Legislatura 17ª - Dossier n. 31 1

Introduzione


Lo schema di decreto legislativo n. 184-bis riguarda la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23, che ha conferito una delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

La legge, che persegue l’obiettivo della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti (articolo 16), si compone di 16 articoli concernenti: i princìpi generali e le procedure di delega (art. 1); la revisione del catasto dei fabbricati (art. 2); le norme per la stima e il monitoraggio dell’evasione e il riordino dell’erosione fiscale (artt. 3 e 4); la disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale (art. 5); la cooperazione rafforzata tra l’amministrazione finanziaria e le imprese, con particolare riguardo al tutoraggio, alla semplificazione fiscale e alla revisione del sistema sanzionatorio (artt. 6-8); il rafforzamento dell’attività conoscitiva e di controllo (art. 9); la revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali (art. 10); la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché la razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa e delle imposte indirette (artt. 11-13); la disciplina dei giochi pubblici (art. 14); le nuove forme di fiscalità ambientale (art. 15).

In particolare, per quanto riguarda lo schema in esame, l’articolo 6, comma 6, della legge n. 23 del 2014 delega il Governo a introdurre disposizioni per la revisione generale della disciplina degli interpelli, secondo i seguenti criteri direttivi:

  • garantire una maggiore omogeneità, anche ai fini della tutela giurisdizionale;
  • assicurare una maggiore tempestività nella redazione dei pareri;
  • procedere all'eliminazione delle forme di interpello obbligatorio nei casi in cui non producano benefìci ma solo aggravi per i contribuenti e per l'amministrazione.

L’articolo 10 della legge contiene invece una delega per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, da perseguire sia mediante la razionalizzazione dell'istituto della conciliazione nel processo tributario, anche in un’ottica di deflazione del contenzioso, sia tramite l’incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria.

Quanto alla procedura per l’emanazione dei decreti legislativi attuativi, la legge delega prevede che le Commissioni parlamentari competenti hanno 30 giorni (prorogabili di altri 20) per l’espressione del parere, trascorsi i quali il provvedimento può essere comunque adottato.

Inoltre, prevede una procedura rafforzata analoga a quella prevista per i decreti attuativi della legge sul federalismo fiscale: qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo è tenuto a trasmettere nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modifiche, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.

Sullo schema di decreto legislativo n. 184, concernente la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, oltre alla Commissione Bilancio della Camera dei deputati per i profili di carattere finanziario (parere favorevole espresso il 29 luglio 2015), hanno espresso il parere di competenza, il 5 agosto 2015, le Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera dei deputati (parere favorevole con condizioni e osservazioni).

Nella stessa data ha espresso il parere di competenza la Commissione Finanze e tesoro del Senato della Repubblica (parere favorevole con condizione e osservazioni).

Il Governo, ritenendo di non accogliere integralmente tali pareri, ha quindi trasmesso nuovamente lo schema di decreto legislativo (n. 184-bis) alle Camere per l’espressione del secondo parere.

Il presente dossier, nell’illustrare il contenuto del nuovo schema di decreto, indica in particolare le modificazioni apportate rispetto al precedente provvedimento in accoglimento dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari nonché le disposizioni rispetto alle quali il Governo non ha ritenuto di recepire tali pareri.

Schede di lettura

TITOLO I:
Revisione della disciplina degli interpelli
(Articoli da 1 a 8)

Come già ricordato, lo schema di decreto in esame introduce, all’articolo 1, una disciplina complessiva dell’interpello in attuazione dell’articolo 6, comma 6, della legge n. 23 del 2014, che delega il Governo a introdurre disposizioni per la revisione generale della disciplina degli interpelli, secondo i seguenti criteri direttivi:

  • garantire una maggiore omogeneità, anche ai fini della tutela giurisdizionale;
  • assicurare una maggiore tempestività nella redazione dei pareri;
  • procedere all'eliminazione delle forme di interpello obbligatorio nei casi in cui non producano benefìci ma solo aggravi per i contribuenti e per l'amministrazione.

Tale misura si colloca nell’ambito delle norme volte a semplificare i rapporti tra fisco e contribuente, favorire l'adesione spontanea all'obbligazione tributaria e costruire un migliore rapporto tra fisco e contribuenti attraverso forme di comunicazione e cooperazione rafforzata (articolo 6 della legge delega).

La nuova disciplina dell’interpello è introdotta modificando l’articolo 11 dello Statuto del contribuente e contempla quattro diverse tipologie di interpello.

In accoglimento delle osservazioni di cui alla lettera a) del parere reso dalla 6 Commissione Finanze del Senato e alla lettera a) del parere reso dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera sono state unificate le originarie prima e seconda tipologia di interpelli (ordinario e qualificatorio):

  • ordinario (comma 1, lettera a)), riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni ovvero sulla corretta qualificazione di fattispecie, e non siano comunque attivabili le procedure relative all’accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e all’interpello sui nuovi investimenti, introdotte – rispettivamente – dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo sull’internazionalizzazione, approvato in via definitiva e in corso di pubblicazione;
  • probatorio (comma 1, lettera b)), concernente la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti;
  • antiabuso (comma 1, lettera c)), sull'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie;
  • disapplicativo (comma 2), per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. Tale ultima tipologia è di carattere obbligatorio, ferma restando la possibilità per il contribuente, qualora non sia stata resa risposta favorevole, di fornire la richiesta dimostrazione anche nelle successive fasi dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

Non sono state accolte le osservazioni di cui alla lettera a) del parere reso dalla 6^ Commissione Finanze del Senato e alla lettera b) del parere reso dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera, riguardanti la specificazione di alcune fattispecie definibili con l’interpello ordinario, in quanto, secondo il Governo, una elencazione puntuale e dettagliata rischierebbe di ingenerare il convincimento di una applicazione limitata ai casi contemplati, laddove l’intenzione del legislatore appare quella di introdurre uno strumento di dialogo generale.

Non sono state accolte le osservazioni di cui alla lettera a) del parere reso dalla 6^ Commissione Finanze del Senato e alla lettera c) del parere reso dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera, riguardanti l’accorpamento nell’interpello ordinario anche dell’interpello anti-abuso, in considerazione dell’introduzione nell’ordinamento di una disposizione sull’abuso del diritto (ai sensi del D.Lgs. 128 del 2015). Il Governo non ritiene inoltre compatibile con questa figura di interpello la più breve tempistica degli interpelli ordinari.

Non sono state accolte le osservazioni di cui alla lettera a) del parere reso dalla 6^ Commissione Finanze del Senato e alle lettere d), e) ed f) del parere reso dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera, riguardanti alcune modifiche della disciplina dell’interpello disapplicativo, volte – tra l’altro - a non consentire al contribuente di disapplicare le norme antielusive in mancanza dell’esperimento della procedura di interpello. Al riguardo il Governo ha ritenuto di realizzare la tendenziale riduzione delle forme di interpello obbligatorie prevista dalla legge delega trasformando alcune fattispecie in facoltative.

La risposta dell’amministrazione

L'amministrazione risponde alle istanze sull’interpello ordinario (lettere a)) entro novanta giorni e a quelle sull’interpello probatorio, antiabuso e disapplicativo (lettere b) e c) e comma 2) nel termine di centoventi giorni (articolo 1, comma 3).

La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente.

Gli atti - anche a contenuto impositivo o sanzionatorio - difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente, riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell’amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri.

Condizioni di incertezza

Il comma 4 è volto a chiarire la definizione delle condizioni di obiettiva incertezza, peraltro già presente nell’ordinamento; in particolare, tale condizione non ricorre quando l'amministrazione ha fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati - principalmente circolari o risoluzioni - come previsto dall'articolo 5, comma 2, dello Statuto del contribuente.

Al riguardo si segnala che l’articolo 10 dello Statuto del contribuente prevede, al comma 3, la non irrogazione delle sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

Si ricorda che, in relazione alle procedure di interpello, già il decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 5, dello Statuto del contribuente, prevede una definizione pressoché identica a quella contenuta nel comma 4 in commento. La norma dispone, inoltre, che l'amministrazione finanziaria deve comunque comunicare al contribuente, l'eventuale inammissibilità dell'istanza con indicazione della circolare, risoluzione, istruzione o nota contenente la soluzione interpretativa richiesta.

Inoltre, l’articolo 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997 in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie contiene, al comma 2, una specifica causa di non punibilità della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.

Effetti

La presentazione delle istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione (comma 5).

Pubblicazione

Ai sensi del comma 6, l'amministrazione provvede alla pubblicazione delle risposte rese mediante la forma di circolare o di risoluzione nei seguenti casi:

  • un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro;
  • il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali;
  • siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici;
  • ritenga di interesse generale il chiarimento fornito.

Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

Legittimazione e presupposti

L’articolo 2 stabilisce che possono presentare istanza di interpello i contribuenti, anche non residenti, i sostituti e i responsabili d’imposta (comma 1). L'istanza deve essere presentata prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari (comma 2).

Contenuto delle istanze

Ai sensi dell’articolo 3, l'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere i seguenti elementi:

a)i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;

b)l'indicazione del tipo di istanza fra quelle illustrate;

c)la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;

d)le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;

e)l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;

f)l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante;

g)la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale.

Inoltre, all'istanza è allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta, ivi inclusi eventuali pareri concernenti accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente (comma 2).

Non è stata accolta l’osservazione di cui alla lettera b) del parere reso dalla 6 Commissione Finanze del Senato, riguardante la possibilità che i predetti pareri tecnici possano essere resi anche da “soggetti qualificati”, in quanto il Governo ha ritenuto che il parere tecnico, per costituire fondamento del parere fiscale, deve provenire dall’ufficio competente in materia.

Regolarizzazione

Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, l’amministrazione, nei casi in cui le istanze siano carenti di alcuni requisiti, invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. Si tratta in particolare, dei seguenti requisiti:

  • l'indicazione del tipo di istanza;
  • le disposizioni oggetto dell’istanza;
  • l'esposizione della soluzione proposta;
  • l'indicazione del domicilio e dei recapiti;
  • la sottoscrizione dell'istanza.

In tal caso, i termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Istruttoria dell'interpello

L’articolo 4 prevede che l'amministrazione chieda - una sola volta - l’integrazione della documentazione presentata, qualora non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati.

E’ stata accolta l’osservazione di cui alla lettera c) del parere della 6 Commissione Finanze del Senato, volta a rendere la richiesta di integrazione della documentazione ritenuta carente dall’amministrazione obbligatoria anziché facoltativa.

In tal caso il parere è reso entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione integrativa (comma 1).

E’ stata accolta la condizione di cui al punto 1 del parere delle Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera, volta a prevedere, per tutte le tipologie di interpello, un unico termine di 60 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa entro il quale l’Amministrazione Finanziaria è tenuta a rendere il parere.

Ai sensi del comma 2, la mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza; resta ferma la possibilità di presentare una nuova istanza.

Inammissibilità delle istanze

L’articolo 5 reca le seguenti cause di inammissibilità:

  • mancanza dei dati identificativi ovvero della descrizione della fattispecie;
  • mancanza della presentazione preventiva;
  • mancanza delle obiettive condizioni di incertezza;
  • questione sulla quale il contribuente ha già ricevuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
  • materie oggetto degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale o riguardanti l’interpello preventivo indirizzato alle società che effettuano nuovi investimenti - introdotti dal citato schema di decreto legislativo in materia di internazionalizzazione – ovvero riguardanti la procedura abbreviata di interpello preventivo, introdotta dallo schema di decreto legislativo sulla certezza del diritto;
  • questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
  • mancata regolarizzazione dell’istanza nei termini previsti.

Coordinamento con l'attività di accertamento e contenzioso

L’articolo 6 stabilisce che le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili, salvo le risposte relative ad interpello disapplicativo, avverso le quali può essere proposto ricorso unitamente all'atto impositivo (comma 1).

In caso di interpello disapplicativo, qualora la risposta sia resa senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice, l'atto di accertamento è preceduto, a pena di nullità, dalla notifica di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni.

La richiesta di chiarimenti è notificata dall'amministrazione entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti, ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta, e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni. L'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, anche in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al periodo precedente (comma 2).

Ai sensi del comma 3, l’amministrazione può prendere in considerazione anche la documentazione non trasmessa nel corso dell'istruttoria delle istanze di interpello, così derogando a quanto prescritto dall’articolo 32, comma 4 del D.P.R. n. 600 del 1973 in materia di accertamento e dall’articolo 52, comma 5 del D.P.R. n. 633 del 1972 in materia di IVA.

Revisione di specifiche tipologie di interpello

L’articolo 7 reca la revisione di alcune specifiche fattispecie di interpello contenute in diversi provvedimenti:

  • partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari;
  • permanenza nel regime del consolidato nazionale;
  • accesso al regime del consolidato mondiale;
  • applicazione del regime delle imprese estere controllate;
  • deducibilità dei componenti negativi derivanti da operazioni con imprese black list;
  • interposizione fittizia;
  • classificazione di spese di pubblicità, propaganda o di rappresentanza;
  • disapplicazione di disposizioni che limitano il riporto delle perdite (operazioni straordinarie e dividend washing);
  • società di comodo;
  • aiuto alla crescita economica (Ace).

Viene conseguentemente abrogata la disciplina dell’interpello antielusivo di cui alla legge n. 413 del 1991.

Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari

In particolare, il comma 1 modifica l’articolo 113 del Testo Unico delle imposte sui redditi - Tuir (D.P.R. n. 917 del 1986, testo unico delle imposte sui redditi) riguardante le partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari.

Ai sensi del nuovo comma 1 dell’articolo 113, gli enti creditizi possono quindi optare per la non applicazione del regime di esenzione delle plusvalenze (participation exemption) previsto dall’articolo 87 Tuir (in luogo della necessità di proporre un interpello preventivo come previsto dalla norma vigente) relativamente alle partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria. E’ fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di vigilanza bancaria.

L’opzione può essere esercitata quando sussistono le seguenti condizioni (già previste nella formulazione precedente della norma):

  • nel caso di acquisizione di partecipazioni per il recupero dei crediti, i motivi di convenienza rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti, le modalità ed i tempi previsti per il recupero e, ove si tratti di ·partecipazioni dirette nella società debitrice, che l'operatività di quest'ultima sarà limitata agli atti connessi con il realizzo e la valorizzazione del patrimonio (comma 2, lettera a), del nuovo articolo 113);
  • nel caso di conversione di crediti, la presunta temporaneità della situazione di difficoltà finanziaria del debitore, ragionevoli prospettive di riequilibrio economico e finanziario nel medio periodo ed una conversione economicamente conveniente rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti; inoltre il piano di risanamento deve essere predisposto da più enti creditizi o finanziari rappresentanti una quota elevata dell'esposizione debitoria dell'impresa in difficoltà (comma 2, lettera b)).

I commi 3 e 4 riproducono norme già vigenti in relazione agli effetti dell’opzione (rinuncia alla tassazione del consolidato e al regime di trasparenza fiscale ed equiparazione delle partecipazioni ai crediti estinti o convertiti).

Il contribuente che desideri acquisire preventivamente il parere dell'Agenzia sulla sussistenza delle menzionate condizioni può, tuttavia, presentare istanza di interpello probatorio (nuovo comma 5 dell’articolo 113).

L'ente creditizio che non intende applicare il regime di cui all'articolo 87 ma non ha presentato l'istanza di interpello, ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare nella dichiarazione del redditi gli elementi conoscitivi essenziali da individuare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (nuovo comma 6 dell’articolo 113).

Permanenza nel regime del consolidato nazionale

Il comma 2 interviene sulla continuazione del consolidato nazionale in presenza di determinate operazioni straordinarie, modificando l'articolo 124, comma 5, del Tuir.

La disposizione chiarisce che in caso di fusione della società o ente controllante con società o enti non inclusi nel consolidato, il consolidato può continuare ove la società o ente controllante sia in grado di dimostrare, anche dopo l'effettuazione di tali operazioni, la permanenza di tutti i requisiti previsti ai fini dell'accesso al regime.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 117 Tuir, la società o l'ente controllante e ciascuna società controllata possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo a specifiche condizioni di legge (secondo la disciplina vigente, essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione; esercitare nel territorio dello Stato un'attività d'impresa mediante una stabile organizzazione, nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna società controllata. L'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed è irrevocabile. Si rammenta che il già menzionato A.G. n. 161, in materia di internazionalizzazione delle imprese, estende ulteriormente l’ambito applicativo del consolidamento di basi imponibili).

Ai fini della continuazione del consolidato, la società o ente controllante può comunque proporre interpello probatorio all'amministrazione finanziaria (comma 2, lettera a)).

Il nuovo comma 5-bis dell'articolo 124 (introdotto dal comma 2, lettera b)) richiede alla società o ente controllante che intende continuare ad avvalersi della tassazione di gruppo ma non ha presentato l'istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva, la segnalazione di detta circostanza nella dichiarazione dei redditi.

La relazione illustrativa chiarisce che la modifica dell'articolo 124, comma 5, incide anche sull'interpretazione dell'articolo 13, comma 2, del D.M. 9 giugno 2004, attuativo della disciplina del consolidato nazionale: anche nei casi rientranti nel campo di applicazione di tale ultima disposizione (ad esempio, scissione totale della consolidante), pertanto, il consolidato potrà continuare ove la società o ente controllante sia in grado di dimostrare la permanenza di tutti i requisiti, ferma restando la possibilità, per il contribuente di interpellare l'amministrazione finanziaria.

Accesso al regime del consolidato mondiale

Il comma 3 dell’articolo 7 dello schema modifica l'articolo 132 del Tuir, eliminando l'obbligo di interpello preventivo dalle condizioni previste per l'accesso al regime del consolidato mondiale previsto dagli articoli 130 e seguenti dei Tuir.

In primo luogo, viene abrogata la lettera d-bis) del comma 2, che prevedeva l’obbligo di comunicare l'esercizio dell'opzione all'Agenzia delle entrate entro il mese successivo a quello di scadenza del termine previsto per la comunicazione della risposta all'interpello.

Il comma 3 è modificato nel senso di prevedere che al ricorrere delle condizioni previste dagli articoli 130 e seguenti, la società controllante accede al regime in commento. Al contribuente viene comunque riconosciuta la facoltà di proporre interpello probatorio al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il valido esercizio dell'opzione.

Anche per il consolidato mondiale, l'avvenuto esercizio dell'opzione deve essere comunicato all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.

Applicazione del regime delle imprese estere controllate

Il comma 4 apporta una modifica di mero coordinamento all'articolo 8, comma 1, lettera b), dello schema di decreto in materia di internazionalizzazione delle imprese, il quale inserisce nell'articolo 167 del Tuir – sulla disciplina delle imprese estere controllate - un rinvio all'interpello antielusivo previsto dall'articolo 21 della legge 413 del 1991. Tale ultima disposizione, tuttavia, è abrogata dal comma 6 dell'articolo in esame. Viene dunque previsto che l'istanza di interpello facoltativo per la disapplicazione della disciplina CFC va presentata come interpello probatorio.

