Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 2402

Art. 2.

(Soggetti destinatari)

1. Chiunque, esercitando la pratica di psicologo, medico psichiatra, psicoterapeuta, terapeuta, consulente clinico, counsellor, consulente psicologico, assistente sociale, educatore o pedagogista, faccia uso su soggetti minorenni di pratiche rivolte alla conversione dell'orientamento sessuale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature utilizzate.