Legislatura 17ª - Dossier n. 26 DE

La posizione comune 2008/944/PESC su norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari

La posizione comune 2008/944/PESC dell’Unione europea sulle esportazioni di armi, adottata dal Consiglio dell’UE dell’8 dicembre 2008, stabilisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari(4) , con l’obiettivo di rafforzare la convergenza delle politiche degli Stati membri dell'UE in materia di controllo delle esportazioni di armi, essendo in ultima analisi tali esportazioni di competenza nazionale.

La posizione comune 2008/944/PESC è l’unico accordo regionale in materia di esportazioni di armi convenzionali giuridicamente vincolante.

La posizione comune 2008/944/PESC definisce otto criteri comuni (norme minime) che devono essere presi in considerazione dagli Stati membri al momento di valutare le domande di licenza d'esportazione di tecnologia e attrezzature militari:

  1. il rispetto degli obblighi e degli impegni internazionali degli Stati membri dell'UE, in particolare delle sanzioni (compreso l'embargo sulle armi), degli accordi internazionali, degli accordi concernenti la non proliferazione, nonché degli altri obblighi internazionali;
  2. il rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale da parte del paese destinatario;
  3. la situazione interna del paese destinatario. Gli Stati membri rifiutano licenze di esportazione di tecnologia o attrezzature militari che provochino o prolunghino conflitti armati o aggravino tensioni o conflitti in corso nel paese di destinazione finale;
  4. i rischi alla pace, alla sicurezza e alla stabilità regionali. Gli stati membri rifiutano licenze di esportazioni. Gli Stati membri rifiutano licenze di esportazione qualora esista un rischio evidente che il destinatario previsto utilizzi la tecnologia o le attrezzature militari da esportare a fini di aggressione contro un altro paese o per far valere con la forza una rivendicazione territoriale;
  5. la sicurezza nazionale degli Stati membri e dei paesi amici e alleati;
  6. il comportamento del paese acquirente nei confronti della comunità internazionale, compresa la sua posizione in materia di terrorismo, natura delle sue alleanze e rispetto del diritto internazionale;
  7. il rischio di sviamento nel paese acquirente verso utilizzatori finali o una destinazione finale non autorizzati;
  8. la compatibilità delle esportazioni di armi con la capacità tecnica ed economica del paese destinatario, tenendo conto che gli Stati dovrebbero essere in grado di soddisfare le loro esigenze in materia di sicurezza e difesa con una diversione minima di risorse umane ed economiche per gli armamenti.

La posizione comune lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di applicare politiche nazionali più restrittive.

Inoltre, definisce il campo di applicazione dei prodotti controllati, attraverso un elenco comune delle attrezzature militari dell'UE che viene regolarmente aggiornato. In esso figurano 22 categorie di armi, munizioni, attrezzature militari e tecnologie(5) .

La posizione comune stabilisce, infine, meccanismi per lo scambio di informazioni sulle licenze di esportazione di armi e sulle esportazioni effettive (compreso il loro valore finanziario); essa stabilisce altresì l'obbligo di comunicare il rifiuto delle licenze e di avviare consultazioni bilaterali nel caso in cui uno Stato membro intenda autorizzare una licenza di esportazione "sostanzialmente identica" a una già rifiutata da un altro Stato membro.

Nel 2011 il Gruppo “Esportazioni di armi convenzionali” (COARM) preparatorio dei lavori del Consiglio dell’UE ha anche creato un sistema di scambio di informazioni tra l'UE e i paesi terzi che si sono uniformati alla posizione comune.

A norma della posizione comune, gli Stati membri dell'UE sono tenuti a trasmettere in via riservata agli altri Stati membri relazioni nazionali sulle loro esportazioni di armi.

Inoltre, devono fornire informazioni ai fini della relazione annuale dell'UE sulle esportazioni di armi (che è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’UE a partire dal 1999 (vedi infra).

Le disposizioni della posizione comune sono attuate in conformità del manuale per l'uso messo a punto dal gruppo di lavoro COARM del Consiglio(6) .


4) La posizione comune sostituisce il precedente il codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi che era stato adottato dal Consiglio dell’UE 8 giugno 1998.

5) L’elenco rispetta l’intesa di Wassenaar, un regime volontario di controllo delle esportazioni di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso.

6) Il manuale è stato da ultimo modificato nel luglio 2015, in particolare inserendo gli orientamenti previsti dal Trattato sul commercio delle armi e prevedendo lo sviluppo di un sistema informatico per la condivisione delle informazioni concernenti i rifiuti di esportazioni di armi.

La revisione della Posizione Comune 2008/944/PESC

La revisione della posizione comune era prevista dopo tre anni dalla sua adozione. Il gruppo di lavoro COARM, che ha condotto la revisione nel 2012, ha ritenuto di non proporre modifiche in quanto ancora adeguatamente funzionale agli obiettivi fissati dal Consiglio dell’UE. Ha rilevato, tuttavia, che era necessario migliorare taluni aspetti, quali gli orientamenti in materia di attuazione dei criteri comuni, il perfezionamento dello scambio di informazioni e il potenziamento del meccanismo di notifica delle decisioni di rifiuto e di consultazione, nonché assicurare la compatibilità tra l’ATT e la PC.

Il 20 luglio 2015, il Consiglio dell’UE ha adottato nuove conclusioni sulla revisione della posizione comune 2008/944/ e sull'attuazione del trattato sul commercio delle armi nelle quali ha riaffermato il proprio impegno a favore dell'attuazione rigorosa ed effettiva da parte degli Stati membri dell'UE del Trattato sul commercio delle armi, entrato in vigore il 24 dicembre 2014 ed ha previsto che la prossima revisione della posizione comune 2008/944/PESC avvenga nel 2018.

La posizione del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo ha approvato, il 17 dicembre 2015, una risoluzione sull’applicazione della posizione comune 2008/944/PESC in materia di esportazione di armi,(7) nella quale, in particolare:

sottolinea che i controlli sulle esportazioni di armi costituiscono parte integrante della politica estera e di sicurezza dell'UE e devono ispirarsi ai principi sanciti dall'articolo 21 TUE, in particolare la promozione della democrazia e dello Stato di diritto e il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale;

critica le frequenti violazioni degli otto criteri da parte di vari Stati membri e deplora che non esistano meccanismi per sanzionarne la violazione da parte di uno Stato membro;

invita gli Stati membri a includere nella posizione comune un meccanismo di sospensione automatica di licenze di esportazione di armi in paesi contro i quali è stato emesso un embargo europeo sulle armi successivamente alla concessione della licenza per l'esportazione;

esprime preoccupazione per la possibilità di aggirare i controlli attraverso la produzione su licenza in paesi terzi o attraverso controllate all'estero di società con sede nell'UE;

propone di cambiare il formato della relazione annuale e attraverso una banca dati on line pubblica, interattiva e consultabile;

chiede che il controllo parlamentare sia potenziato a livello sia nazionale che europeo attraverso relazioni annuali ai Parlamenti;

ritiene che gli sviluppi tecnologici rendano sempre più difficile distinguere tra puro uso militare e puro uso civile, e che pertanto dovrebbe prestarsi particolare attenzione ai "beni a duplice impiego" (Dual Use List) alla luce dell'Intesa di Wassenaar;

deplora il fatto che talune imprese europee e internazionali che vendono tecnologie a duplice uso, cooperino attivamente con regimi le cui azioni violano i diritti umani e sollecita la Commissione europea a escludere tali imprese dalle procedure di aggiudicazione degli appalti UE, dai finanziamenti alla ricerca.

Si segnala che nella iniziale proposta di risoluzione, allegata alla relazione presentata dal relatore Bodil Valero, si invitavano gli Stati membri a sostenere la creazione di un'autorità europea indipendente per il controllo delle armi (EACA) sotto l'egida dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, abilitata ed emettere un parere agli Stati membri che intendano concedere una licenza negata da almeno un altro Stato membro. Tale proposta è stata poi respinta nel corso della votazione della proposta di risoluzione in Assemblea plenaria.


7) In precedenza sull’argomento aveva approvato risoluzione nel 1998, 2008 e 2013, nelle quali chiedeva in particolare una maggiore trasparenza nel criteri comuni.