Deducibilità dei componenti negativi derivanti da operazioni con imprese black list

Il comma 5 aggiunge un periodo al comma 11 dell'articolo 110 del Tuir in materia di deducibilità dei componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra l'istante e le imprese residenti o localizzate in Stati o territori black list. Attualmente, le limitazioni alla deduzione dei componenti negativi non si applicano qualora il contribuente fornisca la prova della sussistenza delle condizioni esimenti previste dalla legge mediante presentazione del cd. interpello antielusivo (articolo 21, legge n. 413 del 1991).

La presentazione dell'interpello secondo le modalità di cui al citato articolo 21 si applica, in virtù del richiamo contenuto nell'articolo 11, comma 13, della medesima legge n. 413 del 1991, alle istanze concernenti l'applicazione dell'articolo 110, commi 10 e 12, del Tuir.

La modifica introdotta chiarisce che la prova richiesta può essere fornita anche mediante interpello probatorio.

Il comma 6 abroga l'articolo 11, comma 13 e l'articolo 21 della citata legge n. 413 del 1991, contenenti la speciale disciplina dell’interpello antielusivo, da ritenersi assorbita nella generale revisione della disciplina degli interpelli operata dall'articolo 1 del decreto in esame.

Interposizione fittizia e classificazione di spese di pubblicità, propaganda o di rappresentanza

Le modifiche di cui ai commi 7 e 8 riguardano le altre ipotesi di interpello "antielusivo" ancora previste dall'ordinamento e, cioè, gli interpelli relativi all'applicazione dell'articolo 37, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 (interposizione fittizia) e dell'articolo 108 del Tuir (classificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza).

l primi hanno carattere realmente antielusivo e sono dunque riconducibili all'interpello "antiabuso" previsto dalla lettera c) del nuovo articolo 11, comma 1, dello Statuto. Di conseguenza, il comma 7 inserisce un rinvio a tale interpello nell'articolo 37 del D.P.R. n. 600 del 1973.

l secondi, invece, hanno carattere più strettamente qualificatorio e sono riconducibili all'interpello previsto dalla lettera a) del comma 1 del nuovo articolo 11 dello Statuto. Di conseguenza, il comma 8 inserisce un rinvio a tale interpello nell'articolo 108 del TUIR.

Disapplicazione di disposizioni che limitano il riporto delle perdite

I successivi commi 9, 10 e 11, introducono l’interpello disapplicativo – rispettivamente – per le seguenti fattispecie:

  • disapplicazione delle disposizioni di cui agli articoli 84 e 172 Tuir che limitano il riporto delle perdite in conseguenza dell'effettuazione di operazioni straordinarie e fusioni;
  • disapplicazione delle disposizioni di cui all’articolo 109 Tuir in materia di dividend washing.

Con l’espressione dividend washing si intende un’operazione consistente nell’acquisto di partecipazioni in prossimità della data di stacco del dividendo e nella successiva cessione dei titoli dopo l’incasso degli utili. Si tratta in sostanza di un arbitraggio fiscale da parte di contribuenti che, volendo minimizzare il carico impositivo, potrebbero incassare i dividendi esclusi da imposizione e poi realizzare plusavalenze esenti e minusvalenze fiscalmente deducibili.

Società di comodo

Il comma 12 interviene suIla disciplina delle società di comodo inserendo un rinvio espresso all'interpello probatorio.

Per le società e gli enti non operativi ai sensi dell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1994, n. 724, infatti, l'accesso al regime ordinario di tassazione è subordinato alla sussistenza delle situazioni oggettive che, ai sensi del comma 4-bis del citato articolo 30, hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi, nonché del reddito determinati presuntivamente ai sensi del medesimo articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Viene, inoltre, chiarito che la presentazione della relativa istanza non costituisce un onere per il contribuente che non ritiene di dover applicare la disciplina in esame ma è in ogni caso facoltativa; tuttavia, il contribuente che ritiene sussistenti le condizioni per l'accesso al regime ordinario di tassazione ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal medesimo comma ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi (nuovo comma 4-quater dell’articolo 30).

Aiuto alla crescita economica (Ace)

Il comma 13 interviene sul regime di aiuto alla crescita economica (Ace) di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, consentendo al contribuente di presentare un interpello probatorio al fine di dimostrare che le operazioni effettuate non comportano duplicazioni del beneficio concesso.

Le operazioni richiamate sono quelle che comportano le limitazioni all'operatività del regime previste dalle disposizioni antielusive contenute nel D.M. 14 marzo 2012, emanato in attuazione del comma 8 del citato articolo 1.

Il contribuente che ha effettuato le richiamate operazioni e intende fruire pienamente del beneficio ACE ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve indicare separatamente nella dichiarazione dei redditi gli elementi conoscitivi da individuarsi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Gli interventi di cui ai commi 14, 15 e 16, infine, sono volti a coordinare la nuova disciplina dell'interpello con le previsioni dei citati schemi di decreto legislativi sulla certezza del diritto e sull’internazionalizzazione.

In particolare, il comma 14 armonizza la formulazione dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 128 del 2015 sulla certezza del diritto, che prevede la disapplicazione delle disposizioni antielusive specifiche, con la disciplina dell’interpello disapplicativo. In entrambe le disposizioni risulta così esplicitata la possibilità riconosciuta al contribuente di fornire la dimostrazione in ordine alla disapplicazione delle disposizioni antielusive specifiche, non solo in sede di interpello preventivo, ma anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

Il comma 15 sostituisce il comma 5 del nuovo articolo 10-bis dello Statuto del contribuente, introdotto dal medesimo decreto legislativo, prevedendo che l'interpello finalizzato a conoscere se le operazioni effettuate costituiscono fattispecie di abuso del diritto è presentato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) del medesimo Statuto (interpello antiabuso).

Il comma 16, infine, integra l'articolo 14, comma 11, dello schema sull’internazionalizzazione, che ha introdotto l’articolo 168-ter Tuir (Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti), per chiarire che l'istanza per interpellare l'Agenzia delle entrate in merito all'esistenza di una stabile organizzazione estera del contribuente va presentata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) del medesimo Statuto (interpello qualificatorio).

L'articolo 8 reca norme di carattere procedurale.

Il comma 1 demanda a provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali le modalità di presentazione delle istanze, gli uffici delle Agenzie competenti alla ricezione ed alla risposta, le modalità di comunicazione delle risposte stesse nonché ogni altra eventuale regola concernente la procedura.

Per ciò che concerne gli enti territoriali, ai commi 2 e 3, si prevede che:

  • le regioni a statuto ordinario regolano la materia in attuazione delle disposizioni contenute nello schema in esame;
  • le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello schema, ad adeguare i rispettivi ordinamenti;
  • gli enti locali provvedono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi illustrati.

Infine, al comma 4, si prevede che alle istanze di interpello presentate prima dell'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 restano applicabili le disposizioni procedurali in vigore al momento della presentazione dell'istanza.


Articolo 9
(Revisione del contenzioso tributario)

L’articolo 9 reca numerose modifiche alla disciplina del contenzioso tributario, a tal fine novellando il decreto legislativo n. 546 del 1992, nel quale è disciplinato il processo tributario.

Al riguardo si rileva preliminarmente che verranno più diffusamente illustrate le disposizioni modificate rispetto all’A.G. n. 184, ovvero oggetto di rilievi da parte delle Commissioni parlamentari competenti.

Per le disposizioni non modificate dallo schema in esame sarà data una panoramica sintetica, ovvero ne sarà indicato il solo oggetto; si rinvia al dossier n. 189 del 22 luglio 2015, relativo all’A.G. n. 184, per una più compiuta illustrazione.

Oggetto della giurisdizione tributaria

L’articolo 9, comma 1, modifica in più punti l’articolo 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, che definisce l’oggetto della giurisdizione tributaria: in particolare si chiarisce che non sono di competenza del giudice tributario le controversie relative all’obbligo di corresponsione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - COSAP e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue.

Qualifica di parte processuale

L’articolo 9, comma 1, lettera c) sostituisce integralmente l’articolo 10 del richiamato D.Lgs. n. 546 del 1992, al fine di chiarire a quali soggetti spetta la qualifica di parte nel processo tributario, tra l’altro aggiornando le diciture contenute nell’attuale norma alle modifiche intervenute nel tempo all’articolazione amministrativa degli uffici dell’amministrazione finanziaria.

Capacità di stare in giudizio

Con l’articolo 9, comma 1, lettera d) dello schema in esame sono apportate modifiche alle norme in materia di capacità di stare in giudizio, contenute nell’articolo 11 del richiamato D.Lgs. n. 546 del 1992. Anche in tal caso le disposizioni sono aggiornate alle nuove articolazioni funzionali dell’amministrazione finanziaria.

Assistenza tecnica nel processo tributario

Con l’articolo 9, comma 1, lettera e) dello schema sono apportate modifiche alla disciplina in materia di assistenza tecnica nel processo tributario, contenute nell’articolo 12 del richiamato D.Lgs. n. 546 del 1992, che viene integralmente sostituito.

In particolare, le norme individuano (novellati commi 3, 5 e 6 del richiamato articolo 12 del D.Lgs. 546 del 1992) i soggetti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, operando una differenziazione tra:

  • soggetti che possono assistere i contribuenti nella generalità delle controversie.

Al riguardo si rileva che è stata accolta la condizione n. 2 espressa nel parere reso dalle Commissioni II e VI della Camera dei deputati, di contenuto analogo alla seconda parte dell’osservazione di cui alla lettera d), terzo punto, del parere reso dalla Commissione 6^ del Senato. E’ stato precisato dunque che l’assistenza tecnica spetta ai soggetti iscritti nella sezione “A” commercialisti dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in luogo della mera menzione (contenuta nell’A.G. n. 184) dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

A parere delle Commissioni, la precedente formulazione avrebbe ingiustificatamente escluso dal novero dei soggetti abilitati i ragionieri commercialisti, includendovi invece gli esperti contabili che, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 139 del 2005, recante la Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, non sono legittimati all’assistenza ed alla rappresentanza dinanzi agli organi della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo n. 545 del 1992.

