Legislatura 17ª - Dossier n. 266
Azioni disponibili
Articolo 1
(Finalità)
1. La presente legge reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione.
2. La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
3. Il sostegno e la promozione riguardano la coltura della canapa finalizzata:
a) alla coltivazione e alla trasformazione;
b) all'incentivazione dell'impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali;
c) allo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale;
d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori;
e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca.
Si enuncia lo scopo dell'intervento normativo, volto alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli, della desertificazione e della perdita di biodiversità, utilizzando la canapa come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione.
Il comma 1 definisce le finalità della proposta, volta alla promozione della coltivazione della canapa mediante la creazione di una filiera nazionale della canapa (denominata scientificamente cannabis sativa L.). Si riconosce che essa è una coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla (riduzione della) perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione.
Il comma 2 precisa che la legge si applicherà alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse - iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002(1) - le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Su questa doppia condizione, va ricordato che il Governo, in sede legislativa alla Camera dei deputati, ha accolto un impegno nelle cui premesse si afferma che "sia la canapa coltivata per la produzione di fibre, utilizzata per scopi industriali, sia quella utilizzata per la produzione illecita di stupefacenti, appartengono alla stessa specie cannabis sativa. Le due varietà (la seconda sarebbe la cannabis sativa indica) differiscono tra loro per alcune caratteristiche morfologiche e per un basso tenore, in quella da fibra, di tetraidrocannabinolo (THC), l'agente psicotropo della cannabis"(2) . Pertanto il Governo è stato impegnato "a valutare la possibilità di consentire l'utilizzo delle infiorescenze fresche e secche per usi floreali, e quindi commerciali, escludendone l'utilizzo dall'applicazione della normativa sui medicinali; a valutare la possibilità di considerare le evoluzioni in termini scientifici ai fini di una eventuale revisione dei limiti ammessi di THC per un migliore sviluppo della filiera e nel rispetto della salute del consumatore; ad armonizzare i controlli da parte dei soggetti attualmente incaricati anche mediante l'individuazione di un soggetto unico in capo al quale siano attribuite tutte le specifiche competenze; a costituire un tavolo per la filiera della canapa rappresentativo di tutti i soggetti del settore canapicolo, allo scopo di sviluppare la ricerca e la sperimentazione e con l'obiettivo di risolvere le problematiche del settore; a coinvolgere, nelle modalità previste dalla legislazione vigente, le Regioni per la determinazione della destinazione degli incentivi per la filiera della canapa (...)"(3) .
Per converso, va altresì ricordato che il parere espresso dalla XII Commissione (Affari sociali)(4) , nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, aveva evidenziato che una previsione - secondo cui la produzione della canapa può riguardare, tra l'altro, la produzione di infiorescenze, fresche ed essiccate, per scopo floreale o erboristico - ignorerebbe che le sostanze farmacologicamente attive, presenti nelle infiorescenze della cannabis, possono essere estratte ed impiegate solo nell'ambito della disciplina dei medicinali (di cui al decreto legislativo n. 219 del 2006, e successive modificazioni, di adempimento anche europeo), e solo da soggetti autorizzati.
Per il comma 3, il sostegno e la promozione riguarderanno la coltura della canapa finalizzata: a) alla coltivazione e alla trasformazione; b) all'incentivazione dell'impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali; c) allo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale; d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori; e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca.
1) Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 20 luglio 2002, la direttiva all'articolo 17 prevede: "Conformemente alle informazioni fornite dagli Stati membri e via via che esse le pervengono, la Commissione provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, sotto la designazione "Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole", tutte le varietà le cui sementi e materiali di moltiplicazione, ai sensi dell'articolo 16, non sono soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto concerne la varietà nonché le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, relative al responsabile o ai responsabili della selezione conservatrice. La pubblicazione indica gli Stati membri che hanno beneficiato di un'autorizzazione in base all'articolo 16, paragrafo 2, o in base all'articolo 18. Tale pubblicazione comprende le varietà per le quali si applica un periodo transitorio a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma. Vi si indica inoltre la durata del periodo transitorio e, se del caso, gli Stati membri nei quali quest'ultimo non è previsto. La pubblicazione indica chiaramente le varietà geneticamente modificate." Di interesse è anche la "Rettifica della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole", pubblicata a cura del Consiglio dell'Unione europea in GUUE L 282, 26.9.2014, p. 27–27: in rapporto all'articolo 18 della direttiva, si precisa che quando viene "accertato che, in uno Stato membro, la coltivazione di una varietà iscritta nel catalogo comune delle varietà potrebbe nuocere dal punto di vista fitosanitario alla coltivazione di altre varietà o specie oppure presentare un rischio per l'ambiente o per la salute umana, il suddetto Stato membro può essere autorizzato, su sua richiesta e secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, ovvero all'articolo 23, paragrafo 3, nel caso di una varietà geneticamente modificata, a vietare in tutto o in parte del suo territorio la commercializzazione delle sementi o dei materiali di moltiplicazione di tale varietà. In caso di pericolo imminente di propagazione di organismi nocivi oppure di pericolo imminente per la salute umana o per l'ambiente, tale divieto può essere fissato dallo Stato membro interessato a partire dal deposito della richiesta fino al momento della decisione definitiva, che è adottata entro tre mesi secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, ovvero all'articolo 23, paragrafo 3, se si tratta di una varietà geneticamente modificata.".
