Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1932

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 338 del
codice penale)

1. All'articolo 338 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «corpo politico, amministrativo o giudiziario» sono inserite le seguenti: «, ai singoli componenti»;

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto di cui al primo comma per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso.»;

c) alla rubrica, dopo le parole: «corpo politico, amministrativo o giudiziario» sono aggiunte le seguenti: «o ai suoi singoli componenti».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale)

1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) delitto di violenza o minaccia ai singoli componenti di un corpo politico, amministrativo o giudiziario previsto dall'articolo 338 del codice penale;».

Art. 3.

(Modifica all’articolo 339 del
codice penale)

1. Dopo l'articolo 339 del codice penale, è inserito il seguente:

«Art. 339-bis. - (Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un corpo politico amministrativo o giudiziario). -- Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582, 594, 595, 610, 612 e 635, del codice penale sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso ai danni di un componente di un corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa dell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio».

Art. 4.

(Modifica all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)

1. All'articolo 90 del testo unico delle leggi per la competizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, alla stessa pena soggiace chiunque con minacce o con atti di violenza ostacola la libera partecipazione di altri alle competizioni elettorali previste dal presente testo unico».