Legislatura 17ª - Dossier n. 239
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GERMANIA
Quadro normativo di riferimento
La Legge fondamentale tedesca (Grundgesetz) del 1949, all’articolo 16, comma 1, sancisce il principio della irrevocabilità della cittadinanza tedesca, specificando che la stessa si può perdere soltanto per effetto di una legge e, nel caso in cui il soggetto interessato manifesti una volontà contraria, solo se non diventi apolide.
Tra le disposizioni transitorie e finali della Legge fondamentale vi è poi l’articolo 116 che reca la definizione di “tedesco”, inteso come “colui che possiede la cittadinanza tedesca o colui che è stato accolto, come rifugiato o espulso di nazionalità tedesca o come suo coniuge o discendente, nel territorio del Reich tedesco secondo lo status del 31 dicembre 1937”. A coloro che sono stati privati della cittadinanza tedesca tra il 30 gennaio1933 e l’8 maggio 1945, per motivi politici, razziali o religiosi, è nuovamente concessa la cittadinanza sulla base di una richiesta di naturalizzazione. La stessa possibilità è offerta anche ai loro discendenti. Non sono considerati privi di cittadinanza coloro che dopo la fine della guerra hanno preso la residenza in Germania e non hanno manifestato una volontà contraria in merito.
La disciplina legislativa federale in materia di cittadinanza è contenuta principalmente nella Legge sulla cittadinanza (Staatsangehörigkeitsgesetz– StAG)(3) del 22 luglio 1913 che negli ultimi anni ha subito alcune rilevanti riforme. La prima, attuata con la Legge di riforma del diritto sulla cittadinanza (Gesetz zur Reform des Staatsangehörigkeitsrecht) del 15 luglio 1999, entrata in vigore il 1° gennaio2000, ha introdotto, quale ulteriore condizione per l’acquisizione della cittadinanza tedesca, il principio del luogo di nascita (ius soli o Geburtsortsprinzip), in aggiunta al principio di filiazione (ius sanguinis o Abstammungsprinzip).
Con la Legge sull’immigrazione (Zuwanderungsgesetz) del 30 luglio 2004, entrata in vigore il 1° gennaio2005, la regolamentazione del diritto alla naturalizzazione, prima contenuta nella Legge sugli stranieri (Ausländergesetz)(4) , è stata trasposta quasi integralmente in alcuni articoli della Legge sulla cittadinanza.
L’articolo 5 della Legge di attuazione delle direttive dell’Unione europea in materia di diritto d’asilo e di soggiorno (Gesetz zur Umsetzung von aufenthalts- und asylrechtlichen Richtlinien der Europäischen Union) del 19 agosto 2007, entrata in vigore il 28 agosto 2007, ha introdotto una nuova modalità di acquisizione della cittadinanza tedesca e ha modificato la normativa riguardante la naturalizzazione degli stranieri residenti in Germania.
Infine la Legge di modifica della legge sulla cittadinanza (Gesetz zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes) del 5 febbraio 2009 ha introdotto la possibilità di revocare o annullare la naturalizzazione o l’autorizzazione a conservare la cittadinanza tedesca, qualora l’atto amministrativo sia stato ottenuto attraverso l’inganno, la minaccia o la corruzione o mediante il rilascio di informazioni false o incomplete.
Per quanto riguarda, più specificamente, le modalità di acquisizione della cittadinanza tedesca, il § 3 della Legge sulla cittadinanza prevede che si possa diventare cittadini tedeschi per nascita, per adozione, per naturalizzazione e, a partire dalla riforma del 2007, nel caso in cui il soggetto interessato abbia ricevuto il trattamento di cittadino tedesco per un lungo periodo (Ersitzung).
In base alle nuove disposizioni, infatti, può acquisire la cittadinanza tedesca anche colui che per dodici anni è stato considerato dalla Pubblica Amministrazione cittadino della Repubblica federale senza esserlo (§ 3 comma 2). Finalità della norma è quella di tutelare la certezza del diritto, soprattutto nei casi in cui la cittadinanza tedesca costituisce una condizione necessaria per l’esercizio di alcuni diritti (ad esempio il diritto di voto e quelli relativi alla disciplina del pubblico impiego).
