario il possesso della laurea magistrale in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie, classe di laurea LM-47. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione di cui al comma 1.
3. L'esercizio dell'attività professionale di manager dello sport ha per oggetto:
a) la programmazione e la gestione di impianti sportivi;
b) la conduzione e la gestione delle strutture pubbliche e private dove si svolgano attività motorie, anche ludico-ricreative;
c) l'organizzazione, in qualità di esperto e consulente, di eventi e manifestazioni sportive, anche ludico-ricreative.
Art. 4.
(Istituzione e definizione della professione sanitaria di chinesiologo clinico)
1. Nell'ambito delle professioni sanitarie è istituita la professione di chinesiologo clinico. Per l'esercizio della professione sanitaria di cui al presente comma è necessario il possesso della laurea magistrale in scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, classe di laurea LM-67, o di titoli equipollenti alla laurea abilitante.
2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione sanitaria di cui al comma 1.
3. L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo clinico ha per oggetto la progettazione, l'organizzazione, la valutazione e l'attuazione:
a) di attività per la prevenzione primaria e secondaria nonché di programmi di rieducazione motoria attiva, relativi alla prevenzione di vizi posturali e al recupero motorio post riabilitativo finalizzato alla stabilizzazione muscolare ed articolare ed al mantenimento dell'efficienza fisica;
b) di attività motorie adatte a soggetti diversamente abili o con limitazioni funzionali stabilizzate derivanti da patologie che possono trarre vantaggio dall'esercizio fisico, nonché malattie croniche in condizioni clinicamente stabili.
4. È istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il collegio dei tecnici sanitari di radiologia medica, l'albo per la professione di chinesiologo clinico. Possono iscriversi all'albo i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
Art. 5.
(Disposizioni concernenti la formazione universitaria)
1. Nell’ambito della propria autonomia, le facoltà universitarie di scienze delle attività motorie e sportive possono favorire l’uniformità dei propri piani di studio, relativi sia ai corsi di laurea magistrali che a quelli triennali, al fine di migliorare la formazione degli studenti, di assicurare una maggiore competitività a livello internazionale, nonché di agevolare la comunicazione e la collaborazione tra le università.
2. L'accesso ai corsi di laurea in scienze delle attività motorie e sportive, compresi i corsi delle lauree magistrali, è subordinato, ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, al superamento di test di ammissione comprendenti una prova inerente le capacità fisico-motorie, determinante ai fini del giudizio finale, una visita medico-sportiva ed una prova scritta generale relativa ai programmi di studio del corso di studi, che attribuisca un punteggio massimo non superiore a quello relativo alla prova fisico-motoria. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, definisce con proprio decreto il contenuto dei tests di ammissione di cui al presente comma.
Art. 6.
(Tutela della salute nell'esercizio
delle attività motorie)
1. Al fine di garantire la salute dei cittadini, le strutture private destinate a qualsiasi titolo allo svolgimento di attività fisico-motorie possono esercitare tali attività a condizione di includere nel proprio organico un responsabile che vigili sulle attività tecnico-scientifiche e sui requisiti del personale istruttore operante nella struttura. Per l'esercizio della funzione di responsabile è necessario il conseguimento della laurea magistrale in scienze motorie, classi di laurea LM-47, LM-67, LM-68.
2. Presso le strutture destinate allo svolgimento di attività fisico-motorie, le società sportive, anche non professionistiche, le associazioni sportive, le scuole di formazione alle discipline sportive, i centri destinati alla preparazione degli atleti professionisti e non professionisti, i centri di formazione militare e le scuole di polizia, è assicurata la presenza obbligatoria di almeno un professionista qualificato in possesso di una laurea in scienze motorie, classe di laurea L-22, o di titoli equipollenti. Il responsabile di cui al comma 1 è altresì competente al controllo dei titoli di cui al primo periodo nonché delle modalità di impiego degli istruttori o dei preparatori.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì alle strutture pubbliche che, a qualunque titolo, intendono svolgere attività fisico-motorie. Alle medesime strutture è comunque consentito il ricorso alle figure professionali di cui alla presente legge anche mediante consulenze specifiche.
Art. 7.
(Istituzione del registri relativi alle figure professionali di chinesiologo di base, di chinesiologo sportivo e di manager dello sport)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i registri relativi alle figure professionali di chinesiologo di base, di chinesiologo sportivo e di manager dello sport, ai quali possono avere accesso i professionisti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4.
2. Le funzioni di controllo sulla corretta applicazione delle norme di cui alla presente legge nelle strutture private destinate allo svolgimento di attività fisico-motorie, sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero della salute i quali, in caso di accertata violazione, procedono all'immediata sospensione dell'autorizzazione all'esercizio della struttura interessata, fino alla relativa regolarizzazione. In caso di recidiva è disposta la chiusura definitiva della struttura.
Art. 8.
(Delega al Governo per l'istituzione della figura di insegnante specializzato in attività motorie presso la scuola dell'infanzia e la scuola primaria)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di istituire presso la scuola dell'infanzia e presso la scuola primaria la figura dell'insegnante specializzato in scienze motorie, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) conseguimento obbligatorio della laurea magistrale in scienze delle attività motorie e sportive, classe di laurea LM-47, LM-67 e LM-68, o equipollenti, come previsto per l'insegnamento delle scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado;
b) conseguimento obbligatorio dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria;
c) obbligatorio superamento di un apposito concorso per titoli ed esami.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I relativi schemi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro sessanta giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti possono comunque essere adottati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono corredati da una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti, nonché del corrispondenti mezzi di copertura.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative o correttive dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1, con la procedura prevista dai commi 2 e 3.
5. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.