Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1837

Art. 3.

(Obbligo di consegna della cartella clinica)

1. Nel momento del passaggio della competenza assistenziale, al fine di favorire l'interesse sanitario del paziente, il medico pediatra di libera scelta consegna al medico di medicina generale la cartella clinica dell'assistito, nonché ogni altra informazione utile alla presa in carico.

2. L'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta e l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, devono essere modificati in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.