Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1932
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Art. 2.
(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale)
1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) delitto di violenza o minaccia ai singoli componenti di un corpo politico, amministrativo o giudiziario previsto dall'articolo 338 del codice penale;».