Gli Uffici della Pubblica Amministrazione cui la legge fa riferimento sono da individuare nelle autorità statali federali e dei Länder competenti in materia di cittadinanza (per gli affari consolari, per il rilascio del passaporto e della carta di identità, per l’anagrafe e lo stato civile). Il riconoscimento dello status di cittadino tedesco può avvenire attraverso il rilascio di documenti che attestino l’identità tedesca del titolare (il passaporto o la carta di identità), l’iscrizione nelle liste elettorali per le elezioni nazionali, regionali e comunali, l’assunzione nell’ambito del pubblico impiego o l’abilitazione ad una determinata professione. Tale diritto si estende anche ai discendenti.
3) Testo aggiornato alle ultime modifiche apportate dall’art. 2 della legge del 1° giugno 2012.
4) In sostituzione della Legge sugli stranieri è entrata in vigore la Legge sul soggiorno (Aufenthaltsgesetz) del 30 luglio 2004, da ultimo modificata dall’articolo 7 della legge del 17 giugno 2013.
La cittadinanza per nascita e per adozione
In base al principio di filiazione (ius sanguinis o Abstammungsprinzip), un bambino acquisisce la cittadinanza tedesca alla nascita se almeno uno dei suoi genitori è cittadino tedesco (§ 4, comma 1). È, tuttavia, necessario che la filiazione sia valida ai sensi della legge federale. Se, per esempio, la nazionalità tedesca è trasmessa dal padre e se questi non è coniugato con la madre del bambino, è necessario il riconoscimento (Anerkennung) o la constatazione di paternità (Festellung der Vaterschaft) prima che il minore abbia compiuto il ventitreesimo anno di età.
Dal 1° gennaio 2000 acquisiscono automaticamente la cittadinanza tedesca non solo i figli di cittadini tedeschi, ma anche i figli di stranieri che nascono in Germania (ius soli o Geburtsortsprinzip), purché almeno uno dei genitori risieda abitualmente e legalmente nel Paese da almeno otto anni e goda del diritto di soggiorno a tempo indeterminato (unbefristetes Aufenthaltsrecht) o, se cittadino svizzero, sia in possesso di un permesso di soggiorno (Aufenthaltserlaubnis) rilasciato sulla base dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione elvetica, dall’altra, riguardante la libertà di circolazione (§ 4, comma 3).
Un bambino di genitori ignoti (Findelkind) che viene trovato in territorio tedesco è considerato figlio di cittadini tedeschi fino a prova contraria (§ 4, comma 2).
L’acquisizione della cittadinanza tedesca viene iscritta nel registro delle nascite (Geburtenregister) nel quale è stata annotata la nascita del minore (§ 4, comma 3).
I bambini nati prima del 1° luglio 1993 da padre tedesco e madre straniera possono acquisire la cittadinanza tedesca mediante una dichiarazione (Erklärung), da effettuarsi entro il compimento del ventitreesimo anno di età, se il riconoscimento o l’accertamento della paternità sono validi per la legge tedesca e se il minore stesso è residente legalmente e stabilmente in Germania da tre anni (§ 5).
I bambini che divengono cittadini tedeschi in base al principio del luogo di nascita acquisiscono contemporaneamente anche la nazionalità dei genitori stranieri. Dal compimento della maggiore età hanno cinque anni di tempo per dichiarare la loro volontà di mantenere la nazionalità tedesca o quella del Paese d’origine dei genitori. Tale dichiarazione deve avvenire in forma scritta (§ 29, comma 1). Nel caso in cui scelgano di conservare la nazionalità dei propri genitori o non facciano alcuna dichiarazione ufficiale entro i termini stabiliti, essi perdono la cittadinanza tedesca (§ 29, comma 2). Qualora l’interessato voglia mantenere la nazionalità tedesca deve dimostrare, entro gli stessi termini, di aver perso quella straniera (comma 3). Immediatamente dopo il compimento del diciottesimo anno età il soggetto interessato è informato dalle autorità competenti sullo svolgimento della procedura.
