Legislatura 17ª - Dossier n. 346 2

Articolo 22
(Dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077. Disposizioni per gli interventi dei commissari straordinari ai sensi della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane)

L’articolo 22 persegue due differenti finalità. Una prima finalità (perseguita dai commi 1-7) è quella di far confluire, nella contabilità speciale di una struttura commissariale, appositamente costituita, tutte le risorse ancora non impegnate destinate alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell’UE del 2 dicembre 2014 (relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077), al fine esplicitato nella norma di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione dei necessari interventi di bonifica delle discariche medesime. A tal fine, la norma prevede la revoca delle predette risorse (comma 1), disciplina il loro trasferimento nella contabilità speciale commissariale (commi 2 e 3), regola gli adempimenti del commissario straordinario (commi 5 e 6) e consente alle amministrazioni locali e regionali di contribuire alla messa a norma delle discariche con proprie risorse (comma 7). Nel corso dell’esame presso la Camera sono state apportate alcune modifiche ai commi 5 e 6 volti a rendere più stringenti e ad estendere gli adempimenti informativi del Commissario, che dovranno essere resi anche alle commissioni parlamentari competenti. Sempre al fine di garantire la massima trasparenza, è stata prevista la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente dei dati e degli elementi di informazione relativi alle attività conseguenti al contenzioso europeo in atto (comma 7-ter). Sono state introdotte, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, ulteriori disposizioni (comma 7-bis) per il finanziamento delle bonifiche nei siti non oggetto della procedura di infrazione n. 2003/2077.

Una seconda finalità (perseguita dal comma 8) è quella di disciplinare, al fine di accelerarle, le procedure per l’impegno e l’utilizzo delle risorse destinate dalla legislazione vigente all’attuazione degli interventi di depurazione delle acque necessari per conformarsi alle norme della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane.

Messa a norma delle discariche abusive oggetto della procedura di infrazione n. 2003/2077 (commi 1-7)

Per comprendere la portata delle disposizioni dettate dai primi sette commi è necessario premettere una ricostruzione della vicenda e della normativa nazionale adottata nel corso della presente legislatura.

Le discariche oggetto della sentenza, le norme emanate, gli interventi in corso e i pagamenti effettuati e da effettuare

Come sottolineato nell’aprile scorso dal Ministro dell’ambiente, in risposta all’interrogazione parlamentare n. 4/10778, “il caso in parola riguarda la mancata esecuzione della prima sentenza di condanna del 26 aprile 2007 per violazione della direttiva rifiuti 75/442/CE modificata dalla direttiva 91/156/CEE, della direttiva 91/689 CEE e della direttiva 1999/13/CE in riferimento a 200 discariche presenti sul territorio di 18 regioni italiane(46) ”.

Con la successiva sentenza del 2 dicembre 2014, la Corte di giustizia dell'UE - nell'ambito della causa C-196/13, promossa dalla Commissione per l'inerzia dell'Italia ad adottare tutte le misure necessarie per conformarsi alla richiamata sentenza del 26 aprile 2007 - ha condannato l'Italia al pagamento, per le suddette violazioni, di una sanzione forfettaria di 40 milioni di euro e di una penalità semestrale da pagarsi fino all'esecuzione completa della sentenza, il cui importo iniziale (pari a 42,8 milioni di euro) sarà ridotto progressivamente in ragione del numero di siti che saranno messi a norma conformemente alla sentenza (la detrazione prevista è di 200.000 euro per ogni discarica messa a norma; tale importo è raddoppiato per le discariche contenenti rifiuti pericolosi).

Prima ancora dell’emanazione della sentenza di condanna definitiva, nella prima legge di stabilità della legislatura in corso (L. 147/2013) sono state inserite disposizioni per cercare di pervenire alla chiusura del contenzioso in atto a livello europeo. L'art. 1, comma 113, della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha disposto a tal fine l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, di un Fondo per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, con una dotazione complessiva di 60 milioni di euro (30 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015). Tale dotazione è stata recentemente aumentata di 30 milioni di euro (10 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018) dal comma 839 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015). Lo stesso comma 839 ha previsto che il Ministero dell'ambiente provveda alla pubblicazione nel sito internet istituzionale di un cronoprogramma degli interventi attuativi previsti nel piano e ad indicare progressivamente quelli effettivamente realizzati.

