Legislatura 17ª - Dossier n. 288
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Articolo 10
(Modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, al rosmarino e alla salvia freschi destinati all'alimentazione. Caso EU Pilot 7292/15/TAXU)
L'articolo 10 innalza dal 4 al 10 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia destinate all'alimentazione.
La norma è finalizzata alla chiusura del caso EU Pilot 7292/15/TAXU, nell'ambito del quale la Commissione europea ha rilevato l'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione del numero 12-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In base a tale disposizione, alle cessioni in questione viene applicata l'aliquota super-ridotta del 4 per cento, in violazione dell'articolo 110 della direttiva 2006/112/CE, che consente di mantenere le aliquote inferiori al 5 per cento per le sole operazioni che al 1º gennaio 1991 già godevano di tale beneficio.
La violazione è stata rilevata alla luce della circostanza che il numero 12-bis) è stato introdotto in data successiva al 1º gennaio 1991, in particolare con l'articolo 6, comma 7, lettera b), della legge 13 maggio 1999, n. 133.
Pertanto, al fine di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione, il comma 1 dell’articolo 10 in commento abroga il numero 12-bis) della tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972 (lettera a)).
La lettera b) del comma 1 prevede l'integrazione del numero 38-bis) della tabella A, parte III, allegata allo stesso decreto, con la voce riguardante la cessione di basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione, che viene conseguentemente assoggettata all'aliquota ridotta del 10 per cento.
Le aliquote IVA
L’IVA è un’imposta completamente armonizzata a livello di Unione europea, disciplinata dalla direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), che ha istituito il Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. In materia di aliquote, l’articolo 97 della direttiva stabilisce che l’aliquota normale d’imposta fissata da ciascun Paese membro non può essere, fino al 31 dicembre 2015, inferiore al 15 per cento. Tale aliquota viene fissata da ciascuno Stato membro ad una percentuale della base imponibile che è identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi (articolo 96).
Gli articoli 98 e 99 consentono agli Stati membri la facoltà di applicare una o due aliquote ridotte. Tale facoltà è ammessa esclusivamente per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi delle categorie individuate nell’allegato III della direttiva. Le aliquote ridotte non si applicano ai servizi forniti per via elettronica. In ogni caso, la misura dell’aliquota ridotta non può essere inferiore al 5 per cento. Unica eccezione al limite minimo dell'aliquota al 5 per cento è prevista dall'art. 110 della direttiva, in base
al quale gli Stati membri che al 1° gennaio 1991 applicavano aliquote ridotte inferiori al minimo prescritto sono autorizzati a mantenerle se le stesse sono conformi alla legislazione comunitaria e sono state adottate per ragioni di interesse sociale ben definite e a favore dei consumatori finali.
In Italia, le aliquote IVA sono disciplinate dall’articolo 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, recante l’istituzione e la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto. Nel dettaglio, accanto all’aliquota normale (pari al 22 per cento) si prevede un’aliquota ridotta del 10 per cento (che può essere modificata in aumento o in diminuzione per tutti i beni interessati) e un’aliquota “super-ridotta” del 4 per cento (che non può essere modificata in quanto oggetto di deroga specifica al momento della emanazione della prima direttiva IVA) per le operazioni aventi per oggetto i beni e i servizi elencati nella Tabella A allegata al citato D.P.R. n. 633. In particolare, nella parte III della Tabella A vi è l’elenco dettagliato dei beni e dei servizi assoggettati ad aliquota del 10 per cento. La parte II della Tabella A reca invece l’elenco dettagliato dei beni e dei servizi assoggettati ad aliquota del 4 per cento.
Da ultimo, la legge di stabilità 2016 ha istituito (comma 960) una nuova aliquota ridotta dell’IVA pari 5 per cento, compatibile con il diritto dell’Unione europea
La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha elaborato un orientamento estremamente restrittivo circa la possibilità per gli Stati di estendere l'ambito di applicazione delle aliquote super-ridotte a fattispecie non contemplate al 1° gennaio 1991 (caso C-462/05, Commissione c. Portogallo; caso C-240/05, Eurodental; caso C-169/00, Commissione c. Finlandia). La Corte ha inoltre affermato che uno Stato che abbia deciso di escludere determinate operazioni dall'aliquota Iva super-ridotta, riconducendole alle aliquote ordinarie o ridotte, non può più applicare a queste operazioni l'aliquota super-ridotta, pena la violazione del diritto comunitario (caso C-119/11, Commissione c. Francia; caso C-462/05, Commissione c. Portogallo; caso C-414/97, Commissione c. Spagna; caso C-74/91, Commissione c. Germania).
Gli Stati membri possono, a determinate condizioni, essere autorizzati ad introdurre misure di deroga per semplificare la riscossione dell'IVA o evitare frodi o evasioni fiscali ovvero, previa consultazione del comitato IVA, ad applicare un'aliquota ridotta alle forniture di gas naturale, energia elettrica o teleriscaldamento (articolo 102). Nel secondo considerando della direttiva 2009/47/CE – che ha ampliato l’ambito delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che possono essere assoggettate ad aliquota ridotta - si chiarisce che l’applicazione di aliquote ridotte ai servizi prestati localmente non pone problemi per il buon funzionamento del mercato interno e può, in presenza di determinate condizioni, produrre effetti positivi in termini di creazione di occupazione e di lotta all’economia sommersa.
La Commissione europea, nell’ambito della procedura EU Pilot 7292/15/TAXU, contesta all’Italia la violazione dell'articolo 110 della direttiva 2006/112/CE, in base al quale gli Stati membri possono mantenere aliquote ridotte, inferiori all'aliquota minima del 5%, se esse erano già applicate al 1° gennaio 1991.
Ad avviso della Commissione, la violazione consisterebbe nell’aver introdotto il 13 maggio 1999, con l'aggiunta del numero 12-bis alla tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, un’aliquota IVA super ridotta del 4% per basilico, rosmarino e salvia freschi, destinati all'alimentazione (art. 6, comma 7, lettera b) della legge 13 maggio 1999, n. 133. "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale").
La modifica introdotta dal Governo con l’articolo 10 è dunque volta a sanare la violazione contestata, abrogando l’aliquota super ridotta per le piante aromatiche sopra richiamate e assoggettandole all’aliquota del 10%.