L’obbligo di rinuncia alla doppia cittadinanza non riguarda i minori che hanno acquisito la nazionalità tedesca in base al principio di filiazione. In tale caso, essi ottengono la cittadinanza di entrambi i genitori.
Infine, il § 6 disciplina l’acquisizione della cittadinanza attraverso l’adozione di un minore (Annahme als Kind) da parte di un cittadino tedesco. Tale diritto si estende anche ai suoi discendenti.
La cittadinanza per naturalizzazione
La legge di riforma del 2007 ha modificato le norme riguardanti la naturalizzazione (Einbürgerung) degli stranieri residenti in Germania e ne ha semplificato le procedure.
Le disposizioni sulla naturalizzazione sono contenute principalmente nei §§ da 8 a 16, da 36 a 38, 40b e 40c della Legge sulla cittadinanza.
Per tutti coloro che non sono tedeschi per diritto di nascita, ma che vogliono diventarlo perché stabilitisi in Germania, la naturalizzazione rappresenta la via principale per poter acquisire la cittadinanza tedesca. La naturalizzazione non avviene in modo automatico, ma previa un’apposita richiesta (Antrag) da parte dell’interessato.
Nella fattispecie della naturalizzazione rientrano gli stranieri residenti stabilmente e regolarmente in Germania, i coniugi stranieri di cittadini tedeschi e i figli minori.
Ai sensi del § 10 della Legge sulla cittadinanza, uno straniero che desideri ottenere la naturalizzazione deve possedere i seguenti requisiti:
otto anni di residenza stabile e legale sul territorio federale tedesco [il termine non si applica al coniuge straniero e ai figli minori, che possono essere naturalizzati contemporaneamente al richiedente anche se risiedono legalmente in Germania da un periodo di tempo inferiore (§ 1o, comma 2), e non si interrompe per soggiorni all’estero fino a sei mesi (§ 12b, comma 1)];
il possesso della capacità di agire (minimo 16 anni), in conformità con le disposizioni contenute nell’articolo 80, comma 1, della Legge sul soggiorno, o una rappresentanza legale;
il rispetto e l’osservanza dell’ordinamento libero e democratico stabilito nella Legge fondamentale tedesca;
il diritto di soggiorno a tempo indeterminato o un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del § 4, comma 3, della Legge sulla cittadinanza o un regolare permesso di soggiorno rilasciato per uno degli scopi previsti nei §§ 16, 17, 20, 22, 23, comma 1, 23a, 24 e 25, comma da 3 a 5 della Legge sul soggiorno;
la capacità di assicurare il mantenimento proprio e dei familiari a carico, senza far ricorso a sussidi sociali (Sozialhilfe) o all’indennità di disoccupazione (Arbeitslosengeld II). Con la riforma del 2007, anche le persone al di sotto dei 23 anni che aspirano alla naturalizzazione devono provvedere al proprio sostentamento senza ricorrere ai sostegni economici previsti nel Secondo Libro del Codice sociale (Sicurezza di base per le persone in cerca di lavoro) e nel Dodicesimo Libro del Codice Sociale (Pubblica assistenza);
la rinuncia o la perdita della cittadinanza d’origine. La legge di riforma del 2007 consente, tuttavia, a tutti i cittadini dell’Unione europea e della Svizzera di conservare la propria cittadinanza d’origine (§ 12, comma 2);
l’assenza di condanne penali per aver compiuto atti contrari alla legge o di misure di correzione e di sicurezza. La riforma ha reso più rigorosi i limiti per i reati penali minori: è escluso dalla procedura di naturalizzazione chi è stato condannato ad una pena pecuniaria che superi i 90 tassi giornalieri o una pena detentiva di durata superiore ai tre mesi;
la dimostrazione di una sufficiente conoscenza della lingua tedesca;
la conoscenza dell’ordinamento sociale e giuridico tedesco nonché delle condizioni di vita in Germania a cui il candidato alla naturalizzazione deve conformarsi.
La conoscenza della lingua tedesca rappresenta una delle condizioni fondamentali per ottenere la cittadinanza e per integrarsi nel tessuto sociale e politico del Paese. La riforma del 2007 ha stabilito che, per ottenere la naturalizzazione, il candidato deve superare un esame scritto ed orale di lingua tedesca e conseguire il Zertifikat Deutsch, equivalente al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle Lingue (per i minori fino a 16 anni è sufficiente una conoscenza della lingua adeguata alla loro età). Sono escluse da tale obbligo le persone impedite da malattie fisiche o mentali.
Il § 10, comma 3 della Legge sulla cittadinanza prevede la possibilità, per gli stranieri che abbiano frequentato e superato con successo un corso di integrazione (Integrationskurs) certificato dall’Ufficio federale per la migrazione e i profughi (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge), di ridurre di un anno (da otto a sette) il periodo minimo di soggiorno richiesto per ottenere la naturalizzazione.
Infine, a partire dal 1 settembre 2008 è obbligatorio dimostrare di conoscere l’ordinamento sociale e giuridico tedesco nonché le condizioni di vita in Germania attraverso il superamento di un test di naturalizzazione (Einbürgerungstest), dal quale sono comunque esonerate le persone impedite da malattie fisiche o mentali. Per la preparazione dell’esame sono messi a disposizione corsi di naturalizzazione (Einbürgerungskurse) la cui partecipazione, tuttavia, non è obbligatoria (§ 10, comma 5).
Le disposizioni relative alla naturalizzazione degli stranieri si applicano anche nel caso di matrimonio o di convivenza registrata (Lebenspartnerschaft) con cittadini tedeschi, fattispecie detta della “naturalizzazione dovuta” (Soll-Einbürgerungo In-der-Regel Einbürgerung) regolata dal § 9. La naturalizzazione è concessa, nel rispetto delle condizioni previste al § 8, qualora si sia persa o si rinunci alla cittadinanza d’origine e si dimostri la conoscenza delle condizioni di vita in Germania nonché della lingua tedesca. Anche i figli minori dei coniugi o dei conviventi registrati stranieri possono essere naturalizzati. In questo caso, il periodo di soggiorno richiesto per presentare la relativa richiesta è ridotto da otto a tre anni, mentre la durata del matrimonio o della convivenza registrata deve essere di almeno due anni.
Per coloro ai quali viene riconosciuto il diritto di asilo ai sensi dell’art. 16a della Legge fondamentale, per i rifugiati ufficialmente riconosciuti in base alla Convenzione di Ginevra e per gli apolidi la procedura è più breve, essendo sufficienti sei anni di soggiorno per ottenere la cittadinanza.
I §§ 13 e 14 della Legge sulla cittadinanza riguardano altre due fattispecie di“naturalizzazione discrezionale” (Kann-Einbürgerungo Ermessenseinbürgerung). Si tratta, rispettivamente, della naturalizzazione di ex cittadini tedeschi che risiedono abitualmente all’estero e dei loro figli minori legittimi e adottivi, e della naturalizzazione di cittadini stranieri che vivono all’estero e mantengono legami particolari con la Germania, tali da giustificarne la naturalizzazione.
Le domande di naturalizzazione possono essere presentate alle competenti autorità locali dopo il compimento del sedicesimo anno di età.
In base al § 38, comma 2, della Legge sulla cittadinanza è richiesta una tassa di naturalizzazione (Gebühr) di 255 euro. Per i figli minori che non sono economicamente indipendenti l’importo è di 51 euro.
Al formulario, predisposto dalle autorità locali per la richiesta di naturalizzazione, devono essere allegati i seguenti documenti: una foto formato tessera, il passaporto con il permesso di soggiorno, il certificato di nascita, il certificato di matrimonio, se è richiesta anche la naturalizzazione del coniuge, un documento che indichi lo stipendio percepito (Verdienstbescheinigung) ed eventualmente un certificato del datore di lavoro, e per ultimo un certificato di un istituto (legalmente riconosciuto) che attesti le competenze linguistiche.