Nella medesima risposta, il Ministro dell’ambiente (in linea con quanto affermato in precedenza, nel corso della sua audizione del 1° marzo 2016 presso la Commissione Ambiente della Camera) ha fornito indicazioni in merito all’evoluzione delle attività in corso, sottolineando che “a seguito della disamina della documentazione ricevuta dalle Regioni e trasmessa a giugno 2015 dalle autorità italiane, con la nota del 13 luglio 2015 SG-Greffe (2015) D/7992, la Commissione europea ha riconosciuto la messa a norma di 14 discariche ed un errore di censimento. Alla data del 13 luglio 2015, rimanevano pertanto in procedura di infrazione ancora 185 discariche”. Nei mesi successivi, sempre secondo quanto ricordato dal Ministro, il Ministero ha avviato, tra l’altro, un costante lavoro d'impulso delle attività con le amministrazioni regionali competenti al fine del completamento degli interventi ancora in corso e della certificazione di quelli completati, nonché l’istruttoria per procedere alla diffida dei soggetti inadempienti. Tale attività ha portato all’inoltro alla Commissione europea di documentazione attestante la chiusura dei procedimenti per 35 siti e ulteriori atti ritenuti utili a dimostrare la sussistenza di 3 errori di censimento. A seguito della disamina della documentazione ricevuta, ricorda il Ministro dell’ambiente nella citata risposta, “con la decisione ENV.D2/GM/vf/ARES (2016) dell'8 febbraio 2016, la Commissione europea ha riconosciuto la messa a norma di 29 discariche e 1 errore di censimento, escludendoli dal pagamento della penalità semestrale”. Ciò ha portato a 155 il numero di discariche su cui intervenire. Di queste, ben 151 discariche sono state oggetto di diffida, mentre “in altri 4 casi di discariche che ricadono all'interno di siti d'interesse nazionale di bonifica, sono in corso approfondimenti istruttori”.

In proposito, nel corso della citata audizione del 1° marzo 2016, il Ministro ha ricordato che “in molti casi i termini imposti con le diffide sono scaduti, ma le amministrazioni interessate non hanno avviato o completato le attività prescritte. In tali casi è senz'altro ipotizzabile l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dello Stato. Il Ministero dell'ambiente ha, pertanto, comunicato le informazioni necessarie alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine della valutazione dell'opportunità, da parte del Consiglio dei Ministri, di procedere all'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti delle amministrazioni inadempienti e al loro conseguente commissariamento”.

Con riferimento ai poteri di diffida si ricorda che, con l’obiettivo di renderli più incisivi, il comma 814 dell’art. 1 della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha previsto (tra l’altro) che, nel caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di giustizia dell'UE di condanna al pagamento di sanzioni, “ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di una molteplicità di atti anche collegati tra loro, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, sentiti gli enti inadempienti, assegna a questi ultimi termini congrui per l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari. Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario” (nuovo comma 2-bis dell’art. 41 della L. n. 234/2012).

Riguardo invece ai pagamenti eseguiti dall’Italia per le sanzioni inflitte dalla sentenza del 2 dicembre 2014, nella citata audizione del 1° marzo 2016, il Ministro dell’ambiente ha ricordato che “in data 24 febbraio 2015 il Ministero dell'economia e delle finanze ha provveduto al pagamento della somma forfettaria di 40 milioni di euro e, in data 11 marzo 2015, dei relativi interessi di mora”. Successivamente lo stesso Ministero ha provveduto al pagamento delle penalità semestrali, nella misura risultante dalla riduzione (accertata dalla Commissione UE) delle discariche non conformi (per quanto detto in precedenza). La prima penalità semestrale, per un ammontare di 39,8 milioni di euro, è stata pagata in data 24 agosto 2015. Successivamente, in data 8 febbraio 2016, la Commissione Europea, dopo aver riconosciuto la messa a norma di ulteriori discariche ed escluso i relativi siti dal computo della penalità semestrale, ha contestualmente notificato l’ingiunzione di pagamento della seconda penalità per le discariche restanti, per un ammontare di 33,4 milioni di euro.

A fronte di tali pagamenti, in virtù del comma 813 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015), il Ministero dell'economia e delle finanze può attivare “il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche con compensazione con i trasferimenti da effettuare da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse” (nuovo comma 9-bis dell’art. 43 della L. n. 234/2012).

In data 24 marzo 2016 il Governo ha informato la Conferenza Stato-Regioni relativamente alla quantificazione degli oneri finanziari e sull’attivazione della citata procedura di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili. Successivamente il Ministero dell’economia e delle finanze ha provveduto a notificare con apposita nota indirizzata alle Regioni e agli Enti locali interessati l’attivazione della procedura di rivalsa. In risposta, la Conferenza delle Regioni ha approvato, in data 26 maggio 2016, un documento che esprime la posizione delle Regioni in cui viene manifestata la “contrarietà rispetto alle determinazioni assunte”.

Relativamente allo stato di attuazione degli interventi, al fabbisogno e alle risorse impegnate per le bonifiche, nel documento consegnato dal Ministro dell’ambiente nel corso della sua audizione del 18 febbraio 2015 presso la Commissione ambiente della Camera, si legge che:

  • 40 interventi sono stati finanziati con la delibera CIPE 60/2012 per discariche ricadenti sul territorio della regione Calabria (tale delibera ha assegnato alla regione Calabria, per la realizzazione dei citati 40 interventi, l’importo di 42,9 milioni di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013);
  • 44 interventi sono stati finanziati con il Piano Straordinario previsto dal comma 113 della L. 147/2013 (approvato con il D.M. 9 dicembre 2014, non pubblicato in G.U.);
  • 7 siti ricadono all’interno di Siti di Interesse Nazionale di Bonifica;
  • 48 (di cui 2 all’interno di Siti di Interesse Nazionale di Bonifica) per i quali le Regioni hanno comunicato l’avvenuto ripristino.

Nella successiva “Relazione recante l’indicazione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti, alla connessa dotazione impiantistica nelle varie aree del territorio nazionale e ai risultati ottenuti nel conseguimento degli obiettivi prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria, nonché l’individuazione delle eventuali situazioni di criticità e delle misure atte a fronteggiarle (Doc. CCXXXIV, n. 1), presentata nel febbraio 2016, viene precisato (a pag. 59) che “A fronte di un fabbisogno stimato di euro 118.558.237,2744 per il finanziamento degli interventi da ultimare, è stata data parziale copertura finanziaria con il Piano straordinario previsto dall'art. 1, comma 113, della L. n. 147 del 2013 per un importo di euro 60.152.002,92, con il quale è stata data copertura agli interventi nelle discariche presenti nelle regioni della Sicilia, Puglia, Veneto e Abruzzo. Le somme residue che non trovano attualmente copertura finanziaria né nazionale né regionale ammontano ad euro 58.406.234,35”. Tale relazione (redatta nel mese di dicembre 2015) non tiene però conto del rifinanziamento di 30 milioni di euro operato dal comma 839 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016).

Ulteriori elementi informativi sono contenuti nel documento consegnato dal Ministro dell’ambiente nella seduta del 18 dicembre 2014, ove si legge che il piano (approvato con D.M. 9 dicembre 2014) riguarda 45 discariche: gli interventi relativi a 29 discariche, coperti con i 60 milioni del Fondo previsto dal comma 113 “saranno attuati attraverso gli Accordi di Programma Quadro già stipulati tra il Ministero dello sviluppo Economico, il Ministero dell’ambiente e le Regioni Abruzzo, Puglia, Sicilia e Veneto” (tali interventi costituiscono la sezione attuativa del Piano), mentre “le ulteriori iniziative individuate (per un totale di 16 discariche), che ricomprendono, tra l’altro, gli interventi in sostituzione e in danno da effettuare nei confronti dei privati inadempienti nelle discariche interessate dalla presenza di rifiuti pericolosi in Emilia-Romagna, Liguria ed Umbria, potranno essere finanziate solo attraverso il reperimento delle risorse, 54 milioni di euro, che vanno sommati ai 7 che risultano già disponibili da parte delle regioni” (tali interventi costituiscono la sezione programmatica del Piano). Nello stesso documento viene sottolineato che “per ulteriori 6 aree di discarica oggetto della procedura d’infrazione 2003/2077 ricadenti all’interno dei Siti di bonifica di Interesse Nazionale (SIN) di Venezia, Mantova, Serravalle Scrivia e Priolo, è stata fatta richiesta, in via programmatica, di copertura finanziaria dei relativi interventi nell’ambito della ripartizione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per il periodo 2014-2020”.

Le risorse convogliate nella contabilità del nuovo Commissario straordinario (commi 1-4)

Il comma 1 dell'articolo in esame prevede la revoca di tutte le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della succitata sentenza del 2 dicembre 2014, e non impegnate alla data della sua entrata in vigore, ancorché già trasferite alle amministrazioni locali e regionali o a contabilità speciali.

Tali risorse sono assegnate ad uno specifico conto di contabilità speciale, intestato al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell’art. 41 della L. 234/2012 (v. supra), ed aperto presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli artt. 8 e 10 del D.P.R. n. 367/1994.

In tale contabilità, ai sensi dei commi 2 e 3, devono confluire anche, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge:

  • le risorse del Piano Straordinario, sia della sezione attuativa che di quella programmatica (v. supra), previsto dal comma 113 della legge di stabilità 2014, n. 147/2013 (comma 2);
  • le risorse destinate alle regioni dalla delibera CIPE n. 60/2012 nonché i fondi ordinari del Ministero dell’ambiente già trasferiti ai bilanci regionali (comma 3).

Con riferimento alla citata delibera CIPE 60/2002, si ricorda che essa ha assegnato alla regione Calabria, per la realizzazione di 40 interventi di bonifica, l’importo di 42,9 milioni di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013.

Riguardo ai fondi del Ministero dell’ambiente già trasferiti ai bilanci regionali, la norma specifica che si tratta dei fondi relativi a “APQ 8 Lazio, Serravalle Scrivia e Campo sportivo Augusta”.

Si fa notare che il riferimento all’APQ8 Lazio, più che al vero e proprio Accordo di Programma Quadro “Aree sensibili: difesa del suolo - tutela della costa - sistemi della depurazione e reti fognarie" (APQ8) riguardante una serie di materie afferenti a settori ambientali diversi, sembra essere inerente all’APQ "Bonifica dei siti inquinati e gestione dei rifiuti" - Stralcio dell'AQP8, siglato il 22 marzo 2002. Nel quadro finanziario dell’accordo, le risorse finanziarie provenienti dal Ministero dell’ambiente sono quantificate in 13,8 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece il sito inquinato di interesse nazionale (SIN) di Serravalle Scrivia, una ricostruzione dettagliata delle risorse e degli interventi previsti e finalizzati anche all’attuazione della sentenza di condanna del 2 dicembre 2014 della CGUE è fornita nello schema di accordo di programma tra Ministero dell'ambiente, regione Piemonte, provincia di Alessandria e comune di Serravalle Scrivia per la bonifica ed il ripristino ambientale del sito di interesse nazionale Ecolibarna di Serravalle Scrivia, approvato con la deliberazione della Giunta regionale del Piemonte 30 marzo 2015, n. 45-1274.

Relativamente alla bonifica del Campo sportivo, utili elementi informativi si ritrovano nella delibera n. 93 del 2015 della regione Sicilia, con la quale la stessa Regione ha manifestato il proprio apprezzamento per l’APQ “SIN Priolo - Ambiente”. Dal testo dell’accordo si desume che l’intervento di messa in sicurezza del campo sportivo Fontana di Augusta (mediante lavori di copertura) è inserito tra gli interventi cantierabili per un costo, coperto con fondi del Ministero dell’ambiente derivanti dalla delibera CIPE n. 1/2006, pari a 6,57 milioni di euro.

Andrebbe valutato se specificare, ai commi 2 e 3, che la norma si applica solo alle risorse non ancora impegnate sulla scorta di quanto dispone in generale il comma 1 con riguardo a tutte le risorse da trasferire alla struttura commissariale.

In base al comma 4 le somme trasferite sulla contabilità speciale sono destinate a finanziare la realizzazione degli interventi di adeguamento delle discariche abusive oggetto di commissariamento e, in ragione di tale finalità, decadono gli eventuali vincoli di destinazione esistenti su tali somme.

Monitoraggio degli interventi e delle risorse trasferite (commi 5-6)

Il comma 5 prevede che il commissario straordinario fornisca al CIPE, entro il 30 settembre 2016, un’informativa sulle risorse trasferite sulla contabilità speciale ad esso intestata.

Nel corso dell’esame presso la Camera è stato precisato che l’informativa dovrà essere fornita anche alle Commissioni parlamentari competenti.

Il comma 6 prevede che il Commissario straordinario provveda a comunicare gli importi impegnati per la messa a norma delle discariche abusive ai fini dell’esercizio, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’azione di rivalsa (v. supra).

In base alle modifiche apportate nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, la comunicazione di cui sopra dovrà essere effettuata semestralmente (e non annualmente, come prevede il testo vigente) e dovrà essere inviata non solo al Ministero dell’economia e delle finanze (come prevede il testo vigente), ma anche al Ministero dell'ambiente e alle Commissioni parlamentari competenti.

Il comma in esame è stato inoltre integrato, sempre nel corso dell’esame presso la Camera, al fine di prevedere, da parte del Commissario, la presentazione di un dettagliato report sullo stato di avanzamento dei lavori sulla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna.

Ulteriori risorse regionali per la messa a norma delle discariche abusive (comma 7)

Il comma 7 stabilisce che le amministrazioni locali e regionali possono contribuire alle attività di messa a norma delle discariche abusive con proprie risorse previa sottoscrizione di specifici accordi (ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990) con il Commissario straordinario.

La sottoscrizione di tali accordi però non preclude l’esercizio del potere di rivalsa da parte dell’amministrazione statale.

L’art. 15 citato dispone, al comma 1, che anche al di fuori delle ipotesi di accordo codificate, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. I successivi commi disciplinano le modalità di stipula e la disciplina cui sono soggetti tali accordi.

Finanziamento delle bonifiche dei siti non oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 (comma 7-bis)

Il comma 7-bis, aggiunto nel corso dell’esame presso la Camera, prevede una serie di modifiche al comma 6 dell’art. 7 del D.L. 133/2014, al fine di estendere le disposizioni destinate al finanziamento di interventi in materia di risorse idriche, da esso contemplate, anche alla bonifiche dei siti non oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077.

Una prima modifica, prevista dalla lettera a), prevede che il Fondo per il finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche, istituito dal comma 6 in questione presso il Ministero dell’ambiente, sia destinato anche al finanziamento delle bonifiche nei siti non oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077.

La successiva lettera b) amplia il perimetro delle risorse che possono essere revocate al fine di finanziare il Fondo suddetto, aggiungendo – a quelle della delibera CIPE n. 60/2012, già contemplate dal testo vigente – quelle previste dalla delibera CIPE del 3 agosto 2012, n. 87/2012. Viene altresì specificato che le risorse revocabili sono quelle destinate ad interventi nel settore della depurazione delle acque e delle bonifiche nei siti non oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077

Il testo vigente del comma 6 prevede che il Fondo in questione sia alimentato mediante la revoca delle risorse già stanziate dalla delibera CIPE 30 aprile 2012, n. 60/2012, destinate ad interventi nel settore idrico per i quali, alla data del 30 settembre 2014, non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti e per i quali, a seguito di specifiche verifiche tecniche effettuate dall'ISPRA, risultino accertati obiettivi impedimenti di carattere tecnico-progettuale o urbanistico ovvero situazioni di inerzia del soggetto attuatore. La medesima disciplina si applica quindi, in virtù della lettera in esame, anche alle risorse della delibera CIPE n. 87/2012, limitatamente a quelle destinate ad interventi nel settore della depurazione delle acque e delle bonifiche nei siti non oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077.

Tale delibera n. 87/2012 ha assegnato l’importo complessivo di 1,06 miliardi di euro ad una serie di interventi a carattere ambientale per la manutenzione straordinaria del territorio (inquadrati nei settori delle bonifiche/rifiuti/sistema idrico integrato, della difesa del suolo e della forestazione) delle Regioni del Mezzogiorno, presentati dalle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Un’ulteriore modifica riguarda il criterio di revocabilità delle risorse. La disciplina vigente, che attualmente prevede la revoca delle risorse non vincolate al 30 settembre 2014 e per, le quali l’ISPRA abbia effettuato le verifiche previste (v. supra), viene modificata al fine di disporre che sono revocabili le risorse relative ad interventi (nei settori delle acque e delle bonifiche succitati) per i quali non siano stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti alla data del 30 giugno 2016.

La lettera c) apporta una modifica consequenziale a quelle recate dalla lettera precedente. La lettera in esame infatti interviene nella parte del comma 6 in questione - ove si lasciano ferme le disposizioni della delibera CIPE n. 60/2012 su cui non incide il medesimo comma 6 - al fine di estendere tale clausola anche al disposto della delibera CIPE n. 87/2012.

Il testo vigente del comma 6 stabilisce che, per quanto non diversamente previsto dal medesimo comma, restano ferme le previsioni della stessa delibera del CIPE n. 60/2012 (nonché della delibera del CIPE del 30 giugno 2014, n. 21/2014), relative al monitoraggio, alla pubblicità, all'assegnazione del codice unico di progetto e, ad esclusione dei termini, alle modalità attuative.

