Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1934
Azioni disponibili
Art. 21.
(Indagini diagnostiche sugli edifici scolastici)
1. Al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti è autorizzata la spesa di euro 40 milioni per l'anno 2015 per finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari, a valere sul Fondo di cui all'articolo 25.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti agli enti locali di cui al comma 1, tenendo conto anche della vetustà degli edifici valutata anche in base ai dati contenuti nell'Anagrafe dell’edilizia scolastica.
3. Gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche di cui al comma 1 e di quelle eseguite tra il 2009 e il 2011 ai sensi dell'intesa tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, sottoscritta il 28 gennaio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2009, previa acquisizione dei risultati da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono essere finanziati anche a valere sulle risorse di cui all'articolo 20, commi 2, 3, 4, 5, 8 e 12.