2) Il conseguente assoggettamento della coltivazione della canapa agroindustriale ad una regolamentazione restrittiva, che si basa sulla normativa europea e su due circolari ministeriali applicative ha prodotto, per i proponenti dell'ordine del giorno, "l'interruzione di oltre cinquanta anni nella coltivazione e trasformazione della canapa determina oggi un pesante gap tecnologico rispetto agli altri paesi produttori sia nella genetica, settore in cui l'Italia aveva in passato primeggiato, sia per quanto concerne i macchinari agricoli e quelli per la prima trasformazione". In particolare, per l'ordine del giorno 0/1373-1797-1859-2987/XIII/6. (Nuova formulazione) "l'esclusione, tra i prodotti che possono ottenersi dalla canapa coltivata, delle infiorescenze fresche ed essiccate per scopo floreale o erboristico, estromette dal mercato un settore il cui sviluppo potrebbe avere positive ripercussioni dal punto di vista economico ed occupazionale".
3) Camera dei deputati, mercoledì 18 novembre 2015, XVII legislatura, Bollettino
delle giunte e delle commissioni parlamentari, Agricoltura (XIII), p. 151 e seguenti.
4) Camera dei deputati, mercoledì 30 settembre 2015, XVII legislatura, Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari, affari sociali (XII), allegato, pag. 195.
Articolo 2
(Liceità della coltivazione)
1. La coltivazione delle varietà di canapa di cui all'articolo 1, comma 2, è consentita senza necessità di autorizzazione.
2. Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 è possibile ottenere:
a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
c) materiale destinato alla pratica del sovescio;
d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;
e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
g) coltivazioni destinate al florovivaismo.
3. L'uso della canapa come biomassa ai fini energetici di cui alla lettera b) del comma 2 è consentito esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
La previsione della libertà di coltivazione della canapa è proclamata e corredata di salvezze - con riferimento al Testo Unico sugli stupefacenti - e di limitazioni agli utilizzi ivi elencati.
Il comma 1 dichiara che la coltivazione delle varietà di canapa, previste dalla legge, è consentita senza necessità di autorizzazione.
In Italia la coltivazione di canapa ad uso agroindustriale è attualmente regolata dalla normativa europea e da due circolari applicative.
La prima, del Ministero delle politiche e forestali, emanata il 8 maggio 2002, prevede, in ragione dell'inserimento della canapa destinata alla produzione di fibre (cannabis sativa) nel regime di sostegno comunitario, che:
- il pagamento per superficie è subordinato all'utilizzazione di varietà di canapa aventi tetraidrocannabinolo (THC) non superiore allo 0,2%(5) ;
- i pagamenti per superficie per la canapa sono condizionati all'utilizzazione di sementi certificate delle varietà menzionate nella normativa europea;
- il metodo che deve essere impiegato dalle Autorità competenti dello Stato membro per rilevare il tasso di THC su una percentuale delle superfici coltivate è stabilito a livello europeo dall'Allegato XIII del reg. CE n. 2316/99 (ora abrogato e sostituito dal reg. n. 1973/2004);
- gli operatori interessati sono tenuti a dare comunicazione relativamente all'impianto della coltura di cannabis sativa alla più vicina stazione di polizia (Polizia di Stato, Corpo dei Carabinieri, Guardia di Finanza ecc).
La previsione del comma 1 opera con la limitazione derivante dal rinvio alla clausola generale dell'articolo 1, che richiede di combinare il catalogo comune con il Testo Unico sugli stupefacenti.
In effetti, il parere espresso dalla XII Commissione (Affari sociali)(6) , nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, aveva fatto perno proprio sulla limitazione suddetta per giudicare "non pertinenti", nel testo iniziale dei disegni di legge proposti, "i riferimenti alle vigenti disposizioni normative in materia di stupefacenti e, quindi, le correlate proposte di modifica al Testo Unico sugli stupefacenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 309 del 1990". La Commissione, in sede consultiva, aveva anche rilevato, al riguardo, come già l'articolo 26 del suddetto Testo Unico(7) – sostituito dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 79 – abbia previsto, tra l'altro, che la coltivazione della canapa per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli farmaceutici, non rientra nell'ambito del medesimo Testo Unico(8) .
A seguito anche del citato parere, tra gli utilizzi dalla canapa coltivata - elencati al comma 2 - quello volto ad ottenere "alimenti e cosmetici" è stato corredato della precisazione: "prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori". Sono poi previsti altri utilizzi: materiale destinato alla pratica del sovescio(9) ; materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia; materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati; coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati; coltivazioni destinate al florovivaismo.
L'utilizzo della canapa è contemplato anche per l'ottenimento di semilavorati (quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti) o per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico: in questo caso, ai sensi del comma 3, la canapa può anche costituire biomassa, ma soltanto per l'autoproduzione energetica aziendale, nei limiti e alle condizioni previste dalla disciplina dei combustibili(10) .
All'estero, la coltivazione e produzione della canapa industriale è in atto in molti paesi europei (Francia, Germania, Regno Unito, Belgio, Polonia, Romania, etc.) ed è autorizzata a determinate condizioni(11) in diversi paesi nel mondo.
La Francia non ha mai interrotto completamente la coltivazione della canapa sul suo territorio, ma ha provveduto a disciplinare la produzione attraverso la qualificazione delle varietà coltivabili e l'organizzazione dei circuiti di produzione. Tale strategia ha permesso non solo di riprendere la produzione industriale fin dal 1973, ma ha anche consentito di raggiungere una migliore qualificazione nelle competenze acquisite. La Francia dispone attualmente di un organismo di selezione e di produzione di sementi performante e operativo, di produttori e di imprese specializzate nella trasformazione e dotate di competenza e di una notevole esperienza nei diversi settori di sviluppo produttivo, come, ad esempio, quello dei materiali da costruzione.
Per essere qualificata "canapa industriale" e poter essere coltivata in Francia la canapa a fibre da coltivare deve appartenere, secondo la normativa europea, ad una varietà nella quale il tasso di THC sia pari o inferiore allo 0,2. È prescritto un divieto generale per quanto riguarda la produzione, la vendita e l'impiego di canapa non omologata, classificata come sostanza psicotropa (Code de la Santé, art. R5132-86). Alcune deroghe al divieto possono essere concesse dal Ministero della Sanità a fini di ricerca, di controllo o di fabbricazione di prodotti derivati autorizzati.
A determinate condizioni, tuttavia, la coltivazione della canapa a fibre è autorizzata. Il Ministro per la Sanità, il Ministro dell'Agricoltura e il Ministro dell'Industria possono, con arrêté congiunto, autorizzare la coltivazione, l'importazione e l'esportazione di talune varietà di Cannabis prive delle loro proprietà stupefacenti(13) . Sono attualmente autorizzate, ai sensi del Code de la Santé Publique, art. R5132-86 (ex R5181), la coltivazione, l'importazione, l'esportazione, l'utilizzo industriale e commerciale (fibre e semi) delle varietà di Cannabis sativa che, rientrando nell'elenco delle varietà ammesse alla coltivazione in Francia, rispondano ai criteri seguenti:
- il peso di THC, in rapporto al peso di un campione portato a peso costante, non deve essere superiore allo 0,20%;
- la determinazione del tasso di THC e la presa di campioni in vista di tale determinazione sono effettuate secondo il metodo unico comunitario(14) .
Di norma il produttore francese coltiva la canapa omologata in base ad un contratto con un trasformatore autorizzato per il tramite di un dossier PAC, gestito a livello dipartimentale dalle Directions départementales des Territoires (et de la Mer) – DDT(M), un servizio decentrato dello Stato entrato in funzione il 1° gennaio 2010. In alcuni casi particolari, è ammessa la coltivazione "fuori PAC" a patto di far pervenire alla Coopérative Centrale des Producteurs de Semences de Chanvre (CCPSC) una dichiarazione giurata sulla localizzazione geografica della superficie di terreno coltivata a canapa, che viene in ogni caso comunicata al Ministero dell'Interno.
In Belgio la produzione di canapa industriale è ripartita dal 2009 e si colloca principalmente nella Vallonia. Le superfici coltivate a canapa erano circa 135 ettari nel 2010. All'inizio del 2013 risultano 4 principali attori della produzione e della trasformazione in Vallonia (ChanvrEco, PurChanvre, Belchanvre, IsoHemp). Dal 2011 anche la Fiandra produce qualche ettaro di canapa destinato alla messa a punto della
Per quanto riguarda l'autorizzazione alla coltivazione, è possibile coltivare solo le varietà di canapa registrate nel Catalogo comune delle varietà delle piante agricole al 15 marzo dell'anno per il quale viene concesso il pagamento unico. Tali varietà hanno un tenore di THC inferiore o uguale allo 0,2%. Una "richiesta di autorizzazione alla coltivazione di canapa" deve essere inviata, per la Vallonia, alla Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement (DGARNE) - Département des aides - Direction des Surfaces agricoles almeno 1 mese prima della semina e comunque entro il termine fissato per l'invio del formulario di dichiarazione di superficie e la richiesta di aiuti. Il formulario comprende l'indicazione del numero della/e particella/e censuaria/e della dichiarazione di superficie che saranno seminate a canapa, la quantità prevista di sementi di canapa utilizzata per la semina e la varietà di canapa coltivata. L'agricoltore deve allegare una copia dell'ordine o della fattura d'acquisto delle sementi come anche una copia delle etichette di certificazione delle sementi o, eventualmente, una copia del certificato d'importazione dei semi di canapa. Ai fini del controllo in loco, l'agricoltore è anche tenuto a conservare le etichette originali per almeno 3 anni. Tutte le particelle censuarie coltivate a canapa devono essere dichiarate nella Dichiarazione di superficie dell'agricoltore, con il codice 922 in caso di canapa destinata alla produzione di fibre tessili, oppure 872 in caso di canapa non tessile, con destinazioni principali A (utilizzo di diritti ordinari al pagamento unico) o I (senza utilizzo di diritti). Infatti dal 2007, le particelle coltivate a canapa rientrante nelle varietà autorizzate, destinate a uso tessile o non tessile, possono giustificare l'uso di diritti ordinari al pagamento unico senza l'obbligo di essere già in possesso di un contratto di trasformazione per la canapa tessile. L'aiuto comunitario alla trasformazione delle balle di canapa tessile destinata alla produzione di fibre, previsto dal Regolamento (CE) n. 1234/2007, è ripreso nei diritti al pagamento unico a partire dalla campagna 2012. Le particelle di terreno coltivate a canapa saranno oggetto di controlli da parte del Dipartimento della Polizia e dei Controlli o di un suo mandatario, che effettueranno i controlli con prelievi di campioni al fine di stabilire il tasso di THC delle varietà seminate, secondo il metodo fissato nell'allegato I al Regolamento (CE) n. 1122/2009.
L'agricoltore è tenuto ad avvertire la Direction extérieure du Département des Aides della data prevista per la fioritura della sua coltivazione, almeno due giorni lavorativi prima dello stadio della fioritura (inizio di agosto). L'eventuale accertamento di un tasso di THC superiore allo 0,2% comporta il rifiuto degli aiuti al pagamento unico per le particelle di terreno coinvolte e l'immediata comunicazione alle autorità federali per le conseguenze giudiziarie.
Sebbene il regime di licenze sia tuttora vigente, il controllo dell'Home Office è attualmente un po' meno rigoroso, dopo l'affermazione nel Paese della coltura della canapa industriale (oltre 1.500 ettari di superfici coltivate). Ad esempio, una prima licenza per la coltivazione della canapa, contenente tutte le informazioni atte a individuare l'agricoltore, la collocazione geografica della superficie e la varietà di canapa coltivata, richiede attualmente il pagamento di £ 580 per agricoltore (£ 326 per ogni rinnovo), è valida per tre stagioni di raccolto e, di norma, l'ispezione dell'Home Office del raccolto è auto-regolata.
Negli ultimi anni gli agricoltori inglesi si sono mostrati sempre più consapevoli delle potenzialità di una futura crescita della coltivazione della canapa industriale, soprattutto per le aziende agricole di piccole dimensioni che possono incorporarne la coltivazione nel loro sistema di raccolti a rotazione, e si assiste dunque ad un aumento della domanda di prodotti della canapa. Tuttavia il Regno Unito accusa ancora alcune lacune nella messa a punto della filiera nazionale della canapa. Manca un numero adeguato di trasformatori commerciali della canapa (attualmente c'è solo un trasformatore commerciale che opera sul territorio nazionale, la HEMP Technology). Quanto alla possibilità di aumentare la coltivazione della canapa, gli agricoltori inglesi non sono ancora sufficientemente attrezzati per procedere a livello regionale alle fasi di trasformazione del raccolto della canapa destinata a fibre, alimentazione o carburante ed hanno ancora l'esigenza di sviluppare o modificare le attrezzature esistenti per la mietitura della canapa (che presenta fibre particolarmente forti ed elastiche), oltre a lamentare la mancanza di un valido organismo di selezione e di produzione delle sementi sul territorio nazionale(15) .
5) Si tratta di un requisito che è compatibile con il quadro europeo di riferimento (reg. CE n. 1234/2007, che ha istituito la Organizzazione comune di mercato unica - OCM - per tutta una serie di prodotti tra i quali la canapa ) per i regimi di sostegno diretto agli agricoltori: cfr. Reg. (CE) 17/12/2013, n. 1307/2013 (regolamento del parlamento europeo e del consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347), che all'articolo 32 (attivazione dei diritti all'aiuto), comma 6 prevede che "le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ettari ammissibili solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,2%".
6) Camera dei deputati, mercoledì 30 settembre 2015, XVII legislatura, Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari, affari sociali (XII), allegato, pag. 195.
7) «È vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali (...) consentiti dalla normativa dell'Unione europea»: per il parere la vigente formulazione dell'articolo 26 sarebbe quindi più chiara, rispetto a qualunque proposta che comportasse l'inclusione della canapa nella tabella I (queste ultime, anzi, rischierebbero di produrre sanzioni penali, per la coltivazione illecita, superiori a quelle previste per la coltivazione illecita della cannabis).
8) In esso è previsto - all'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 1) - quali siano i criteri per l'inclusione della cannabis nella tabella II allegata.
9) Dall'enciclopedia Treccani.it: "Sovescio: Pratica agraria che consiste nel concimare un terreno sotterrandovi piante o parti di esse allo stato fresco; a tal fine si impiegano materiali vegetali cresciuti o appositamente seminati sul posto, mentre si dice concimazione verde quella effettuata con piante verdi coltivate e raccolte in altro luogo. La sua azione predominante è dovuta alla sostanza organica, con tutti gli effetti che questa, a somiglianza di quella del letame, svolge sulle caratteristiche fisiche del suolo. Tra le molte piante che si prestano per il s. sono da preferire le Fabacee (lupino, favetta, trifogli, veccia, pisello da foraggio, soia, fieno greco, colza, segale ecc.), che utilizzando l’azoto atmosferico arricchiscono il terreno di questo elemento."
10) Essa, all'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, contiene sia la disciplina degli oli combustibili che delle biomasse: benché la canapa industriale si presti anche alla fabbricazione di oli, all'utilizzo come combustibile o come biocarburante, nel caso di specie, è inequivoco che si ricade nel secondo caso.
11) Per l'illustrazione di tali condizioni si attinge, nel prosieguo, al dossier n° 81/0 - 14 ottobre 2013 - Elementi per l'istruttoria legislativa della Camera dei deputati.