La lettera d) dispone l’abrogazione dei periodi quarto, quinto e sesto del comma 6 in esame, ove sono dettate norme relative all’utilizzo delle risorse del Fondo, in parte superate e in parte incompatibili con l’ampliamento del Fondo.

I periodi in questione prevedono, infatti, che i Presidenti delle Regioni o i commissari straordinari comunichino al Ministero dell'ambiente l'elenco degli interventi, di cui al comma 6, entro il 31 ottobre 2014 e che entro i successivi sessanta giorni l’ISPRA proceda alle verifiche di competenza riferendo allo stesso Ministero.

Si tratta quindi di disposizioni procedurali ormai superate, la cui abrogazione si rende necessaria nel momento in cui il Fondo viene rialimentato con le nuove revoche, previste dal comma in esame, su risorse non vincolate al 30 giugno 2016.

Il sesto periodo dispone che l'utilizzo delle risorse del Fondo è subordinato all'avvenuto affidamento al gestore unico del servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale, il quale è tenuto a garantire una quota di partecipazione al finanziamento degli interventi a valere sulla tariffa del servizio idrico integrato commisurata all'entità degli investimenti da finanziare.

L’abrogazione di tale disposizione sembrerebbe motivata dal fatto che tale criterio non sarebbe applicabile agli interventi di bonifica dei siti non oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077.

Monitoraggio dell’attività posta in essere per la chiusura del contenzioso europeo sulle discariche abusive (comma 7-ter)

Il comma 7-ter, inserito nel corso dell’esame presso la Camera, al fine di garantire la massima conoscenza degli atti conseguenti alla procedura di infrazione 2003/2077 e alla sentenza di condanna del 2 dicembre 2014, prevede l’istituzione, sul sito web del Ministero dell'ambiente, di una apposita sezione informativa intitolata «discariche abusive», dove sono riportate le seguenti informazioni:

  1. l'elenco delle discariche oggetto della condanna o l'elenco aggiornato semestralmente dalla Commissione UE e inviato al Governo italiano;
  2. l'ammontare della multa forfettaria e delle multe semestrali comunicate dalla Commissione europea al Governo italiano;
  3. l'attuazione, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, del procedimento di rivalsa (v. supra) a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna;
  4. lo stato dell'arte delle bonifiche aggiornato ad ogni semestre successivo alla sentenza;
  5. le risorse finanziarie impegnate per ogni discarica abusiva oggetto della sentenza, in quanto utilizzate dal commissario straordinario disciplinato dall’articolo in commento.

Il comma 7-quater prevede l’aggiornamento almeno semestrale delle informazioni succitate, a partire dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. Viene altresì previsto che le informazioni siano anche riportate nei siti web istituzionali degli enti territoriali nei cui territori si trovano le discariche oggetto della sentenza della Corte.

Utilizzo delle risorse per la realizzazione di depuratori per il trattamento delle acque reflue urbane al fine di adeguarsi alla direttiva 91/271/CEE (comma 8)

Il comma 8 detta disposizioni finalizzate a disciplinare, al fine di accelerarle, le procedure per l’impegno e l’utilizzo delle risorse destinate dalla legislazione vigente all’attuazione degli interventi di depurazione delle acque necessari per conformarsi alle norme della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane, per il cui mancato rispetto la Corte di Giustizia ha emesso due sentenze di condanna nei confronti dell’Italia (sentenza 19 luglio 2012, causa C-565/10; sentenza 10 aprile 2014, causa C-85/13) ed è altresì stata attivata dalla Commissione europea una nuova procedura di infrazione n. 2014/2059.

Le disposizioni contemplate dal comma in esame intervengono sulle modalità mediante le quali gli attuali commissari, previsti dal comma 7 dell’art. 7 del D.L. n. 133/2014, devono utilizzare le risorse ad essi assegnate.

Il comma 7 dell’art. 7 del D.L. 133/2014 e la successiva attuazione

Il comma 7 dell'art. 7 del D.L. 133/2014 (c.d. decreto-legge sblocca Italia), per accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE ha consentito la possibilità di attivare la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, disciplinando i poteri dei commissari medesimi (tale possibilità di attivazione del potere sostitutivo, prevista inizialmente fino al 31 dicembre 2014, è stata successivamente prorogata dal comma 4 dell'articolo 9 del D.L. 192 del 2014, fino al 30 settembre 2015).

