Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1934

Art. 23.

(Deroghe)

1. Per l'adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della presente legge non è richiesto il parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola.

2. Il regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applica per la procedura del piano straordinario di assunzioni di cui all'articolo 10 della presente legge.

3. In sede di prima applicazione della presente legge e limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, per la determinazione dell'organico dell'autonomia non è richiesto il parere di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

4. Fermo restando il contingente di cui all'articolo 639, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, le disposizioni della presente legge si applicano alle scuole italiane all'estero in quanto compatibili e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

5. Le norme della presente legge sono inderogabili e le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge, sono inefficaci.

6. Al fine di adeguare l'applicazione delle disposizioni della presente legge alle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli Venezia Giulia, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, un decreto stabilendo, per le medesime scuole, le norme speciali riguardanti in particolare:

a) la formazione iniziale e l'aggiornamento, l'abilitazione e il reclutamento del personale docente;

b) le modalità di assunzione, formazione e valutazione dei dirigenti scolastici;

c) il diritto di rappresentanza riferito alla riforma degli organi collegiali, a livello sia nazionale sia territoriale.

7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nonché del decreto di cui al comma 6, per quanto riguarda le scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli Venezia Giulia, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena.