Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1932
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Art. 1.
(Modifica all'articolo 338 del
codice penale)
1. All'articolo 338 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «corpo politico, amministrativo o giudiziario» sono inserite le seguenti: «, ai singoli componenti»;
b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto di cui al primo comma per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso.»;
c) alla rubrica, dopo le parole: «corpo politico, amministrativo o giudiziario» sono aggiunte le seguenti: «o ai suoi singoli componenti».