In merito all'attuazione delle disposizioni del citato comma 7, il Ministero dell'ambiente ha trasmesso alla Camera una nota che dà conto dell'attuazione dell'ordine del giorno n. 9/2629-AR/221, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 29 ottobre 2014, con cui la Camera ha impegnato l'esecutivo ad attuare le citate disposizioni. In tale nota si legge che "nel mese di novembre il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha incontrato i rappresentanti delle regioni Sicilia, Sardegna, Puglia, Calabria, Basilicata e Campania" e vengono indicati, quali impianti per i quali si sono riscontrate le maggiori criticità, quelli nei comuni di Acireale, Misterbianco, Augusta, Monte Tauro e Agnone, nonché dell'isola di Ischia. Per tali interventi la nota sottolinea che "il Ministero dell'ambiente ha avviato le procedure previste dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 133/2014, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164, valutando anche la nomina di appositi commissari straordinari". Nella seduta dell'11 giugno 2015, in risposta all'interrogazione 5/05774, il rappresentante del Governo ha fornito l'elenco delle procedure di cui al citato comma 7 (potere sostitutivo) attivate dal Ministero dell'ambiente.

Nel documento consegnato dal Ministro dell’ambiente nel corso della sua audizione del 1° marzo 2016 presso l’VIII Commissione della Camera dei deputati, si legge che la procedura prevista dal comma 7 dell’art. del D.L. 133/2014 ha portato, tra l’altro, “alla nomina di appositi commissari straordinari per interventi finanziati con la delibera CIPE n. 60/2012, che interessano le Regioni: Basilicata (6 agglomerati – 8 interventi – importo € 23,7 mln), Campania (4 agglomerati – 4 interventi – importo € 180,332 mln), Calabria (11 agglomerati – 5 interventi – importo € 27,3 mln) e Sicilia ( 36 agglomerati – 64 interventi € 772,08 mln )”.

Con riferimento alle risorse stanziate nella delibera CIPE 60/2012, nella recente relazione del Ministro dell’ambiente relativa alla procedura d'infrazione n. 2004/2034 (trasmessa al Parlamento nel gennaio 2016), viene ricordato che con tale delibera sono stati destinati oltre un miliardo e 643 milioni di euro al finanziamento di 183 interventi individuati dalle Regioni (tramite specifici accordi di programma quadro sottoscritti nel 2013 tra i Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico e le Regioni meridionali) e ritenuti dalle stesse prioritari nel settore idrico ed a risolvere le situazioni di maggiore criticità nel Sud del Paese (Basilicata - Calabria - Campania - Puglia - Sardegna - Sicilia). Dei 183 interventi in argomento 121 interessano agglomerati che sono stati interessati o attualmente ancora coinvolti nella procedura d'infrazione 2004/2034”.

Sullo stato degli investimenti per la chiusura del contenzioso europeo in atto si rinvia alla sezione “infrazioni” del “Portale dell’acqua” realizzato dalla struttura di missione “Italiasicura”.

Il comma in esame introduce due nuovi commi (7-bis e 7-ter) dopo il comma 7 dell’art. 7 del D.L. n. 133/2014.

Il nuovo comma 7-bis detta una disposizione che pare applicarsi ai commissari straordinari (di cui al comma 7, ovviamente) che assicurano la realizzazione degli interventi con le risorse della delibera CIPE n. 60/2012.

Si fa notare che tali risorse non sono le uniche risorse destinate dallo Stato alla finalità in questione.

Si ricorda infatti che il comma 112 dell'art. 1 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente un fondo per il finanziamento di un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani, con una dotazione complessiva di 90 milioni di euro per il triennio 2014-2016 (10 milioni per il 2014; 30 milioni per il 2015 e 50 milioni per l'esercizio 2016). Tale piano è stato approvato con D.M. Ambiente n. 271 del 13 novembre 2014, non pubblicato in G.U.