12) Cfr. INTERCHANVRE, Le chanvre, une filière éco-responsable (dati aggiornati al 2009). La produzione francese di canapa è organizzata intorno a industrie di prima trasformazione in sei principali bacini di produzione: la chanvrière de l'Aube (LCDA, Bar sur Aube), Eurochanvre (Gray), Agrofibre (Cazère), CAVAC Biomatériaux (Saint Gemme la Plaine), Agrochanvre (Baranton), Coopérative Centrale des Producteurs de Semences de Chanvre-CCPSC, Beaufort en Vallée). L'insieme della filiera industriale della canapa fa capo all'associazione interprofessionale denominata INTERCHANVRE.
13) Arrêté del 22/08/90 e successive modifiche, relativo all'applicazione dell'art. R.5181 (oggi R.5132-86) per la Cannabis.
14) Cfr. Nota di servizio del 18-12-2012 del Ministero dell'Agricoltura- DG Alimentazione sul Règlement technique d'examen des variétés de chanvre en vue de leur inscription au catalogue officiel français.
15) Home Office, Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA), Industrial fibre crops: business opportunities for farmers (settembre 2012).
Articolo 3
(Obblighi del coltivatore)
1. Il coltivatore ha l'obbligo della conservazione dei cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi. Ha altresì l'obbligo di conservare le fatture di acquisto della semente per il periodo previsto dalla normativa vigente.
La conservazione dei titoli di acquisto delle sementi è obbligo posto in capo al coltivatore.
Il comma 1 definisce gli obblighi del coltivatore, che deve conservare i cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi. Ha altresì l'obbligo di conservare le fatture di acquisto della semente per il periodo previsto dalla normativa vigente.
Si rammenta che l'anagrafe delle aziende agricole fu istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN): esso, integrato con i sistemi informativi regionali, raccoglie le notizie relative ai soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale. In tale ambito, il regolamento di cui al DPR 503/1999 recò norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole: esso ha istituito, all’interno degli archivi informatizzati del SIAN, l’anagrafe delle aziende agricole, ovvero di tutti i soggetti pubblici o privati, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale o della pesca. Il titolare degli archivi dell’anagrafe è il Mipaf, il quale, a decorrere dal 30 giugno 2003, deve riepilogare i dati aziendali contenuti nella banca dati in modo da costituire per ogni soggetto il fascicolo aziendale, fruibile sia su modello cartaceo che elettronico.
Con l’articolo 14, co. 7, del D.Lgs. 99/2004 poi si è prevista la possibilità - per i soggetti che esercitano attività agricola che abbiano ottenuto la concessione di aiuti - di rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le informazioni contenute nel fascicolo aziendale non hanno subito variazioni qualora inoltrino nuove istanze. La pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici economici, ha l'obbligo di valersi di queste informazioni; essa registra inoltre nel fascicolo aziendale gli aiuti concessi al soggetto che esercita attività agricola in attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale.
Nella misura in cui l'attività prevista nell'articolo in commento rientri in tale casistica, quindi, i relativi dati potrebbero rifluire nel sistema di interoperabilità dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali nelle materie agricole, forestali ed agroalimentari. Il SIAN è interconnesso, in particolare, con l'anagrafe tributaria del Ministero dell'economia, i nuclei antifrode specializzati della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le camere di commercio, industria ed artigianato.
Articolo 4
(Controlli e sanzioni)
1. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.
2. Il soggetto di cui al comma 1 svolge i controlli a campione secondo la percentuale annua prevista dalla vigente normativa europea e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
3. Nel caso di campionamento eseguito da parte del soggetto individuato dal soggetto di cui al comma 1, le modalità di prelevamento, conservazione e analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) delle varietà di canapa, sono quelle stabilite ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.
4. Qualora gli addetti ai controlli, ai sensi del comma 1 reputino necessario effettuare i campionamenti con prelievo della coltura, sono tenuti a eseguirli in presenza del coltivatore e a rilasciare un campione prelevato in contraddittorio all'agricoltore stesso per eventuali controverifiche.
5. Qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge.
6. Gli esami per il controllo del contenuto di THC delle coltivazioni devono sempre riferirsi a medie tra campioni di piante, prelevati, conservati, preparati e analizzati secondo il metodo prescritto dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale di recepimento.
7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3, risulti che il contenuto di THC nella coltivazione è superiore allo 0,6 per cento. Nel caso di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore.
I meccanismi di controllo dettati dalla norma fanno salvi i criteri europei e nazionali di prelievo e campionamento, individuando un ambito di tolleranza, esente da responsabilità, tra il tenore di 0,2 e 0,6 di tetraidrocannabinolo (THC).
Per il comma 1 è il Corpo forestale dello Stato a effettuare i controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, che si dovessero rendere necessari sulle coltivazioni di canapa: la procedura, per i campionamenti con prelievo della coltura, ai sensi del comma 4 prevede che la presenza obbligata del coltivatore e l'obbligo di rilasciare un campione - prelevato in contraddittorio- all'agricoltore stesso per eventuali controverifiche. Ai sensi del comma 6, gli esami per il controllo del contenuto di tetraidrocannabinolo delle coltivazioni devono sempre riferirsi a medie tra campioni di piante, prelevati, conservati, preparati e analizzati secondo il metodo prescritto dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale di recepimento.
Le operazioni di controllo del contenuto di tetraidrocannabinolo della canapa, secondo il metodo europeo per l'accertamento del tenore di tetraidrocannabinolo nella canapa, seguono il disposto fissato prima dai regolamenti n. 771/74 e n. 2188/84, poi nel reg. CE n. 421/86 della Commissione, indi dal reg. n. 112/2009.
