Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 2402
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Art. 1.
(Definizione)
1. Ai sensi della presente legge, per «conversione dell'orientamento sessuale» si intende ogni pratica finalizzata a modificare l'orientamento sessuale di un individuo, inclusi i tentativi di modificare i comportamenti, o le espressioni di genere, ovvero di eliminare o ridurre l'attrazione emotiva, affettiva o sessuale verso individui dello stesso sesso, di sesso diverso o di entrambi i sessi. La definizione di cui al primo periodo si intende riferita anche agli interventi noti come «terapie riparative».
2. L'espressione «conversione dell'orientamento sessuale» di cui al primo comma non comprende gli interventi che favoriscano l'auto-accettazione, il sostegno, l'esplorazione e la comprensione di sé da parte dei pazienti senza cercare di cambiare il loro orientamento sessuale.