Con riferimento alle risorse della delibera CIPE n. 60/2012, si ricorda che il comma 6 dell'art. 7 del D.L. 133/2014 (c.d. sblocca Italia), al fine di realizzare interventi relativi alle risorse idriche, prevede l'istituzione di un fondo, presso il Ministero dell'ambiente, finanziato mediante le revoche delle risorse stanziate dalla delibera CIPE n. 60/2012 per interventi nel settore idrico per i quali, alla data del 30 settembre 2014, non siano stati assunti atti giuridicamente vincolanti e risultino accertati (sulla base di verifiche tecniche effettuate dall'ISPRA) oggettivi impedimenti tecnico-progettuali o urbanistici ovvero situazioni di inerzia del soggetto attuatore. Lo stesso comma disciplina in dettaglio la procedura per la revoca delle risorse e per il loro successivo utilizzo. Viene prevista inoltre l'emanazione di un apposito D.P.C.M. che, in particolare, stabilisca i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione. L'art. 1, comma 12, lettera b), del D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10, ha poi integrato il citato comma 6 dell'art. 7, al fine di specificare le necessarie modalità di trasferimento delle risorse revocate. Viene infatti stabilito che le somme provenienti dalle revoche sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al predetto fondo.

Finalità analoghe, a quelle previste dalle norme succitate, sono perseguite dall'art. 58 della legge n. 221/2015, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, c.d. collegato ambientale) che istituisce un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione.

Si segnala che nella relazione illustrativa si precisa che i commissari in questione “assicurano la realizzazione degli interventi loro affidati prioritariamente con le risorse assegnate dalla delibera CIPE n. 60/2012”, mentre la disposizione dettata dal nuovo comma 7-bis, per come è formulata, sembra destinata a disciplinare le risorse, a disposizione dei Commissari, derivanti dalle revoche delle risorse di cui alla delibera CIPE n. 60/2012.

Rispetto a tali risorse, il nuovo comma 7-bis dispone che i commissari devono:

  • procedere senza indugio al loro impegno con le procedure ad evidenza pubblica previste dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa;
  • informare, in merito all'esito di tali procedure di evidenza pubblica, il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'ambiente e l'Agenzia per la coesione territoriale.

Anche le norme del comma successivo sembrano riguardare le sole risorse derivanti dalla delibera CIPE n. 60/2012.

Il successivo comma 7-ter disciplina infatti il funzionamento delle contabilità speciali detenute dai commissari, stabilendo che queste siano direttamente alimentate, per la quota coperta con le risorse della delibera CIPE n. 60/2012:

  • con un anticipo fino al 20% del quadro economico di ciascun intervento su richiesta dei medesimi commissari;
  • e poi con successivi trasferimenti per i SAL (stati avanzamento lavori), fino al saldo conclusivo, verificati dal commissario.

Al fine di dar conto degli interventi affidati e di verificare la coerenza delle dichiarazioni rese, il nuovo comma 7-ter prevede altresì che i commissari hanno l'obbligo di aggiornare la banca dati unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 703 della L. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), secondo le specifiche tecniche di cui alla circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del medesimo Ministero.

Si ricorda che il richiamato articolo 1, comma 703, della legge n. 190/2014 rimanda al sistema di monitoraggio unitario previsto dalla legge di stabilità per il 2014 (articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147). Tale norma prevede che il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020 a valere sui fondi strutturali, sul FEASR e sul FEAMP, nonché degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di Partenariato finanziati dal Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, sia assicurato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato attraverso le funzionalità del proprio sistema informativo. L’invio dei dati deve avvenire sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico (Protocollo Unico di Colloquio) definito nella circolare n.18 del 30 aprile 2015. Tale documento, richiamato espressamente dalla norma in esame, definisce in modo omogeneo e univoco le informazioni da rilevare per tutti i progetti di investimento pubblico a vario titolo finanziati - dai Fondi Comunitari, dal Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC), da altre fonti nazionali - al fine di monitorare l’attuazione della politica regionale e la valutazione di efficacia dell’impianto programmatico.


46) Tali 200 discariche erano così ripartite sul territorio nazionale: Abruzzo 28; Basilicata 2; Calabria 43, di cui 1 di rifiuti pericolosi; Campania 48, di cui 1 di rifiuti pericolosi; Emilia Romagna 1 di rifiuti pericolosi; Friuli Venezia Giulia 3; Lazio 21, di cui 1 di rifiuti pericolosi; Liguria 6, di cui 4 di rifiuti pericolosi; Lombardia 4, di cui 2 di rifiuti pericolosi; Marche 1, di cui 1 di rifiuti pericolosi; Molise 1; Piemonte 1, di cui 1 di rifiuti pericolosi; Puglia 12; Sardegna 1; Sicilia 12, di cui 1 di rifiuti pericolosi; Toscana 6; Umbria 1, di cui 1 di rifiuti pericolosi; Veneto 9.