Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1932

Art. 3.

(Modifica all’articolo 339 del
codice penale)

1. Dopo l'articolo 339 del codice penale, è inserito il seguente:

«Art. 339-bis. - (Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un corpo politico amministrativo o giudiziario). -- Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582, 594, 595, 610, 612 e 635, del codice penale sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso ai danni di un componente di un corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa dell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio».