Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 1016

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 1016


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa del senatore BEDIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1996

Norme per l'impiego degli artigiani anziani

nell'istruzione professionale







ONOREVOLI SENATORI. - Sta emergendo un dato molto significativo: l'anziano come risorsa protagonista della vita del territorio.
Gli enti locali e le istituzioni in genere non hanno ancora affrontato il governo della realtà degli anziani nella comunità e non hanno ancora sviluppato approcci innovativi, che sappiano superare il mero aspetto dell'intervento assistenziale oggi maggiormente consolidato, salvo esperienze episodiche ed isolate, peraltro a carattere sperimentale.
L'ente pubblico ha sicuramente il compito di favorire sempre piú la capacità di iniziativa, di autoorganizzazione e di lavoro da parte degli anziani; ma le iniziative che riguardano la valorizzazione della risorsa attiva "anziani" per lo svolgimento di lavori ed attività, soprattutto di carattere orientativo e didattico risultano decisamente sporadiche ed isolate.
É, quindi, essenziale porre in atto iniziative che, oltre ad assicurare ai cittadini anziani la necessaria assistenza sociale, facilitino il loro inserimento nella società considerando le loro specifiche esperienze ed attitudini.
Gli artigiani anziani, in particolare, costituiscono una risorsa da investire, per cui - muovendo da una legislazione di principio a livello nazionale - occorre far sí che essi trovino adeguata collocazione in un settore a loro quanto mai congeniale quale é quello della istruzione e formazione professionale dei giovani.
Ció, fra l'altro, contribuirebbe a sviluppare un collegamento effettivo fra la formazione professionale e la dimensione tecnica ed operativa del mondo produttivo ed imprenditoriale. In sostanza, occorre realizzare una rinnovata unità dialettica fra il sistema formativo ed il sistema produttivo in modo da costruire un "concreto intreccio" fra studio e lavoro migliorando la credibilità della formazione tanto presso i giovani, quanto presso il mondo imprenditoriale.
In tale ottica, occorre programmare interventi formativi correlati alle offerte occupazionali del territorio e che coinvolgano esponenti del mondo della produzione: ció richiede che l'attività didattica sia condotta prioritariamente mediante l'utilizzo di consulenti esterni da individuare sulla base di esperienze professionali maturate direttamente nel mondo produttivo ed imprenditoriale, che assicurino l'acquisizione di quelle specifiche professionalità che debbono rappresentare l'obiettivo prioritario nell'assetto formativo.
La normativa che si propone, per il conseguimento dei fini cui tende, si muove lungo due direttrici non alternative ma che si integrano a vicenda.
La prima direttrice ha come riferimento l'istruzione professionale superiore attinente ai corsi di qualifica degli istituti tecnici, degli istituti professionali e degli istituti d'arte, tenendo conto degli orientamenti previsti dai recenti programmi di studio che puntano sulla promozione di un incremento della cultura professionale di tipo polivalente, in grado di far fronte alle mutate esigenze del sistema produttivo ed economico.
La seconda direttrice ha come riferimento le Regioni, perché promuovano l'organizzazione di corsi di formazione professionale per i mestieri artistici e tradizionali che trovano la loro massima espressione nel settore artigiano, affidando ad artigiani anziani la didattica pratica di detti corsi al fine di trasmettere le conoscenza tecniche e professionali acquisite nel corso di una consolidata esperienza imprenditoriale.
Gli artigiani anziani, in virtú di valori, esperienze, conoscenze e capacità di cui sono portatori, costituiscono una risorsa che, investita nella formazione e istruzione pro fessionale dei giovani, consente anche di mantenere in vita e tramandare quei mestieri artistici e tradizionali, che formano notevole parte della cultura delle singole regioni italiane.
Per i mestieri artistici, in particolare, non vi puó essere solo una scuola orientata a conferire una cultura teorica e storica dell'arte, ma occorre sviluppare anche le tecniche, nonché il disegno e lo stile: se si punta solo sulla tecnica di lavorazione, non si avrà mai un oggetto dignitoso; e d'altro canto, se si punta solamente sullo stile non si avrà sufficiente padronanza della tecnica di lavorazione. Pertanto occorre che la teoria, la cultura artistica, la storia degli stili, il disegno vengano curati dalla scuola, mentre le tecniche, le applicazioni pratiche ed il lavoro siano affidati alle cure dell'artigiano anziano inserito nella scuola.
Al fine di rendere concreto il sistema formativo che si rappresenta, sarebbe utile realizzare apposite e mirate soluzioni operative.
In tal senso sarebbe opportuno organizzare "laboratori pilota" da localizzare presso gli stessi istituti o presso altre sedi appositamente destinate, eventualmente anche presso la sede di imprese artigiane alle quali sia stata riconosciuta la qualifica di "bottega-scuola" e che risultino adeguatamente attrezzate sotto il profilo tecnico, didattico ed ambientale.
I corsi da realizzare nei laboratori potrebbero comprendere le lavorazioni tecniche e le applicazioni pratiche e manuali relative alle varie fasi di lavorazione che costituiscono il processo produttivo relativo ai mestieri artistici e tradizionali.
Tali iniziative avrebbero diverse finalità:

far conoscere agli allievi, fin dalla scuola media, le lavorazioni manuali e far comprendere l'utilità sociale ed il contributo economico delle attività artigiane alla vita del Paese;
indirizzare i giovani, secondo scelte ragionate e tenendo conto di inclinazioni individuali ben precise, verso forme di attività produttiva, rendendo piú coerente la scelta sul proseguimento degli studi, nella secondaria superiore;
sviluppare apposite professionalità sulla base del principio dell'alternanza studio-lavoro in modo da porre in relazione le discipline di natura teorica e scientifica con le discipline di indirizzo a carattere tecnico-pratico, al fine di far acquisire l'apprendimento di capacità operative e lavorative funzionali all'inserimento nel luogo di lavoro;
rendere meno traumatico e piú graduale il passaggio fra il momento formativo e l'inserimento nel mondo del lavoro;
sviluppare nei giovani sensibilità ed interesse per la libera iniziativa e l'imprenditorialità.

Analogamente nell'ambito della scuola materna ed elementare potrebbero essere sviluppate iniziative ed attività parascolastiche di carattere integrativo rispetto al programma di istruzione, con l'utilizzo di artigiani anziani in qualità di personale docente esterno, da preporre all'effettuazione di applicazioni e lavorazioni pratiche.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

(Le finalità)

1. Gli artigiani anziani sono impiegati nella formazione e istruzione professionale dei giovani, che intendano avviarsi al lavoro ed intraprendere attività artigiane, e per mantenere in vita i mestieri e le attività manuali che formano parte del patrimonio culturale e artistico nazionale e regionale.

Art. 2.

(I soggetti interessati)

1. Le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le province, i comuni, gli enti locali, le unità sanitarie locali (USL), le organizzazioni di volontariato, le cooperative di solidarietà sociale, le fondazioni e le associazioni operanti nel campo culturale e sociale, possono impiegare gli artigiani anziani in:

a) iniziative di insegnamento nei corsi di formazione e di istruzione professionale, nelle scuole di ogni ordine e grado, con specifico riferimento ai corsi di qualifica degli istituti tecnici, degli istituti professionali e degli istituti d'arte, attinenti ai mestieri artistici e tradizionali, nonché alle lavorazioni e alle produzioni di carattere prevalentemente tecnico-manuale;
b) iniziative culturali, formative e di orientamento professionale;
c) iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni dell'artigianato locale.

Art. 3.

(Gli artigiani anziani)

1. Si considerano artigiani anziani, ai fini della presente legge, i soggetti che abbiano conseguito la pensione di vecchiaia o di anzianità prevista dalle norme vigenti per il settore dell'artigianato.

Art. 4.

(Il registro degli artigiani anziani istruttori)

1. Presso ogni Commissione provinciale per l'artigianato é istituito un apposito registro degli artigiani anziani istruttori, al quale possono iscriversi, previa domanda, gli artigiani anziani che risultino fisicamente idonei. A tal fine la domanda di iscrizione deve essere corredata dal certificato rilasciato dalla USL competente per il comune dove l'artigiano anziano risiede, dopo l'obbligatoria visita medica da sostenersi presso la USL medesima.
2. Agli artigiani anziani sono richiesti i requisiti seguenti:

a) anzianità professionale maturata nell'esercizio dell'impresa o anche nello svolgimento dell'attività in forma subordinata professionalmente qualificata, per un congruo periodo di tempo nella categoria di riferimento;
b) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio o diplomi, o dall'esecuzione di saggi di lavoro o dallo svolgimento di attività formative, nonché da ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia ed attitudine all'insegnamento professionale;
c) attitudine all'addestramento del mestiere, desumibile dall'aver avuto alle dipendenze apprendisti artigiani portati alla qualificazione di fine apprendistato.

Art. 5.

(Le mansioni di didattica pratica)

1. L'affidamento agli artigiani anziani delle mansioni di didattica pratica nei corsi di formazione e di istruzione professionale e delle specifiche mansioni operative ed esecutive rientranti nelle altre iniziative, consistenti in attività di natura tecnico-manuale che richiedono particolari conoscenze e specifica perizia nell'esecuzione, avviene mediante contratto, da stipularsi tra l'ente gestore dell'iniziativa e l'artigiano anziano, nel quale vengono indicate le modalità della prestazione, la durata ed il totale delle ore di attività.
2. L'affidamento avviene per obiettivi e secondo criteri preventivamente stabiliti e resi noti mediante avvisi pubblici a cura del comune nel quale l'attività viene richiesta.
3. Gli artigiani anziani sono inseriti nelle iniziative formative realizzate dagli enti attuatori come personale docente esterno, in qualità di esperti seniores di orientamento, di formazione e didattica pratica, per lo svolgimento di determinate attività di natura tecnico-manuale che richiedano particolari conoscenze e specifica perizia nell'esecuzione.

Art. 6.

(Il contratto di affidamento)

1. I contratti di affidamento non possono avere durata superiore a quella del corso o dell'iniziativa, sono rinnovabili e non devono prevedere un impiego superiore alle centottanta ore al trimestre per ciascun artigiano anziano.
2. Le prestazioni rese ai sensi della presente legge non comportano l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato.
3. L'artigiano anziano ha facoltà di recedere motivatamente dal contratto.

Art. 7.

(Il trattamento economico e fiscale)

1. I compensi da corrispondere agli artigiani anziani devono essere adeguati alle prestazioni agli stessi richieste ed effettivamente svolte.
2. I redditi costituiti dai compensi sono soggetti ad una ritenuta IRPEF alla fonte a titolo definitivo, nella percentuale unica del 10 per cento, e non si cumulano con altri redditi. Tali compensi, inoltre, non sono computabili ai fini delle contribuzioni sanitarie e non concorrono alla determinazione del reddito ai fini delle prestazioni sanitarie.
3. I compensi corrisposti a favore degli artigiani anziani, il cui ammontare sommato a quello dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non superi l'importo del trattamento minimo al 1º gennaio dell'anno di competenza, sono equiparati ai sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e non concorrono alla determinazione dei redditi ai fini delle prestazioni previdenziali.

Art. 8.

(L'assicurazione e la prevenzione)

1. L'ente gestore del corso ha l'obbligo di assicurare l'artigiano anziano con polizza stipulata con una compagnia di assicurazioni per gli eventuali infortuni e per la responsabilità civile.
2. É fatto divieto di adibire gli artigiani anziani ad attività rischiose per l'incolumità fisica o che prevedano l'utilizzo di apparecchiature e strumenti complessi che comportino particolari rischi.

Art. 9.

(I compiti degli enti territoriali)

1. Le Regioni e gli enti locali delegati, nell'ambito della programmazione in materia di formazione professionale previsti per il settore artigiano, provvedono ad attuare le iniziative previste dalla presente legge assicurando la partecipazione delle organizzazioni rappresentative dell'artigianato e delle associazioni degli artigiani pensionati, al fine di valutare le esperienze realizzate e di definire le iniziative da programmare per particolari categorie di attività e di mestieri ed in relazione a determinate aree territo riali, tenuto conto dell'andamento del mercato del lavoro.
2. L'affidamento delle attività e dei lavori previsti ai sensi della presente legge, da parte delle Amministrazioni avviene in applicazione di criteri preventivamente stabiliti dalle medesime e resi noti mediante avvisi pubblici a cura del comune nel quale le attività vengono richieste.

Art. 10.

(Il finanziamento)

1. Le pubbliche Amministrazioni provvedono al finanziamento delle prestazioni con le disponibilità indicate in appositi capitoli del proprio bilancio incrementate delle dotazioni assegnate dalla Regione. Tali dotazioni sono aggiuntive rispetto al finanziamento annualmente disposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui ai commi 2 e 3.
2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito del bilancio annuale di propria competenza, definisce la dotazione da assegnare alle Regioni per il finanziamento delle relative iniziative, istituendo apposito Fondo nazionale.
3. La dotazione minimale del Fondo é pari ad una somma percentuale dell'introito che i cittadini destinano al bilancio dello Stato sull'8 per mille in sede di denuncia dei redditi, da stabilire in relazione alla programmazione delle iniziative da realizzare.
4. Le dotazioni ripartite alle singole Regioni devono essere obbligatoriamente utilizzate per le finalità previste dalla presente legge.
5. I criteri e le modalità per l'impiego, l'assegnazione ed il riparto delle somme sono stabiliti con apposito decreto del Ministro del lavoro.

Art. 11.

(Gli organismi associativi)

1. Le organizzazioni rappresentative del settore artigiano e le associazioni degli arti giani pensionati possono promuovere la costituzione di organismi associativi, operanti nel campo sociale, culturale e formativo, che abbiano lo scopo di realizzare le iniziative volte all'inserimento ed all'utilizzo degli artigiani anziani ai sensi della presente legge.
2. Gli organismi devono essere costituiti almeno per due terzi da soci che abbiano i requisiti degli artigiani anziani e lo statuto deve chiaramente indicare che non si perseguono scopi di lucro, per cui le entrate - depurate dalle spese di gestione e funzionamento - devono essere impiegate esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali.

Art. 12.

(Le convenzioni)

1. I comuni, le province, le Regioni e gli enti pubblici che intendano realizzare iniziative attinenti all'utilizzo degli artigiani anziani nei corsi di formazione e di istruzione professionale per l'esercizio di attività artigiane, e nelle altre attività di natura culturale e di valorizzazione previste ai sensi della presente legge, possono stipulare apposite convenzioni con i predetti organismi associativi, tenendo conto della loro efficienza operativa ed organizzativa e della qualificazione del personale.
2. La Regione, l'ente locale o l'Amministrazione competente, al fine di realizzare le iniziative di carattere formativo previste dalla presente legge, possono, altresí, stipulare convenzioni plurilaterali con gli organismi associativi e con una o piú imprese artigiane le quali, anche in qualità di bottega-scuola riconosciuta ai sensi della legislazione regionale, intendano formare giovani allievi o addestrare gli apprendisti alle loro dipendenze, organizzando appositi corsi di formazione professionale.