Non è stata accolta la prima parte dell’osservazione di cui alla lettera d), terzo punto, del parere reso dalla Commissione 6^ del Senato, nella parte in cui propone di inserire nei soggetti abilitati anche i “tributaristi” di cui alla legge n. 4 del 2013.

In proposito il Governo, nella Relazione illustrativa, ha ritenuto che tali soggetti non risultano iscritti ad ordini o collegi professionali, ma costituiscono autonome associazioni professionali rappresentative di tipo privatistico. La limitazione delle categorie abilitate all’assistenza in giudizio troverebbe giustificazione nell’esigenza di tutela del contribuente, da assicurare attraverso la previsione di requisiti professionali per l’abilitazione alla difesa.

Accanto ai predetti soggetti iscritti nella sezione A dell’Albo dei commercialisti e degli esperti contabili, per la generalità delle controversie l’assistenza tecnica spetta ad avvocati e consulenti del lavoro, ovvero agli impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto dell'amministrazione finanziaria debitamente autorizzati dal MEF;

  • soggetti abilitati alla difesa con riguardo a controversie aventi ad oggetto materie specifiche, ossia quelli già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di apposito titolo di studio, limitatamente alle materie concernenti alcune imposte; gli ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari per le controversie afferenti alla materia catastale; gli spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo, per le controversie relative ai tributi doganali.
  • soggetti che possono assistere esclusivamente alcune categorie di contribuenti. Si tratta di: funzionari delle associazioni di categoria a specifiche condizioni di legge; dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e dipendenti delle imprese, o delle loro controllate, limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso di adeguato titolo di studio e professionale. Con un elemento di novità rispetto al passato, le norme proposte inseriscono tra i soggetti abilitati anche i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) e delle relative società di servizi, purché in possesso di adeguato titolo di studio o professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza (ad es. rettifica della detrazione di spese mediche esposte in dichiarazione compilata e trasmessa dal CAF).

Spese di giudizio

Con l’articolo 9, comma 1, lettera f) viene modificato l’articolo 15 del richiamato D.Lgs. n. 546 del 1992 in materia di spese di giudizio, con lo scopo di rafforzare il principio in base al quale le spese del giudizio tributario seguono la soccombenza, in ottemperanza alle prescrizioni della legge delega.

In particolare, si mantiene la previsione per la quale è la parte soccombente quella condannata a rimborsare le spese del giudizio liquidate con la sentenza. Viene espunta la norma che consente alla commissione tributaria di dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, subordinando tale possibilità a specifiche condizioni.

Non è stata accolta la condizione n. 3 espressa nel parere reso dalle Commissioni II e VI della Camera dei deputati, di contenuto analogo all’osservazione di cui alla lettera d), quarto punto, del parere reso dalla Commissione 6^ del Senato, che propone di richiamare integralmente le norme del codice civile (articolo 96 c.p.c.) in materia di lite temeraria, anziché inserire una disposizione autonoma che ne riproduca il solo primo comma.

Nella formulazione antecedente contenuta nell’A.G. n. 184, l’introdotto comma 2-bis dell'articolo 15 riproduceva il primo comma dell’articolo 96 c.p.c., ai sensi del quale nel caso in cui una parte abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, la commissione tributaria la condanna, su istanza dell'altra parte, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni liquidati, anche d'ufficio nella sentenza.

Le Commissioni della Camera al riguardo sottolineano che in base alla giurisprudenza della Cassazione nel processo tributario trova applicazione l’intero articolo 96 del codice di procedura civile; la norma delegata riproduce solo il primo comma di tale articolo, sottraendo al giudice tributario dunque il potere di applicare il secondo ed il terzo comma.

Nella nuova formulazione del comma 2-bis ci si limita a rinviare al richiamato articolo 96, comma primo del codice di procedure civile, confermandone dunque la limitata applicabilità al processo tributario.

La Relazione illustrativa al riguardo ritiene che un richiamo integrale all’articolo 96 potrebbe introdurre – con specifico riferimento al comma 2 del predetto articolo 96 - un una responsabilità processuale imputabile di fatto alla sola parte pubblica, configurabile quando la stessa agisca senza la normale prudenza (colpa lieve).

Ai sensi del richiamato comma 2 dell’articolo 96 c.p.c., se il giudice tributario accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza.

Il nuovo comma 2-ter dell'articolo 15 specifica la composizione delle spese di giudizio. Il nuovo comma 2-quater stabilisce che la statuizione sulle spese di lite deve essere contenuta anche nell'ordinanza con cui il giudice definisce la fase cautelare del giudizio. Con il nuovo comma 2-quinquies dell'articolo 15 sono confermati i principi vigenti sui compensi spettanti agli incaricati dell'assistenza tecnica.

Si conferma anche la disciplina della liquidazione delle spese a favore degli enti impositori, degli agenti della riscossione e soggetti concessionari della riscossione. Con una disposizione di favore per il contribuente, si prevede che la riscossione delle somme liquidate a favore di tutti gli enti impositori, nonché degli agenti e concessionari della riscossione avviene, mediante iscrizione a ruolo, soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

Si chiarisce che le spese di giudizio sono maggiorate del 50 per cento nelle controversie proposte avverso atti reclamabili ai sensi dell'articolo 17-bis del medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, ovvero controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate (attuale comma 10 dell’articolo 17-bis, anch’esso modificato dalle norme in esame, vedi infra). La maggiorazione è prevista a titolo di rimborso delle spese sostenute per la fase del procedimento amministrativo.

Il comma 2-octies dell'articolo 15, per incentivare la deflazione del contenzioso, stabilisce che la parte che abbia rifiutato, senza giustificato motivo, la proposta conciliativa formulata dall'altra parte è tenuta a sopportare le spese processuali quando il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della stessa proposta conciliativa. Anche tale previsione riproduce analoga disposizione del codice di procedura civile (art. 91) in materia di condanna alle spese processuali.

Si rileva che non è stata accolta l’osservazione di cui alla lettera h) del parere reso dalle Commissioni II e VI della Camera dei deputati, di contenuto analogo all’osservazione di cui alla lettera d), quinto punto, del parere reso dalla Commissione 6^ del Senato, che propone di rendere immediatamente esecutiva l’ordinanza cautelare sulle spese, in quanto viene ritenuta – come precisato nella Relazione illustrativa – superflua.

Non è stata altresì accolta l’osservazione espressa al secondo punto della lettera h) del parere reso dalle Commissioni II e VI della Camera dei deputati, che suggerisce di seguire la regola della soccombenza virtuale in caso di cessazione della materia del contendere.

In merito si rammenta che la soccombenza virtuale consente al giudice, nel caso in cui non vi sia una pronuncia di merito a definire il giudizio, di decidere sommariamente sulla fondatezza della domanda e di ripartire in tal senso le spese processuali; la Relazione illustrativa al riguardo sostiene che, trattandosi di un istituto di matrice giurisprudenziale, esso non richiede una codifica normativa.

Comunicazioni e notificazioni

Con l’articolo 9, comma 1, lettera g) viene modificato l’articolo 16 del D.Lgs. n. 546 del 1992 in materia di comunicazioni e notifiche, tra l’altro chiarendo a quali soggetti dell’Amministrazione finanziaria si applicano le regole relative alle comunicazioni.

L’articolo 9, comma 1, lettera h) introduce l’articolo 16-bis nel D.Lgs. n. 546 del 1992 relativo al processo tributario telematico.

La disposizione amplia, in particolare l'uso della posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni e le notificazioni nel processo tributario, in attuazione del relativo principio di delega (articolo 10, comma 1, lettera b), n. 4 della legge n. 23 del 2014); ribadisce che le comunicazioni nel processo tributario sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, mentre tra le pubbliche amministrazioni esse possono essere effettuate mediante scambio di documenti informatici nell'ambito del sistema pubblico di connettività.

Il comma 2 riproduce la già vigente norma secondo cui, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria.

Non è stata accolta l’osservazione espressa alla lettera d), settimo punto del parere reso dalla Commissione 6^ del Senato, che invita ad introdurre un sistema che, nei casi di cui al citato comma 2, dia informazioni al contribuente sulle modalità delle successive comunicazioni, da effettuarsi con deposito in segreteria della Commissione tributaria.

Al riguardo la Relazione illustrativa chiarisce che tale comma non si applica al contribuente che sta in giudizio personalmente, che non si in possesso di un indirizzo PEC inserito in pubblici elenchi e non si sia avvalso della facoltà di indicare altro indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni; in tali casi l’ultimo periodo del comma 1 del nuovo articolo rende facoltativa l’indicazione dell’indirizzo PEC; in mancanza le comunicazioni avverranno con modalità tradizionali. In altri casi (e sostanzialmente nel caso di contribuente con assistenza tecnica ovvero dotato di PEC presente in pubblici elenchi o comunicata nel ricorso) la norma non appare, a parere del Governo, irragionevole o eccessivamente onerosa. La modifica proposta dalla Commissione sembrerebbe, secondo la Relazione, prestarsi altresì ad effetti dilatori.

Si dispone (comma 3 dell’articolo 16-bis) che le notificazioni tra le parti e i successivi depositi presso la Commissione tributaria possano avvenire per via telematica, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento sul processo tributario telematico (D.M. Economia n.163/2013). Le modalità di attuazione e l'ambito di operatività delle notificazione a mezzo posta elettronica certificata e dei depositi telematici presso le Commissioni tributarie sono stabiliti dai decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze, adottati ai sensi dell'articolo 3 del predetto regolamento.