Poiché (ai fini dell'esclusività della competenza) è fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria - eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie - è presumibile che tali procedure si estendano anche a tali organi. In ogni caso, chi svolge i controlli a campione lo fa, secondo il comma 2, verificando la percentuale annua prevista dalla vigente normativa europea e nazionale(16) ; il medesimo vincolo, per il comma 3, opera nel caso di campionamento eseguito da parte del soggetto individuato dal soggetto di cui al comma 1: anche qui, le modalità di prelevamento, conservazione e analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) delle varietà di canapa, sono quelle stabilite ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.
La normativa europea è imperniata sull'organizzazione del mercato della canapa, che rientrava nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio dell'Unione europea relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore agricolo e a disposizioni specifiche per quanto riguarda alcuni prodotti di questo settore (regolamento unico OCM e successive modificazioni). Secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio della Unione europea e dai Reg. (CE) n. 1120/2009, Reg. n. 1121/2009 e Reg. n. 1122/2009 della Commissione europea, la coltivazione della canapa industriale è soggetta ad alcune restrizioni e gode di un regime di aiuti, in particolare, alla trasformazione della canapa destinata alla produzione di fibre. In particolare: le varietà di canapa a fibre per le quali è autorizzata la coltivazione devono presentare un tasso di Δ-9-tetraidrocannabinolo (THC), inferiore allo 0,2% nelle parti verdi di un campione standardizzato, calcolato secondo il metodo definito dai regolamenti comunitari; gli Stati membri devono controllare almeno il 30% delle superfici di canapa coltivata a scopo industriale; le varietà di canapa che superino la soglia dello 0,2% di THC sono radiate dalle liste di quelle eleggibili alla coltivazione. Successivamente, il Reg. (CE) 17/12/2013, n. 1307/2013 (regolamento del parlamento europeo e del consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347), all'articolo 32 (attivazione dei diritti all'aiuto), ha disposto che il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è concesso agli agricoltori, tramite dichiarazione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1 del regolamento, previa attivazione di un diritto all'aiuto per ettaro ammissibile nello Stato membro nel quale il diritto è stato assegnato. I diritti all'aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento annuo(17) . A tali fini, per "ettaro ammissibile"(18) si intende:
a) qualsiasi superficie agricola dell'azienda, comprese le superfici che non erano in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003 negli Stati membri che hanno aderito all'Unione il 1° maggio 2004 i quali avevano optato al momento dell'adesione a favore dell'applicazione del regime di pagamento unico per superficie, utilizzata per un'attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, sia utilizzata prevalentemente per attività agricole(19) ; oppure
b) qualsiasi superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008 nell'ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie, di cui, rispettivamente, ai titoli III e IV BIS del regolamento (CE) n. 1782/2003 e che: i) non risponde più alla definizione di "ettaro ammissibile" di cui alla lettera a) in seguito all'attuazione della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2009/147/CE; ii) per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboschimento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013; oppure iii) per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Ai sensi del comma 5, qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ma entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di legge. Il comma 7 aggiunge che il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle predette disposizioni possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo regola, risulti che il contenuto di THC nella coltivazione è superiore allo 0,6 per cento; anche in tal caso è esclusa la responsabilità dell'agricoltore.
Il parere espresso dalla XII Commissione (Affari sociali)(20) , nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, è stato esaudito nella richiesta di non toccare il Testo Unico sugli stupefacenti (DPR 309/1990); l'intenzione iniziale del testo era di superare le difficoltà connesse agli obblighi di certificazione del basso dosaggio di tetraidrocannabinoli nella canapa sativa destinata alla coltivazione, escludendo la canapa sativa da coltivazione dalla tabella delle sostanze stupefacenti (in cui sarebbe ricaduta la sola cannabis indica che, come recitava la relazione dei proponenti originari, "ha comunque un contenuto di tetraidrocannabinolo sempre superiore, e spesso di gran lunga all'1%". Il testo licenziato dalla Camera si è quindi attestato sul contenuto dell'articolo 32, comma 6 del Reg. (CE) 17/12/2013, n. 1307/2013 ("Le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ettari ammissibili solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,2%").
In ordine al destinatario del "margine di tolleranza" - fissato tra 0,2% e 0,6% - nella definizione di "agricoltore", volta a volta(21) , potrebbe rientrare chi svolge l'attività di imprenditore agricolo, di cui all'articolo 2135 del codice civile(22) , ovvero chi si qualifica come coltivatore diretto(23) . Si rammenta peraltro che, ai fini del sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)(24) , per "agricoltore" s'intende un agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013(25) .
.
.
16) Costituita dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
17) Per gli importi ivi indicati, fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, della riduzione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 11 e delle riduzioni lineari ai sensi dell'articolo 7, dell'articolo 51, paragrafo 2, e dell'articolo 65, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento nonché l'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
18) Sono considerate quali ettari ammissibili solo le superfici conformi alla definizione di ettaro ammissibile nel corso dell'intero anno civile, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali. Ai fini della determinazione degli "ettari ammissibili", gli Stati membri che hanno adottato la decisione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, possono applicare un coefficiente di riduzione per convertire tali superfici interessate in "ettari ammissibili".
19) Ciò avviene quando la superficie agricola di un'azienda è utilizzata anche per attività non agricole, essa si considera utilizzata prevalentemente per attività agricole se l'esercizio di tali attività agricole non è seriamente ostacolato dall'intensità, dalla natura, dalla durata e dal calendario delle attività non agricole; gli Stati membri possono predisporre un elenco delle superfici che sono utilizzate prevalentemente per attività non agricole. Gli Stati membri definiscono i criteri per l'applicazione del presente paragrafo sul loro territorio.
20) Camera dei deputati, mercoledì 30 settembre 2015, XVII legislatura, Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari, affari sociali (XII), allegato, pag. 195.
21) Benché sia il coltivatore diretto che l'imprenditore agricolo a titolo principale siano iscritti al Servizio contributi agricoli unificati (SCAU), ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, l'agricoltore è figura potenzialmente diversa dal "coltivatore", di cui si fa menzione in altra parte del testo: è all'agricoltore che il regolamento di cui al DPR 503/1999 (art. 7) faceva riferimento, quando ha disposto la istituzione di un documento di riconoscimento, strettamente personale, denominato carta dell’agricoltore o del pescatore, che deve consentire il riconoscimento univoco del titolare, nonché l’esercizio delle funzioni abilitate al possessore della carta; il documento, che deve assumere una veste sia cartacea che elettronica, è emesso dal SIAN, ma è rilasciato dalle regioni.
22) È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Si rammenta poi il D.Lgs. 99/04 che all'art. 1 statuisce che, ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.
23) Per l'articolo 6 della legge n. 203/1982, ai fini della legge sono affittuari coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole. Per l'articolo 48 della legge n. 454/1961, poi, sono da considerare coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.
24) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, articolo 16.
25) Tale disposizione esclude dai pagamenti diretti le persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, le cui superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgono su tali superfici l'attività minima definita dagli Stati membri.
Articolo 5
(Limiti di THC negli alimenti)
1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti.
Si autorizza il Ministero della salute a disciplinare i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti.
Il comma 1 deferisce ad un decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti.
Il parere espresso dalla XII Commissione (Affari sociali)(26) , nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, aveva richiesta questa formulazione, dopo aver osservato che il riferimento, tra le possibili finalità connesse alla coltivazione della canapa, alla «produzione di alimenti e integratori ad uso umano», doveva assicurare il rispetto della relativa disciplina comunitaria e di settore e che "le medesime considerazioni valgono anche per quanto riguarda l'articolo 5 del provvedimento, nella parte in cui si riferisce ai preparati erboristici e fitoterapici ottenuti dalle diverse parti della pianta di canapa".
2
Pertanto, la XIII Commissione, "valutato che le misure introdotte a sostegno della coltivazione e della filiera della canapa costituiscono il quadro normativo indispensabile allo sviluppo di tale coltura; preso atto tuttavia che, con riferimento alla determinazione dei livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti, essi risultano già determinati dall'Istituto superiore di sanità sin dal 2008, nel parere n. 66527/CNQARA/Allegato 1, e che però non sono mai stati ufficialmente riportati nei documenti ufficiali, neppure nella circolare del Ministero della salute del 22 maggio 2009, avente ad oggetto soltanto i prodotti a base di semi di canapa; premesso che il citato parere contiene elementi e riferimenti a vari studi condotti in materia da altri Paesi e chiarisce che, in presenza di valori di THC nei limiti da esso stabiliti, da un punto di vista strettamente farmacologico essi non sono ritenuti idonei a provocare effetti stupefacenti e o psicotropi", ha impegnato il Governo "nella definizione dei livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti, come previsto dall'articolo 5 del provvedimento in parola, ad ufficializzare i valori stabiliti dall'Istituto superiore di sanità nel parere 66527/CNQARA/Allegato 1 emesso in risposta al foglio n. 18652-P del 12 dicembre 2007"(27) .
26) Camera dei deputati, mercoledì 30 settembre 2015, XVII legislatura, Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari, affari sociali (XII), allegato, pag. 195.
27) Camera dei deputati, mercoledì 18 novembre 2015, XVII legislatura, Bollettino
delle giunte e delle commissioni parlamentari, Agricoltura (XIII), p. 151 e seguenti, allegato, ordine del giorno 0/1373-1797-1859-2987/XIII/1 (Benedetti).
Articolo 6
(Incentivi per la filiera della canapa)
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, destina annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 700.000 euro, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa.
2. Una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, può essere destinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea, destina annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa. È altresì previsto che una quota delle risorse, iscritte annualmente nello stato di previsione dello stesso Ministero, possa essere destinata al finanziamento di progetti ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa.
Il comma 1 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali destini annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 700.000 euro, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa.
Ciò deve avvenire compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. I limiti stabiliti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo (articolo 3, Regolamento (UE) n. 1408/2013) prevedono che l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» - concessi da uno Stato membro a un'impresa agricola unica - non può superare i 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari; nel caso delle norme in esame non si potrebbe applicare il diverso - e più elevato - limite di 200.000 euro (fissato per le aziende che, oltre alla produzione primaria, operano anche nella trasformazione e commercializzazione), visto che al finanziamento possono accedere solo le micro e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.
Si richiama sul punto il Regolamento n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali: esso - abrogato il precedente regolamento CE sulla materia, il Regolamento CE n. 1857/2004 - solleva dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione una serie di aiuti, tra cui gli aiuti al settore forestale e alle imprese di minori dimensioni che operano in zone rurali. Si richiamano altresì gli Orientamenti dell’unione europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01); essi individuano nuove tipologie di aiuto considerate compatibili, quali ad esempio gli aiuti all’acquisto di animali da riproduzione per il miglioramento della qualità genetica del bestiame.
