Legislatura 17ª - Dossier n. 10 DE
Azioni disponibili
Gli assetti istituzionali dell’UE
nel Trattato di Lisbona
Il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 dai Capi di Stato e di Governo ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009, ha modificato il Trattato sull'Unione europea (TUE) e il Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), che è stato ridenominato Trattato sul funzionamento dell'Unione (TFUE).
La ripartizione delle competenze
La ripartizione delle competenze tra Unione europea e Stati membri si fonda sul principio di attribuzione, per il quale l’Unione agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite dagli Stati membri nei trattati.
Principio di sussidiarietà
Principio di proporzionalità
Il Trattato di Lisbona prevede la ripartizione delle competenze in tre grandi categorie:
Competenze esclusive
Competenze concorrenti
Azioni di sostegno e coordinamento
L'Unione ha, infine, competenza per promuovere e coordinare le politiche economiche e dell'occupazione degli Stati membri e per la politica estera e di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune.
Il Parlamento europeo
Il PE colegislatore
Il ruolo del Parlamento europeo è stato rafforzato, in particolare, attraverso l’estensione della procedura di codecisione che è divenuta la procedura legislativa ordinaria ed il suo rafforzamento nella procedura di bilancio annuale, che è stata modellata sulla procedura di codecisione, con una sostanziale parità tra Parlamento e Consiglio.
Il Parlamento europeo ha inoltre acquisito il diritto ad essere informato e consultato nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune.
Il Consiglio europeo
Il Consiglio europeo è stato formalmente riconosciuto tra le istituzioni dell’Unione. Il Trattato prevede che esso definisca gli orientamenti e le priorità politiche generali dell’Unione, ma non eserciti funzioni legislative.
Il Presidente del Consiglio europeo
Il Consiglio dei ministri dell’UE
Il Trattato disciplina direttamente solo il Consiglio "Affari generali", che assicura la coerenza dei lavori di tutte le formazioni del Consiglio, prepara le riunioni del Consiglio europeo ed il Consiglio "Affari esteri", presieduto dall’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza elabora l'azione esterna dell'Unione.
La Presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione di quella degli Affari esteri, è esercitata dagli Stati membri secondo un sistema di rotazione paritaria. Il Consiglio si riunisce attualmente in 10 formazioni, il cui elenco è adottato dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata. Le attuali formazioni del Consiglio sono le seguenti: Affari generali; Affari esteri; Agricoltura e pesca; Ambiente; Competitività; Economia e finanzia; Giustizia e affari interni; Istruzione, gioventù cultura e sport; Occupazione, politica sociale, salute e consumatori; Trasporti telecomunicazioni ed energia.
La Commissione europea
Il Trattato di Lisbona aveva previsto che, a partire dalla Commissione successiva all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (2014-2019), la sua composizione fosse fissata ad un numero corrispondente ai due terzi degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo, deliberando all’unanimità, decida di modificare tale numero. I membri sarebbero dovuti essere scelti sulla base di un sistema di rotazione paritaria tra gli Stati e in modo da riflettere in maniera soddisfacente la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri dell'Unione.
Il Consiglio europeo dell’11 e 12 dicembre 2008 ha poi deciso che il sistema di rotazione non sarebbe mai entrato in vigore, prevedendo che la composizione della Commissione dovesse continuare a comprendere un cittadino di ciascuno Stato membro.
Elezione del Presidente della Commissione
Il Presidente, l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli altri membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad voto di approvazione del Parlamento europeo.
L'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza
Alto Rappresentante
Il Trattato ha previsto l'istituzione del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), con il compito di assistere l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
Gli atti giuridici dell'Unione
Estensione della procedura di codecisione
Atti giuridici
Il Trattato ha previsto una generale estensione del ricorso alla procedura di codecisione (di Parlamento e Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione) con voto a maggioranza qualificata, che diventa la procedura legislativa ordinaria.
Atti delegati
La maggioranza qualificata
Il principio della doppia maggioranza di Stati e popolazione
Estensione del voto a maggioranza qualificata
Il Trattato di Lisbona ha esteso notevolmente il campo di applicazione del voto a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata è la norma e l’unanimità si applica solo se prevista dai Trattati.
Unanimità
La partecipazione dei cittadini ed iniziativa legislativa popolare
Iniziativa legislativa popolare
Le norme e le procedure che regolano questo nuovo strumento sono state disciplinate dal regolamento n.211/2011 dell'UE del febbraio 2011, che ha previsto che l'iniziativa deve essere sostenuta da almeno un milione di cittadini europei, di almeno un quarto degli Stati membri dell'UE (7 nell’UE a 28 Stati membri). Per ciascuno dei paesi è inoltre richiesto un numero minimo di firme.
Al momento sono tre le iniziative che hanno raggiunto il numero di firme necessario ed a cui la Commissione europea ha risposto.
Le procedure di revisione
Procedure di revisione
E’ previsto però che la Conferenza intergovernativa sia preparata da una Convenzione composta di rappresentanti dei Parlamenti nazionali degli Stati membri, dei Capi di Stato o di governo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione.
Il Consiglio europeo può decidere a maggioranza semplice, previa approvazione del Parlamento europeo, di non convocare una Convenzione qualora l’entità delle modifiche non lo giustifichi e, quindi, definire direttamente il mandato per una Conferenza intergovernativa.
È stata introdotta una procedura semplificata di revisione limitatamente alle disposizioni relative alle politiche interne dell’Unione ed a condizione che le modifiche non comportino ampliamento delle competenze attribuite all’Unione.
Tale procedura semplificata prevede la delibera all’unanimità del Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, senza la convocazione di una Conferenza intergovernativa, ma con la previsione della successiva la ratifica da parte di tutti gli Stati membri, secondo le rispettive procedure costituzionali.
Clausola passerella
La clausola passarella non può essere applicata per l’estensione del voto a maggioranza qualificata delle decisioni che hanno implicazioni militari o rientrano nel settore della difesa.