E’ stata così accolta l’osservazione di cui alla lettera i) del parere reso dalle Commissioni II e VI della Camera dei deputati, di contenuto analogo all’osservazione di cui alla lettera d), sesto punto, del parere reso dalla Commissione 6^ del Senato, sostituendo la locuzione “deposito” con la più ampia dicitura “depositi”, per chiarire che tutti i depositi presso le Commissioni tributarie possono essere effettuati con modalità telematiche.

Reclamo e mediazione

Con l’articolo 9, comma 1, lettera l) si sostituisce l’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 in materia di reclamo e mediazione nel processo tributario.

In estrema sintesi, ferma restando la soglia di ventimila euro per accedere al reclamo, si chiarisce che il ricorso stesso produce gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Viene altresì statuito che le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di alcune controversie in materia catastale. Rispetto alle norme vigenti, l'istituto viene esteso a tutti gli enti impositori.

Il comma 6 del novellato articolo 17-bis chiarisce che, nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.

Per il versamento delle rate successive alla prima, le norme dell’A.G. n. 184 disponevano l’applicazione dell'articolo 48-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 546 del 1992, introdotto dallo schema in esame: in caso di mancato pagamento delle somme dovute, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si sarebbe provveduto all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione del trenta per cento dell’importo residuo dovuto (di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471), applicata in misura doppia.

E’ stata accolta l’osservazione di cui alla lettera o) del parere reso dalle Commissioni II e VI della Camera dei deputati, ai sensi del quale si è proceduto al coordinamento dei commi 3 e 4 delle modifiche all’articolo 48-ter (per cui si veda infra), chiarendo che esso rinvia, in quanto applicabili, alle norme sulla rateazione di somme dovute in caso di accertamento con adesione.

Di conseguenza, le norme proposte sono state modificate rinviando, per la disciplina del pagamento rateale delle somme dovute ad esito di un reclamo, alla analoga disciplina in caso di accertamento con adesione di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 218 del 1997. Si ricorda in proposito che sulla predetta disposizione interviene l’articolo 2 dell’A.G. n. 185-bis in materia di razionalizzazione della riscossione.

In particolare, per effetto delle modifiche, fermo restando il termine per il versamento del quantum dovuto per effetto dell'accertamento con adesione (venti giorni dalla redazione dell'atto), nonché il numero delle rate che possono essere versate dal contribuente (otto rate trimestrali di pari importo, o al massimo sedici rate trimestrali) viene abbassata da 51.646 a cinquantamila euro la soglia per accedere ad un numero superiore di rate (al massimo sedici). Per quanto attiene alle modalità di versamento delle somme dovute, le norme rinviano all'articolo 15-bis del D.Lgs. n. 218 del 1997, aggiunto dal comma 3 dell’articolo 2 dell’A.G. 185-bis, ai sensi del quale il pagamento si esegue mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (in sostanza, con F24) e con le modalità di cui all’articolo 19 del medesimo provvedimento, fatte salve le ipotesi in cui siano previste altre modalità di pagamento in ragione della tipologia di tributo. L’articolo 15-bis, comma 2 consente, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di stabilire ulteriori modalità di versamento.

Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

Le disposizioni poi fissano (comma 7) uno sconto sulle sanzioni amministrative e (comma 8), stabiliscono la temporanea sospensione di riscossione e pagamento delle somme dovute fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla notifica del ricorso che reca il reclamo. Il comma 9 estende, per quanto compatibili, le norme in esame su reclamo e mediazione anche agli agenti della riscossione ed ai concessionari della riscossione iscritti all’albo. Si ribadisce (comma 10) che il reclamo non si applica alle controversie riguardanti atti volti al recupero di aiuti di Stato.

Si segnala che non sono state accolte le osservazioni di cui all’ottavo, nono e decimo punto della lettera d) del parere reso dalla Commissione 6^ del Senato, che richiedevano di verificare la sussistenza di eventuali profili di eccesso di delega; di aumentare l’importo delle controversie reclamabili da 20.000 a 50.000 euro, in analogia alla previsione relativa all’importo per la negoziazione obbligatoria in materia civile; di precisare il periodo di sospensione dei termini processuali, in alternativa richiamando la disciplina vigente per il processo, nonché di specificare che per la proposta di mediazione la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale opera dal 1º agosto al 31 agosto o, in alternativa, richiamare la disciplina vigente per il processo civile.

Con riferimento all’eccesso di delega, la Relazione rileva come l’istituto sia preesistente alla legge n. 23/2014 e sottolinea che le modifiche apportate ne estendono l’ambito operativo, come previsto dall’articolo 10 della medesima legge, nella parte in cui dispone l’ampliamento degli istituti deflativi del contenzioso. Viene al riguardo richiamata la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 98 del 2014) in ordine all’efficacia di reclamo e mediazione nel soddisfare l’interesse generale, sia con un più rapido e meno dispendioso soddisfacimento delle situazioni oggetto di controversia, sia mediante la riduzione dell’onere a carico degli organi giurisdizionali.

Il Governo non reputa auspicabile l’incremento del valore delle controversie reclamabili, in quanto esso si estenderebbe fino a comprendere la quasi totalità delle controversie. L’ampliamento disposto dalle norme in esame sembra già comportare per il futuro un notevole sforzo organizzativo per le strutture coinvolte; l’immediato, ulteriore ampliamento potrebbe comportare ricadute non agevolmente gestibili dall’Amministrazione, compromettendo l’efficacia dell’istituto stesso. La Relazione tuttavia suggerisce che tale estensione di valore possa avvenire gradualmente, nonché essere valutata dopo un primo periodo di applicazione delle nuove norme.

Sottoscrizione ed elementi del ricorso

La lettera m) del comma 1 modifica l’articolo 18 del D.Lgs. 546 de 1992, che reca indicazioni sulla sottoscrizione del ricorso e sugli elementi in esso contenuti.

Costituzione in giudizio della parte resistente

Con l’articolo 9, comma 1, lettera n) viene modificato l’articolo 23 del D.Lgs. n. 546 del 1992, relativo alla costituzione in giudizio della parte resistente, al fine di equiparare gli enti impositori all'agente della riscossione ed ai concessionari privati.

Sospensione del processo

Il comma 1, lettera o) apporta modifiche all'articolo 39 del D.Lgs. n. 546 del 1992 che reca i casi di sospensione del processo, introducendone ulteriori ipotesi.

Liquidazione delle spese per rinuncia al ricorso

La lettera p) del comma 1 modifica l’articolo 44 del D.Lgs. n. 546 del 1992, in tema di estinzione del processo per rinuncia al ricorso: il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo fra loro. E’ eliminata l’esecutività dell’ordinanza di liquidazione in quanto nell’impianto del provvedimento in esame l'unico strumento utilizzabile è il giudizio di ottemperanza, anche per le spese legali in favore del contribuente.

Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere

La lettera q) del comma 1 apporta modifiche all'articolo 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992, che disciplina l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Si chiarisce il principio in base al quale, in caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge, le spese del giudizio rimangono a carico di chi le ha anticipate.

Sospensione dell’atto impugnato

L’articolo 9, comma 1, lettera r) apporta modifiche alle disposizioni in materia di sospensione dell’atto impugnato, di cui all'articolo 47 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Si chiarisce tra l’altro che il dispositivo dell'ordinanza di sospensione deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza.

Non è stata accolta l’osservazione formulata dalle Commissioni II e VI della Camera (lettera l) del parere) relativa alla valutazione sull’opportunità di eliminare la previsione secondo cui, nella fase cautelare in primo grado, il dispositivo dell'ordinanza deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza.

Al riguardo la Relazione chiarisce che tale prescrizione processuale ha finalità acceleratoria ed il termine in essa previsto ha comunque carattere ordinatorio, non essendo previste conseguenze in caso di inosservanza. Inoltre, a parere del Governo la comunicazione alle parti in udienza del dispositivo dell'ordinanza cautelare, prevista nello schema di decreto in esame, da un lato garantirebbe l'immediatezza della decisione, dall'altro eviterebbe il rischio di favorire decisioni affrettate.

Infine, viene aggiunto il comma 8-bis all’articolo 47, secondo il quale durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 21 maggio 2009, ovvero gli interessi dovuti per ritardato pagamento.

L’articolo 6 del predetto D.M. disciplina gli interessi per ritardato pagamento.

A decorrere dalle dichiarazioni presentate per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, gli interessi relativi alle somme dovute a seguito di controlli automatici e formali, versate entro i termini previsti dalle relative norme, sono dovuti nella misura del 3,5 per cento annuo.

Dal 1° gennaio 2010 sono stabiliti al tasso del 3,5 per cento annuo gli interessi relativi alle somme dovute a seguito di:

a) all'impugnazione dell'accertamento versate entro i termini di legge;

b)pagamento dell'imposta di registro, di donazione, ipotecaria e catastale entro i termini di legge;

c)pagamento delle tasse sulle concessioni governative, e delle tasse automobilistiche la cui gestione è di competenza dello Stato, entro i termini previsti dagli avvisi di accertamento;

d)accertamento con adesione versate nei termini stabiliti dalla relativa disciplina;

e)conciliazione giudiziale, sempre se versate nei termini di legge.

Inoltre, dal 1° gennaio 2010 sono stabiliti nella misura del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto gli interessi relativi alle somme dovute per le imposte sulle successioni e per le imposte ipotecarie e catastali, versate entro sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione.

Si rammenta in proposito che l’Atto del Governo n. 185-bis, col quale si intende ottemperare alla delega contenuta nella legge n. 23 del 2014 sotto il profilo della semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione dei tributi, all’articolo 13 introduce una complessiva revisione della misura dei tassi degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo.

Il tasso di interesse viene determinato preferibilmente in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell’intervallo tra lo 0,5 per cento e il 4,5 per cento, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'emanazione del suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle norme primarie e secondarie vigenti; per gli interessi di mora si applica il tasso individuato annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Si dispone infine che la misura del tasso di interesse può essere rideterminata annualmente con decreto Ministro dell'economia e delle finanze.

Non è stata accolta la proposta di soppressione di tale previsione, formulata dalla Commissione 6^ del Senato (Iett. d), undicesimo punto del parere). La Relazione illustrativa al riguardo rileva che non vi sono disposizioni normative espresse sul tema; si rende quindi comunque opportuna una disciplina esplicita, senza però rinviare ad uno specifico decreto ministeriale bensì, in generale, al tasso previsto in caso di sospensione amministrativa della riscossione.

Modifiche alla conciliazione giudiziale

L’articolo 9, comma 1, alle lettere s) e t) riformula l’articolo 48 e introduce gli articoli 48-bis e 48-ter nel D.Lgs. n. 546 del 1992, con lo scopo di dettare una disciplina compiuta delle diverse tipologie di conciliazione giudiziale, rafforzando tale istituto ed estendendolo anche ai giudizi pendenti davanti alla Commissione tributaria regionale.

In sintesi la conciliazione viene resa esperibile per tutta la durata del giudizio di merito, anche mediante l’introduzione di disposizioni premiali che riducono l’entità delle sanzioni irrogabili. Viene disciplinata la c.d. conciliazione "fuori udienza", nel caso in cui le parti raggiungano un accordo conciliativo per la definizione totale o parziale della controversia.

La lettera t) inserisce gli articoli 48-bis (relativo alla conciliazione in udienza) e 48-ter (relativo alla definizione e al pagamento delle somme dovute a titolo di imposta e di sanzioni) nel D.Lgs. n. 546 del 1992.

In particolare, l'articolo 48-ter disciplina il pagamento delle somme dovute a titolo di conciliazione, stabilendo la percentuale delle sanzioni dovute, le modalità di versamento e di recupero delle somme non versate.

Ai sensi del comma 1 del predetto articolo 48-ter, in caso di conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge se la conciliazione si perfeziona nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento se la conciliazione si perfeziona nel corso del secondo grado di giudizio (in luogo dell’attuale misura, pari al 40 per cento delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione e, in ogni caso, in misura non inferiore al 40 per cento dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo).

Il comma 2 dell'articolo 48-ter dispone che il versamento dell'intero importo o della prima rata fosse effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo per la conciliazione fuori udienza, ovvero della redazione del processo verbale per la conciliazione in udienza.

Nella formulazione contemplata dall’A.G. n. 184, il comma 3 prevedeva, nel caso di mancato pagamento delle somme dovute, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, che si provvedesse all'iscrizione a ruolo delle residue somme e della sanzione del trenta per cento dell’importo residuo dovuto (di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471) applicata in misura doppia. Ai sensi del successivo comma 4, per il versamento si sarebbero applicate le disposizioni, anche di carattere sanzionatorio, previste dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997, in tema di accertamento con adesione.

E’ stata accolta l’osservazione formulata dalle Commissioni Il e VI della Camera dei Deputati (lettera o) del parere), e di conseguenza si è proceduto alla riformulazione dei predetti commi 3 e 4, considerata la diversità di disciplina applicabile all'accertamento con adesione, che si perfeziona con il versamento dell'importo dovuto o della prima rata, rispetto a quella applicabile all'istituto della conciliazione giudiziale, che si perfeziona invece con la sottoscrizione dell'accordo.

Secondo la nuova formulazione, in caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine dì pagamento della rata successiva, il competente ufficio provveda all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute, precisando che si tratta delle somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione (nella misura di un terzo, di cui al richiamato articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997), aumentata della metà - in luogo del doppio - e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

Si chiarisce che l’applicazione delle norme sul pagamento rateale in caso di accertamento con adesione (che, come già rammentato supra in tema di reclamo, è modificato dall’A.G. n. 185-bis) avviene in quanto le relative disposizioni siano compatibili.

Esecuzione delle sentenze

L’articolo 9, comma 1, lettera u) modifica l’articolo 49 del D.Lgs. n. 546 del 1992, al fine di consentire l’applicazione alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie di tutte le disposizioni sull’appello civile contenute nel titolo III, capo I, del libro II del c.p.c.

L’articolo 9, comma 1, lettera v) riformula l’articolo 52 del D.Lgs. n. 546 del 1992 in materia di esecuzione provvisoria delle sentenze del giudice tributario; si consente all’appellante di chiedere alla commissione regionale di sospendere in tutto o in parte l'esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. La sentenza di primo grado diventa, dunque, immediatamente esecutiva e può essere subordinata alla prestazione di garanzia.

L’A.G. n. 184 prevedeva, al comma 7 dell’articolo 52, che la sospensione della esecutività della sentenza favorevole al contribuente consentisse la riscossione delle somme esigibili nella pendenza del giudizio di primo grado, analogamente a quanto avviene nel giudizio amministrativo.

Pur in assenza di rilievi da parte delle Commissioni parlamentari competenti, la disposizione è stata espunta dal testo; al riguardo la Relazione illustrativa chiarisce che tale norma è stata eliminata in ossequio al principio di uguaglianza e parità delle armi nel processo.

Ricorso in Cassazione per saltum

L’articolo 9, comma 1, lettera z) modifica l’articolo 62 del D.Lgs. n. 546 del 1992 prevedendo che sull'accordo delle parti la sentenza della commissione tributaria provinciale (dunque di primo grado) può essere impugnata con ricorso per cassazione a norma dell'articolo 360 c.p.c., introducendo così il ricorso "per saltum" (omettendo cioè il secondo grado di giudizio) anche nel processo tributario.

Esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione

L’articolo 9, comma 1, lettera aa) introduce l’articolo 62-bis nel D.Lgs. n. 546 del 1992 in materia di esecuzione provvisoria delle sentenze impugnate per cassazione, che consente a chi ha proposto ricorso in cassazione di chiedere la sospensione parziale o totale della sentenza, subordinatamente all'esistenza di un danno grave ed irreparabile. In ogni caso il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto, se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile

Giudizio di rinvio

L’articolo 9, comma 1, lettera bb) modifica l’articolo 63 del D.Lgs. n. 546 del 1992 in materia di giudizio di rinvio riducendo da un anno a sei mesi il termine per la riassunzione del giudizio dopo la cassazione con rinvio della sentenza.

Sentenze revocabili

L’articolo 9, comma 1, lettera cc) modifica l’articolo 64, comma 1 del D.Lgs. n. 546 del 1992 in materia di sentenze revocabili e giudizio di revocazione. Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle commissioni tributarie possono essere impugnate per revocazione secondo le norme del c.p.c., eliminando il riferimento agli accertamenti di fatto ed alla ulteriore impugnabilità.

Impugnazione delle sentenze per revocazione

L’articolo 9, comma 1, lettera dd) modifica l’articolo 65 del D.Lgs. n. 546 del 1992 in materia di impugnazione delle sentenze per revocazione: le parti possono proporre istanze cautelari, in quanto compatibili.

Esecuzione provvisoria delle sentenze

L’articolo 9, comma 1, lettera ee) inserisce l’articolo 67-bis nel D.Lgs. n. 546 del 1992, ai sensi del quale si chiarisce che le sentenze emesse dalle commissioni tributarie sono esecutive.

Pagamento del tributo nel corso del processo

L’articolo 9, comma 1, lettera ff) modifica l'articolo 68 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Si precisa che, ove è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, l'imposta con i relativi interessi deve essere pagata per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della corte di cassazione di annullamento con rinvio, e per l'intero importo indicato nell'atto, in caso di mancata riassunzione. In sostanza, in caso di omessa riassunzione dopo il rinvio, si estingue l'intero giudizio e diventa definitivo l'atto originariamente impugnato.

Esecuzione delle sentenze di condanna

L’articolo 9, comma 1, lettera gg) sostituisce l'articolo 69 del D.Lgs. n. 546 del 1992 prevedendo l'immediata esecutività delle sentenze di condanna in favore del contribuente, il cui pagamento può essere subordinato dal giudice alla prestazione di idonea garanzia, ove superi un certo importo di (10.000 euro). Si consente di esperire il giudizio di ottemperanza nei casi di inerzia dell'Amministrazione al rimborso.

E’ stata accolta la condizione n. 4 del parere formulato dalle Commissioni II e VI della Camera, di conseguenza inserendo una lettera gg-bis) che abroga l'articolo 69-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, per coerenza con la riformulazione dell'articolo 69 del medesimo decreto legislativo.

Le Commissioni parlamentari reputano necessario chiarire che la immediata esecutività delle sentenze tributarie favorevoli al contribuente comporta la soppressione del richiamato articolo 69-bis, norma che dilaziona l’esecuzione delle sentenze in materia catastale al passaggio in giudicato del provvedimento di accoglimento del ricorso.

Non sono state accolte le analoghe osservazioni della 6^ Commissione del Senato (lettera d), punto tredicesimo del parere) e delle Commissioni II e VI della Camera (lettera m) del parere) con la quale si chiede di incrementare l'importo delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, immediatamente esecutive e senza prestazione di garanzia, da 10.000 a 20.000 euro.

Al riguardo la Relazione chiarisce che l'introduzione di una garanzia per gli importi superiori a 10,000 euro risponde alla finalità di garantire l'ente impositore dal rischio del mancato recupero degli importi superiori alla predetta soglia rimborsati in base ad una sentenza successivamente riformata; fissare detto limite a 20.000 euro comporta, a parere del Governo, un rischio eccessivo per gli enti impositori ed in ogni caso l'incremento necessiterebbe di apposita copertura finanziaria.

Giudizio di ottemperanza

L’articolo 9, comma 1, lettera hh) apporta modifiche all’articolo 70 del D.Lgs. n. 546 del 1992 in materia di ottemperanza, al fine di precisare che detto rimedio sia quello previsto in via esclusiva nel caso di inerzia dell’Amministrazione. L'ottemperanza può essere richiesta anche nei confronti dell'agente della riscossione o del soggetto privato concessionario degli EE.LL. (iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997).

E’ stata accolta l'osservazione di cui alla lettera d), ultimo punto, del parere reso dalla 6^ Commissione del Senato, nonché l’analoga osservazione di cui alla lettera n) del parere reso dalle Commissioni II e VI della Camera, così elevando – rispetto all’originaria formulazione dell’A.G. n. 184 – da 10.000 a 20.000 euro l’importo per il cui pagamento (e comunque per il pagamento delle spese di giudizio) il ricorso per l’ottemperanza è deciso dalla commissione in composizione monocratica.

Per quanto riguarda la disciplina generale del processo tributario non sono state accolte le seguenti osservazioni:

  • lettera d), punto primo, del parere reso dalla 6^ Commissione del Senato, in ordine al denominazione delle Commissioni tributarie (in Tribunale tributario e Corte di appello tributaria).

Il Governo reputa che tale modifica vada riservata ad una riforma più profonda della giurisdizione tributaria;

  • lettera d), punto secondo, del parere reso dalla 6^ Commissione del Senato, relativo alla introduzione della prova testimoniale scritta nell'ambito del processo tributario.

La Relazione illustrativa rappresenta, ai riguardo, che la Corte di Cassazione in più occasioni ha evidenziato che nel processo tributario, fermo restando il divieto di ammissione della prova testimoniale posto dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992, è riconosciuta la possibilità per le parti di produrre in giudizio dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, che hanno valore probatorio di elementi indiziari, in quanto possono concorrere a formare il convincimento del giudice, anche se idonee a costituire, da sole, il fondamento della decisione. Tale orientamento, pacifico e consolidato, induce il Governo a non apportare modifiche al sistema attuale;

  • lettera g) del parere reso dalle Commissioni Il e VI della Camera dei Deputati relativa alla possibilità di introdurre il principio in base al quale i poteri istruttori delle commissioni tributarie non possono in ogni caso superare decadenze e preclusioni maturate a carico delle parti.

La Relazione illustrativa al riguardo chiarisce che la materia relativa ai poteri delle commissioni tributarie è estranea ai principi della delega per la revisione del processo tributario, rilevando altresì l'inopportunità di codificare un principio che appare diretto corollario del modello dispositivo regolante il processo tributario. La limitazione ai poteri istruttori del giudice troverebbe conferma nell’abrogazione del comma 3 dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992, ai sensi del quale "È sempre data alle commissioni tributarie facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari perla decisione della controversia", nonché nell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità;

  • lettera d), punto dodicesimo del parere formulato dalla 6^ Commissione finanze e tesoro del Senato, che sollecita la revisione della modifica (operata dalla lettera hh) dell’articolo 9) all'articolo 70 del D.Lgs. n. 546 del 1992; le norme proposte abrogano il rinvio alle norme del codice di procedura civile per l'esecuzione forzata, prevedendo in sua sostituzione il giudizio di ottemperanza; la Commissione reputa tale norma non coerente con i principi di delega dell'"incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria" e del "rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente".

Al riguardo la Relazione illustrativa afferma che le nuove disposizioni appaiono dirette proprio al "rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente", che è attuato mediante la notevole estensione del giudizio di ottemperanza (rimedio finora utilizzabile per il solo giudicato e solo nei confronti dell'ente impositore), dunque sia del suo l’ambito oggettivo che di quello soggettivo. Si afferma altresì che la scelta dell'ottemperanza come unico strumento per la esecuzione delle sentenze appare giustificata sia dalla peculiarità delle sentenze emesse nel processo tributario, sia dalla particolare efficacia della procedura di ottemperanza, che consente di ottenere in tempi relativamente brevi l'adempimento dell' Amministrazione, con il rimborso delle relative spese. Da ultimo l'ordinaria procedura esecutiva (oltre ad aggravare lo stato della giustizia civile) non sembra spesso garantire il soddisfacimento dell'interesse del contribuente, anche per le note difficoltà di agire in via esecutiva sui beni di soggetti pubblici.

Si segnala che per mero errore materiale il parere della Commissione erroneamente riferisce le modifiche all’articolo 70 all’articolo 9, comma 1, lettera z) dello schema; esse sono apportate dalla lettera hh) già citata.


Articolo 10
(Norme di coordinamento)

L’articolo 10 apporta le modifiche di coordinamento conseguenti alla nuova disciplina del contenzioso contenuta nell’articolo 9.

Il comma 1 dell’articolo 10 amplia il novero dei soggetti che possono ottenere l'autorizzazione dal MEF all’assistenza tecnica nel processo tributario, modificando i requisiti per ottenere detta autorizzazione e introducendo la possibilità che l'autorizzazione possa essere revocata o sospesa. Si introduce il divieto di esercitare attività di assistenza e rappresentanza durante i due anni successivi alla data di cessazione dell'impiego. E’ aggiornata l'entità della sanzione irrogabile in caso di esercizio delle funzioni in violazione di quanto previsto nella disposizione. Il comma 2 dell’articolo 10 apporta modifiche di coordinamento modifica l’articolo 14, comma 3-bis del D.Lgs. n. 115 del 2002 in materia di spese di giustizia.

Il comma 3 dell’articolo 10 apporta alcune modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di sanzioni amministrative tributarie.

Al riguardo si rammenta che l’A.G. n. 183-bis, all’esame delle competenti commissioni parlamentari, riforma – attuando la delega contenuta nella legge n. 23 del 2014 - la disciplina e l’impianto sanzionatorio amministrativo tributario.

In particolare, la lettera b) del comma 3 modifica l'articolo 22 del richiamato D.Lgs. n. 472 del 1997, in materia di ipoteca e sequestro conservativo.

Più in dettaglio, viene modificata la disciplina che consente di adottare il provvedimento cautelare inaudita altera parte.

Le norme vigenti subordinano tale provvedimento all’ipotesi di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo; il presidente, ricevuta l'istanza, provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo al collegio entro trenta giorni. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con sentenza.

Con le modifiche in esame presupposto per l’adozione di tale provvedimento è la possibilità che la convocazione della controparte pregiudichi l'attuazione del provvedimento; resta fermo che il presidente provvede con decreto motivato, precisando che in tal caso sono assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa la camera di consiglio entro un termine non superiore a trenta giorni, assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a quindici giorni per la notificazione del ricorso e del decreto.

E' stata accolta l'osservazione della 6^ Commissione del Senato (lettera e) del parere) secondo cui la decisione del collegio sulla misura cautelare urgente va disposta con ordinanza e non con sentenza (come previsto nell’A.G. n. 184).


Articolo 11
(Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545)

L’articolo 11 reca norme sulla funzionalità della giurisdizione tributaria, a tal fine modificando il decreto legislativo n. 545 del 1992, relativo all'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria.

Si rileva che lo schema in esame non reca l’attuazione del principio di delega concernente la distribuzione territoriale dei componenti delle commissioni tributarie, né l’eventuale composizione monocratica dell’organo giudicante in relazione a specifiche controversie.

In particolare il comma 1, lettera a) – modificando il comma 1 dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 545 del 1992 -introduce il principio della rotazione degli incarichi direttivi, analogo a quello previsto per la magistratura ordinaria (D.Lgs. 160/2006). In particolare, l’incarico del presidente delle commissioni provinciali e regionali ha durata quadriennale ed è rinnovabile per una sola volta, previa valutazione positiva da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

E’ stata accolta l’osservazione di cui alla lettera f), primo punto, del parere della 6^ Commissione del Senato e di cui alla lettera p) del parere reso dalle Commissioni II e VI della Camera: di conseguenza viene chiarito che il Presidente non può essere nominato tra soggetti che raggiungeranno l'età pensionabile entro i quattro anni successivi alla nomina.

In caso di valutazione negativa e comunque dopo otto anni di esercizio delle funzioni di presidente di commissione tributaria, il giudice tributario, salvo tramutamento ad analoghe o diverse funzioni, viene riassegnato a sua richiesta all'incarico di presidente di sezione nella commissione tributaria a cui era preposto ovvero in quella di precedente provenienza.

Si segnala che l’articolo 12, comma 4, dello schema in esame prevede che nel computo del periodo di otto anni per la durata in carica del presidente delle commissioni provinciali e regionali, per gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si tenga conto anche del periodo maturato alla medesima data nelle relative funzioni.

La lettera b) modifica il comma 1 dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 545 del 1992, affidando ad un provvedimento del Consiglio di Presidenza l'istituzione di sezioni specializzate in relazione a questioni controverse.

Non sono state accolte le osservazioni di cui alla lettera f), secondo punto del parere della 6^ Commissione del Senato, nonché alla lettera q) del parere reso dalle Commissioni II e VI della Camera, in considerazione della possibile onerosità: con tali condizioni si chiede l’introduzione di una specifica disposizione volta a consentire a università, istituti di ricerca e master post universitari di nominare collaboratori per coadiuvare i giudici tributari nell'attività di ricerca finalizzata all'esame delle controversie attribuite alle sezioni specializzate.

La lettera c) modifica l’articolo 7 introducendo tra i requisiti generali per i componenti delle commissioni tributarie il possesso di laurea magistrale o quadriennale.

La lettera d) modifica l'articolo 8 in materia di incompatibilità, integrando la definizione di incompatibilità di cui alla lettera h) laddove si fa riferimento a coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici, includendovi il riferimento ai movimenti. E’ inoltre specificato che non possono essere componenti delle commissioni tributarie coloro che svolgono attività di consulenza tributaria non solo direttamente ma anche indirettamente, attraverso forme associative.

La lettera e) modifica l’articolo 9, intervenendo sull'iter di nomina dei giudici con l’intento di ridurre i tempi delle relative procedure amministrative. Il previsto decreto del Presidente della Repubblica viene ora limitato esclusivamente all’immissione nel ruolo unico dei giudici tributari, mentre i trasferimenti e le progressioni in carriera avvengono con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

La lettera f) modifica l’articolo 11 in materia di durata dell’incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento, prevedendo che nei casi di necessità di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, su richiesta del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni nelle more del completamento dell'iter dei decreti di nomina.

La lettera g) sostituisce l’articolo 15 in materia di vigilanza e sanzioni disciplinari. Il presidente di ciascuna commissione esercita il potere di vigilanza sui componenti e sulla qualità e l’efficienza dei servizi di segreteria, segnalandone le risultanze al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, che conserva il compito istituzionale di adottare, anche a seguito della segnalazione del presidente, i provvedimenti organizzativi degli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie necessari a garantire qualità ed efficienza dei relativi servizi. Resta ferma la vigilanza del presidente di ciascuna commissione tributaria regionale sull’attività giurisdizionale delle commissioni provinciali e sui loro componenti.

Con i commi da 2 a 7 si elencano le sanzioni disciplinari irrogabili, sulla scorta di quelle già previste per i giudici ordinari. In particolare, si prevedono le seguenti sanzioni disciplinari: l'ammonimento, la censura, la sospensione dalle funzioni per un periodo da un mese a due anni, l'incapacità ad esercitare un incarico direttivo e la rimozione dall'incarico, tipizzando le condotte punibili per ciascuna sanzione.

E’ stata accolta la condizione n. 5 espressa dalle Commissioni riunite II e VI della Camera, dando così specifica rilevanza alla reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti; sono specificamente elencati i comportamenti suscettibili di censura.

Non è stata accolta l’osservazione di cui alla lettera f), terzo punto, del parere reso dalla 6^ Commissione del Senato, volta a precisare che la sanzione disciplinare applicata da! Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

A parere del Governo, l'attribuzione dell'efficacia immediata alla delibera comporterebbe problemi dì coordinamento con l'adozione del decreto laddove la delibera fosse impugnata innanzi agli organi di giustizia amministrativa; infatti, qualora detta delibera fosse oggetto dì contenzioso amministrativo ed eventuale sospensione, il decreto inviato alla firma del Ministro dovrebbe essere ritirato, con evidenti diseconomie di tipo amministrativo.

La lettera h) modifica l’articolo 21 riguardante l’elezione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, in particolare ridisciplinando i termini e le modalità per l'indizione delle elezioni; la composizione dell'ufficio centrale elettorale; la presentazione delle candidature e l'accertamento dei relativi requisiti di legge; le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali presso le sedi delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, dove sono istituiti gli uffici elettorali locali.

La lettera i) sostituisce l’articolo 22 in materia di votazioni, stabilendo che ciascun elettore non può indicare più di tre candidati (in luogo degli attuali sei) e che il voto, personale e segreto, è espresso dal giudice tributario presso la sede di Commissione dove esercita la propria funzione giurisdizionale. Sono disciplinate le operazioni di scrutinio e i relativi verbali.

Non è stata accolta l’osservazione della 6^ Commissione del Senato (lettera f), quarto punto del parere) riguardante la possibilità di elevare da 3 a 6 il numero delle preferenze esprimibili in sede di votazione.

Si chiarisce che tale scelta è stata adottata per evitare disallineamenti rispetto alle corrispondenti previsioni in materia di elezione degli organi di autogoverno delle altre magistrature.

La lettera l) modifica l’articolo 23 in materia di proclamazione degli eletti e reclami.

La lettera m) modifica l’articolo 24, comma 1, lettera h), delegando al Consiglio di presidenza la funzione di aggiornamento professionale dei giudici tributari.

La lettera n) modifica l'articolo 29, comma 2, tra l’altro anticipando dal 31 dicembre al 30 ottobre di ciascun anno la data di presentazione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze relazione al Parlamento sullo stato della giustizia tributaria nell'anno precedente.


Articolo 12
(Disposizioni transitorie)

L’articolo 12 reca alcune norme transitorie.

In particolare, si dispone la decorrenza della normativa in commento a decorrere dal 1° gennaio 2016, ad eccezione:

  • della disposizione di cui al comma 5 dell’articolo 12, elemento di novità rispetto all’A.G. n. 184 (peraltro non evidenziato nei pareri delle Commissioni parlamentari); tale norma, ai fini di un coordinamento generale della attività svolte dalla giurisdizione tributaria, a decorrere dal gennaio 2015 attribuisce la competenza sugli atti pendenti e su quelli sopravvenuti rientranti nella giurisdizione della cessata Commissione tributaria centrale è attribuita alla Commissione tributaria regionale del Lazio;
  • dell'articolo 9, comma 1, lettere ee) e gg), che - rispettivamente - riguardano l’ immediata esecutività delle sentenze del giudice tributario e la nuova disciplina dell’esecuzione di sentenze di condanna in favore del contribuenti. E’ stata parzialmente accolto quanto richiesto dalle Commissioni parlamentari (condizione di cui alla lettera a) del parere reso dalla 6^ Commissione del Senato della Repubblica e osservazione di cui alla lettera r) delle Commissioni II e VI della Camera) modificando le norme proposte in modo da anticiparne l’entrata in vigore dal 1° giugno 2016 anziché, come originariamente previsto dall’A.G. n. 184, dal 1° gennaio 2017.

Il comma 2 stabilisce che, fino all'approvazione dei decreti ministeriali di attuazione dei novellati articoli 12, comma 4 (in materia di soggetti autorizzati a rappresentare in giudizio le parti private) e 69, comma 2 (in materia di garanzie) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, restano applicabili le previgenti disposizioni.

Ai sensi del comma 3, le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, relative alla possibilità di effettuare notificazioni tra le parti e successivo deposito presso la Commissione tributaria per via telematica, si applicano con decorrenza e modalità previste dai decreti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163 di attuazione del processo tributario telematico.

Il comma 4 prevede che nel computo del periodo di otto anni per la durata in carica del presidente delle commissioni provinciali e regionali, per gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si tenga conto anche del periodo maturato alla medesima data nelle relative funzioni (articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera a)).

Dell’introdotto comma 5 si è detto supra.


Articolo 13
(Disposizione finanziaria)

L’articolo 13 reca le disposizioni finanziarie.

In particolare, gli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 1, lettera gg), che ridisciplina l’esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente sono quantificati in 86 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Si ricorda che il richiamato articolo 16 della legge 23/2014 stabilisce l’invarianza per la finanza pubblica delle disposizioni emanate in attuazione della delega, demandando alla relazione tecnica relativa a ciascuno schema di decreto legislativo il compito di evidenziare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Inoltre, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi, adottati ai sensi della legge delega, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Gli oneri derivanti dagli altri provvedimenti di attuazione della delega

Al riguardo occorre ricordare che l’articolo 2 del D.Lgs. n. 188 del 2014, con il quale è stata revisionata l’imposizione fiscale sui tabacchi lavorati ai sensi della legge delega, al comma 4 ha ascritto alle nuove accise sui tabacchi maggiori entrate pari a 195 milioni di euro per il 2015 e 196 milioni a decorrere dal 2016. Quota parte di dette maggiori entrate (pari a 50 milioni a decorrere dal 2015) ha fornito la copertura finanziaria a disposizioni precedenti (in particolare agli oneri di cui all’articolo 14, comma 3 del D.L. n. 91 del 2013).

Quanto ai rimanenti 145 milioni per il 2015 e 146 milioni per il 2016, tali risorse sono confluite nel predetto fondo del MEF (di cui all’articolo 16 della legge delega, n. 23 del 2014) volto a compensare eventuali nuovi o maggiori oneri introdotti dai decreti di attuazione della delega fiscale.

Si ricorda che il Governo, nell’attuare la delega fiscale per la parte relativa all’internazionalizzazione e alla crescita delle imprese (Atto del Governo n. 161, su cui le Commissioni parlamentari competenti di entrambi i rami del Parlamento hanno espresso parere favorevole) stima che dalle suddette misure derivino minori entrate pari a 99,3 milioni di euro per il 2016 e 28 milioni per il 2017 e 40,7 milioni di euro a decorrere dal 2018.

Per quanto invece concerne gli oneri derivanti dalle norme di attuazione della delega in materia di fatturazione elettronica (Atto del Governo n. 162, su cui le Commissioni parlamentari competenti di entrambi i rami del Parlamento hanno espresso parere favorevole) si stima che dalle disposizioni introdotte discendano oneri pari a 6,12 milioni di euro per l’anno 2016 e a 9,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

La stima degli oneri derivanti dalle norme di attuazione della delega in materia di revisione del sistema sanzionatorio (articolo 32 dell’atto del Governo n. 183, all’esame delle competenti Commissioni parlamentari per l’espressione del parere) è pari a 40 milioni di euro annui per il 2016 e per il 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al citato articolo 16.

Tutti i summenzionati schemi di decreto legislativo dispongono che vi si provveda mediante corrispondente riduzione del predetto Fondo di cui all’articolo 16 della legge n. 23 del 2014.