Per il comma 2, una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, può essere destinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione.
La ricostituzione del patrimonio genetico - secondo le parti dei disegni di legge originari non riprodotte nel testo licenziato per il Senato - si sarebbe potuta conseguire mediante la stipula di convenzioni con la Banca del germoplasma del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) di Bari al fine di individuare sementi in grado di ridurre l'uso delle risorse idriche. In sede di esame(28) , è stato fatto rilevare che anche il centro del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) di Treviso ha condotto studi e sperimentazioni sulla canapa.
28) Camera dei deputati, 17 ottobre 2015, XVII legislatura, Bollettino
delle giunte e delle commissioni parlamentari, Agricoltura (XIII), p. 128 e seguenti, intervento del deputato Taricco.
Articolo 7
(Riproduzione della semente)
1. Gli enti di ricerca pubblici, le università, le agenzie regionali per lo sviluppo e l'innovazione, anche stipulando protocolli o convenzioni con le associazioni culturali e i consorzi dedicati specificamente alla canapicoltura, possono riprodurre per un anno la semente acquistata certificata nell'anno precedente, utilizzandola per la realizzazione di piccole produzioni di carattere dimostrativo, sperimentale o culturale, previa comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riceve preventiva comunicazione, dagli istituti di ricerca che intendano utilizzare semi per la realizzazione di piccole produzioni di carattere dimostrativo, sperimentale o culturale.
Il comma 1 prevede che gli enti di ricerca pubblici, le università, le agenzie regionali per lo sviluppo e l'innovazione, anche stipulando protocolli o convenzioni con le associazioni culturali e i consorzi dedicati specificamente alla canapicoltura, possano riprodurre - per un anno - la semente acquistata certificata nell'anno precedente.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera f), questa è attività che non necessita di alcuna autorizzazione. La disposizione in esame si conclude prescrivendo che essa abbia luogo previa comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: l'onere procedimentale è dovuto all'utilizzazione per la realizzazione di piccole produzioni di carattere dimostrativo, sperimentale o culturale.
.
Articolo 8
(Sostegno delle attività di formazione, di divulgazione e di innovazione)
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza, possono promuovere azioni di formazione in favore di coloro che operano nella filiera della canapa e diffondono, attraverso specifici canali informativi, la conoscenza delle proprietà della canapa e dei suoi utilizzi nel campo agronomico, agroindustriale, nutraceutico, della bioedilizia, della biocomponentistica e del confezionamento.
L'attività di promozione della formazione degli operatori ricade nel riparto di competenze tra Stato e regioni.
Il comma 1 consente allo Stato, alle regioni ed alle province autonome, negli ambiti di rispettiva competenza, di promuovere azioni di formazione in favore di coloro che operano nella filiera della canapa.
La promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa interessa, da un lato, la produzione agricola, di competenza esclusiva regionale, dall'altro, la normativa in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, e, quindi la tutela della salute, attribuita alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni (terzo comma dell'art. 117 della Costituzione). Poiché però la norma contempla una finalizzazione - affinché si diffonda, attraverso specifici canali informativi, la conoscenza delle proprietà della canapa e dei suoi utilizzi nel campo agronomico, agroindustriale, nutraceutico, della bioedilizia, della biocomponentistica e del confezionamento - è anche in riferimento a tali ulteriori ambiti di utilizzo che andrà valutata la concreta articolazione delle competenze, secondo il principio di sussidiarietà.
Articolo 9
(Tutela del consumatore)
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove il riconoscimento di un sistema di qualità alimentare per i prodotti derivati dalla canapa ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere b) o c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
L'attività di promozione del MiPAAF si estende anche alla promozione del riconoscimento della qualità alimentare del prodotto, a fini di tutela del consumatore.
Il comma 1 attribuisce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il compito di promuovere il riconoscimento di un sistema di qualità alimentare per i prodotti derivati dalla canapa ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere b) o c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
Il rinvio è alla norma fondamentale sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed attiene in primo luogo (lettera b) ai regimi di qualità, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari, riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:
i) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono: caratteristiche specifiche del prodotto, particolari metodi di produzione, oppure una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
ii) il regime è aperto a tutti i produttori;
iii) il regime prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;
iv) i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti.
In alternativa (lettera c) il rinvio attiene ai regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari.
Articolo 10
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'articolo reca una clausola di invarianza finanziaria.
Per il comma 1 all'attuazione delle disposizioni della legge si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Rispetto alla tenore iniziale della proposta, che prevedeva l'assegnazione di un contributo per la realizzazione di taluni progetti pilota e la relativa copertura dell'onere, l'iter alla Camera ha evidenziato l’opportunità di indicare che il contributo di cui all'articolo 6 fosse configurato come limite massimo di spesa. Riguardo agli articoli 7 e 8, si osservò anche che le attività ivi previste (realizzazione di piccole produzioni a carattere dimostrativo e promozione di iniziative di formazione), poste in capo a soggetti pubblici, assumono carattere facoltativo; fu quindi giudicato presumibile che le spese eventualmente derivanti dall’attuazione delle norme potessero essere effettuate
compatibilmente con la disponibilità di bilancio già previste a legislazione vigente.