Infine, con la Legge di modifica della legge sulla cittadinanza (Gesetz zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes) del 5 febbraio 2009, è stata introdotta la possibilità di revocare o annullare la naturalizzazione o l’autorizzazione a conservare la cittadinanza tedesca qualora l’atto amministrativo sia stato ottenuto attraverso l’inganno, la minaccia o la corruzione o mediante il rilascio di informazioni false o incomplete. Ai sensi del nuovo § 35 la revoca, che ha effetto retroattivo, può aver luogo fino alla scadenza del quinto anno dalla notificazione dell’avvenuta naturalizzazione o dal rilascio dell’autorizzazione al mantenimento della cittadinanza tedesca. In base alle nuove disposizioni, è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chi, allo scopo di ottenere la naturalizzazione per sé o per un altro soggetto, fornisce false o incomplete informazioni. Inoltre, nel valutare gli effetti dell’atto amministrativo di accettata contestazione della paternità su un figlio minore ai fini della revoca della cittadinanza tedesca, il legislatore ha stabilito che tale perdita non si verifica qualora il figlio abbia superato il quinto anno di età. Diversamente, per i figli al di sotto dei cinque anni la revoca è autorizzata poiché il minore, data la sua giovane età, non ha ancora sviluppato la consapevolezza della propria cittadinanza e, dunque, non viene violato il principio sancito all’articolo 16, comma 1, della Legge fondamentale.
La cittadinanza doppia o plurima
Nella normativa vigente resta valido il principio generale per cui non è ammessa la cittadinanza doppia o plurima (Vermeidung von Doppelter Staatsangehörigkeit - Mehrstaatigkeit). Coloro che intendono acquisire la cittadinanza tedesca attraverso la naturalizzazione devono, quindi, rinunciare a quella d’origine.
Esistono, tuttavia, delle circostanze, previste al § 12 della Legge sulla cittadinanza, che rappresentano un’eccezione alla regola generale, giustificate dal fatto che talvolta non è possibile rinunciare alla propria nazionalità, perché l’ordinamento del Paese di origine non lo prevede o perché lo Stato straniero regolarmente respinge le richieste(5) . La legge prevede alcune eccezioni anche nel caso di persone molto anziane, di profughi e rifugiati politici e qualora la rinuncia comporti il versamento di tasse particolarmente elevate o determini l’insorgenza di gravi pregiudizi di natura economica o patrimoniale. Inoltre, a partire dal 28 agosto 2007, la rinuncia alla nazionalità d’origine non è necessaria se il richiedente è un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, della Svizzera o di un altro Stato con il quale la Repubblica federale tedesca ha stipulato una convenzione di diritto internazionale (§ 12, commi 2 e 3). Sempre sulla base delle misure introdotte nel 2007, anche i cittadini tedeschi non perdono automaticamente la loro cittadinanza qualora acquisiscano quella di uno Stato membro dell’Unione europea, della Svizzera o di un altro Stato con il quale la Repubblica federale tedesca ha stipulato una convenzione di diritto internazionale (§ 25, comma 1).
I cittadini tedeschi che desiderino ottenere la cittadinanza di un altro Stato senza perdere quella del Paese di origine possono richiedere la cosiddetta autorizzazione al mantenimento della cittadinanza tedesca (Beibehaltungsgenehmigung) che può essere concessa a discrezione dalle competenti autorità nazionali dopo aver ponderato gli interessi pubblici e privati (§ 25, comma 2).
5) Il Ministero federale dell’interno, in collaborazione con il Ministero federale degli affari esteri, elabora periodicamente una lista dei paesi che non consentono la rinuncia alla cittadinanza. Attualmente, sono l’Afghanistan, l’Algeria, l’Eritrea, l’Iran, Cuba, il Libano, il Marocco, la Siria e la Tunisia.