Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1932

Art. 1.

(Modifica all'articolo 338 del
codice penale)

1. All'articolo 338 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «corpo politico, amministrativo o giudiziario» sono inserite le seguenti: «, ai singoli componenti»;

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto di cui al primo comma per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso.»;

c) alla rubrica, dopo le parole: «corpo politico, amministrativo o giudiziario» sono aggiunte le seguenti: «o ai suoi singoli componenti».