Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 2402

Art. 3.

(Sanzione accessoria)

1. Se la condotta di cui all’articolo 2 è posta in essere nell'esercizio di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dallo Stato, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della professione da un minimo di un anno a un massimo di cinque anni.