Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1932

Art. 2.

(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale)

1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) delitto di violenza o minaccia ai singoli componenti di un corpo politico, amministrativo o giudiziario previsto dall'articolo 338 del codice penale;».