Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1934

Art. 10.

(Piano straordinario di assunzioni)

1. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia. A tale fine, l'organico dell'autonomia, limitatamente ai posti del potenziamento nella scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, è determinato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle indicazioni del dirigente scolastico, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8.

2. Sono assunti a tempo indeterminato e iscritti negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 4, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo:

a) i vincitori presenti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

3. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 2 che abbiano presentato apposita domanda di assunzione esclusivamente secondo le modalità stabilite dal comma 8. I soggetti che appartengono a entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 scelgono, con la domanda, per quale categoria essere trattati.

4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i vincitori sono assunti, nella regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 4;

b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nella provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di ambito territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;

c) i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di ambito territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

5. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere a), b) e c), esprimono l'ordine di preferenza tra i posti di sostegno, se in possesso della relativa specializzazione, e quelli comuni. Esprimono inoltre obbligatoriamente l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. All'assunzione si provvede seguendo l'ordine delle province, secondo la preferenza espressa, e per ciascuna provincia rispettando l'ordine di preferenza per il tipo di posto. Con riferimento ai posti comuni, gli aspiranti sono assunti a partire dalla classe di concorso per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di inserimento in più elenchi di sostegno, si procede alle assunzioni con le stesse modalità del periodo precedente. In caso di indisponibilità sui posti per gli ambiti territoriali indicati, non si procede all'assunzione. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al presente articolo sono definitivamente espunti dalle relative graduatorie.

6. Per l'anno scolastico 2015/2016 l'attribuzione di incarichi su ambiti territoriali per i soggetti di cui al comma 5 ha carattere annuale.

7. I soggetti di cui al comma 2 accettano espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione secondo le modalità di cui al comma 8. In caso di mancata accettazione, nel termine e con le modalità predetti, i soggetti di cui al comma 2 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 4. In relazione ai posti per il potenziamento dell'offerta formativa che rimangono vacanti all'esito del piano straordinario di assunzioni non possono essere stipulati contratti di supplenza breve e saltuaria.

8. Ai fini del presente articolo è pubblicato un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale e tutte le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 2, incluse la domanda di assunzione e l'espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia, avvengono esclusivamente per il tramite dell'apposito sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che cura ogni fase della procedura in deroga agli articoli 45, comma 2, e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

9. È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b), e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro il 30 giugno 2015, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente.

10. A decorrere dal 1º settembre 2015, le graduatorie di cui al comma 2, lettera b), se esaurite perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente all'anno 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.

11. La prima fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicare la propria efficacia, fino all'anno scolastico 2016/2017 compreso, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo.

12. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda e per il predetto anno scolastico, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Successivamente, i docenti assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di cui al presente articolo e assegnati, in via provvisoria e per l'anno scolastico 2015/2016, agli ambiti territoriali partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.

13. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami. La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa. Per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria e per il personale educativo si applica l'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie a esaurimento.

14. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 17, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali.

15. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come da ultimo modificato dal presente articolo, è dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare è stabilito nei relativi bandi. Le somme riscosse ai sensi del periodo precedente sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa della missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per lo svolgimento della procedura concorsuale.

16. All'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 01 è sostituito dai seguenti: «I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio. Il numero degli idonei non vincitori non può essere superiore al 10 per cento del numero dei posti messi a concorso»;

b) al secondo periodo del comma 01, dopo le parole: «di un'effettiva» sono inserite le seguenti: «vacanza e»;

c) al secondo periodo del comma 02, le parole: «in ragione dell'esiguo numero di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili»;

d) al terzo periodo del comma 02, la parola: «disponibili» è sostituita dalle seguenti: «messi a concorso»;

e) al comma 1, le parole: «e, per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto» sono soppresse;

f) al comma 19, le parole: «eventualmente disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «messi a concorso»;

g) al comma 21, le parole: «in ruolo» sono soppresse.

17. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1º ottobre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come da ultimo modificato dal presente articolo, per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio:

a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico;

b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado.

18. I soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui ai commi da 1 a 15 e 17 del presente articolo, sono assunti a tempo indeterminato quali docenti, con decorrenza giuridica ed economica dal 1º settembre 2016 e per i successivi anni scolastici, sino all'esaurimento dei soggetti aventi titolo. L'assunzione avviene, ferma restando la procedura autorizzatoria prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e nel limite dei posti dell'organico dell'autonomia vacanti e disponibili, con priorità rispetto a ogni altra graduatoria di merito, secondo le modalità e le fasi di assunzione previste dalla presente legge per i soggetti di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo.