Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1934

Capo III

ORGANICO, ASSUNZIONI E ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI

Art. 8.

(Organico dell'autonomia per l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa)

1. Le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui all'articolo 1 e l'attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l'organico dell'autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui all'articolo 25, comma 1, della presente legge, è determinato l'organico dell'autonomia su base regionale.

3. Il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata. Si tiene conto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. Il riparto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, considera altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale. In ogni caso il riparto non deve pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.

4. I ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 31 marzo 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla città metropolitana, considerando:

a) la popolazione scolastica;

b) la prossimità delle istituzioni scolastiche;

c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto.

5. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Per l'anno scolastico 2015/2016 gli ambiti territoriali hanno estensione provinciale.

7. Con decreto del direttore dell'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali. Per l'anno scolastico 2015/2016 l'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto, l'adeguamento della dotazione organica alla situazione di fatto ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al terzo periodo del comma 3 del presente articolo, nel limite massimo di cui all'articolo 25, comma 1.

8. Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale.

9. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana apposite linee guida riguardanti i princìpi per il governo delle reti e per la definizione degli accordi di rete.

10. Gli accordi di rete individuano:

a) i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete;

b) i piani di formazione del personale scolastico;

c) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;

d) le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte.

11. Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, l'istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola, nonché sugli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi.

12. Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 è assegnato a domanda a un ambito territoriale. Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.

13. Gli ambiti territoriali e le reti di cui al presente articolo sono definiti assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14. L'organico dei posti di sostegno è determinato nel limite previsto dall'articolo 2, comma 414, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

15. Nella ripartizione dell'organico dell'autonomia si tiene conto delle esigenze delle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione Friuli Venezia Giulia. Per tali scuole, sia il numero dei posti comuni sia quello dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è determinato a livello regionale.

16. Restano salve le diverse determinazioni che la regione autonoma della Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno adottato e che possono adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo in considerazione delle rispettive specifiche esigenze riferite agli organici regionali e provinciali.

Art. 9.

(Competenze del dirigente scolastico)

1. Nell'ambito dell'autonomia dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico ne assicura il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di gestione direzionale, organizzativa e di coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio nonché della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti.

2. Per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire.

3. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 2. L'incarico ha durata triennale, rinnovabile in coerenza con il piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica.

4. Nel conferire gli incarichi, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti assegnati al relativo ambito territoriale.

5. L'incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L'ufficio scolastico regionale provvede alle assegnazioni nei confronti dei docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico.

6. Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità didattica.

8. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 3, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

9. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti è incrementato in misura pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Il Fondo è altresì incrementato di ulteriori 46 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14 milioni di euro per l'anno 2017 da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato una tantum.

10. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 11, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 11 nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

11. Il decreto di cui al comma 10 riguarda:

a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;

b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.

12. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di adozione del decreto di cui al comma 10 del presente articolo, sono in atto i contenziosi relativi al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 10.

13. Per le finalità di cui al comma 10, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, i soggetti di cui al comma 11, lettera a), che, nell'anno scolastico 2014/2015, hanno prestato servizio con contratti di dirigente scolastico, sostengono una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici.

14. All'attuazione delle procedure di cui ai commi da 10 a 13 si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

15. Per garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico, a conclusione delle operazioni di mobilità e previo parere dell'ufficio scolastico regionale di destinazione, fermo restando l'accantonamento dei posti destinati ai soggetti di cui al comma 11, i posti autorizzati per l'assunzione di dirigenti scolastici sono conferiti nel limite massimo del 20 per cento ai soggetti idonei inclusi nelle graduatorie regionali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, predispone le necessarie misure applicative.

16. Nelle more della revisione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, per l'effettuazione della stessa si tiene conto della disciplina stabilita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, nonché dei criteri utilizzati per la scelta, la valorizzazione e la valutazione dei docenti e dei risultati dell'istituzione scolastica, con particolare riguardo alle azioni specifiche realizzate dal dirigente scolastico per migliorarli.

17. Il nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici è composto secondo le disposizioni dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e può essere articolato in funzione delle modalità previste dal processo di valutazione. La valutazione è coerente con l'incarico triennale e con il profilo professionale ed è connessa alla retribuzione di risultato. Al fine di garantire le indispensabili azioni di supporto alle scuole impegnate per l'attuazione della presente legge e in relazione all'indifferibile esigenza di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, per il triennio 2016-2018 possono essere attribuiti incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive. Tali incarichi possono essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici in servizio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in deroga, per il periodo di durata di detti incarichi, alle percentuali ivi previste per i dirigenti di seconda fascia. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio. La percentuale di cui all'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per i dirigenti tecnici in servizio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è rideterminata, nell'ambito della relativa dotazione organica, per il triennio 2016-2018, in misura corrispondente ad una maggiore spesa non superiore a 7 milioni di euro per ciascun anno.

Art. 10.

(Piano straordinario di assunzioni)

1. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia. A tale fine, l'organico dell'autonomia, limitatamente ai posti del potenziamento nella scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, è determinato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle indicazioni del dirigente scolastico, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8.

2. Sono assunti a tempo indeterminato e iscritti negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 4, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo:

a) i vincitori presenti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

3. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 2 che abbiano presentato apposita domanda di assunzione esclusivamente secondo le modalità stabilite dal comma 8. I soggetti che appartengono a entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 scelgono, con la domanda, per quale categoria essere trattati.

4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i vincitori sono assunti, nella regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 4;

b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nella provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di ambito territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;

c) i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di ambito territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

5. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere a), b) e c), esprimono l'ordine di preferenza tra i posti di sostegno, se in possesso della relativa specializzazione, e quelli comuni. Esprimono inoltre obbligatoriamente l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. All'assunzione si provvede seguendo l'ordine delle province, secondo la preferenza espressa, e per ciascuna provincia rispettando l'ordine di preferenza per il tipo di posto. Con riferimento ai posti comuni, gli aspiranti sono assunti a partire dalla classe di concorso per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di inserimento in più elenchi di sostegno, si procede alle assunzioni con le stesse modalità del periodo precedente. In caso di indisponibilità sui posti per gli ambiti territoriali indicati, non si procede all'assunzione. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al presente articolo sono definitivamente espunti dalle relative graduatorie.

6. Per l'anno scolastico 2015/2016 l'attribuzione di incarichi su ambiti territoriali per i soggetti di cui al comma 5 ha carattere annuale.

7. I soggetti di cui al comma 2 accettano espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione secondo le modalità di cui al comma 8. In caso di mancata accettazione, nel termine e con le modalità predetti, i soggetti di cui al comma 2 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 4. In relazione ai posti per il potenziamento dell'offerta formativa che rimangono vacanti all'esito del piano straordinario di assunzioni non possono essere stipulati contratti di supplenza breve e saltuaria.

8. Ai fini del presente articolo è pubblicato un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale e tutte le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 2, incluse la domanda di assunzione e l'espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia, avvengono esclusivamente per il tramite dell'apposito sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che cura ogni fase della procedura in deroga agli articoli 45, comma 2, e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

9. È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b), e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro il 30 giugno 2015, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente.

10. A decorrere dal 1º settembre 2015, le graduatorie di cui al comma 2, lettera b), se esaurite perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente all'anno 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.

11. La prima fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicare la propria efficacia, fino all'anno scolastico 2016/2017 compreso, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo.

12. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda e per il predetto anno scolastico, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Successivamente, i docenti assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di cui al presente articolo e assegnati, in via provvisoria e per l'anno scolastico 2015/2016, agli ambiti territoriali partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.

13. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami. La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa. Per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria e per il personale educativo si applica l'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie a esaurimento.

14. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 17, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali.

15. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come da ultimo modificato dal presente articolo, è dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare è stabilito nei relativi bandi. Le somme riscosse ai sensi del periodo precedente sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa della missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per lo svolgimento della procedura concorsuale.

16. All'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 01 è sostituito dai seguenti: «I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio. Il numero degli idonei non vincitori non può essere superiore al 10 per cento del numero dei posti messi a concorso»;

b) al secondo periodo del comma 01, dopo le parole: «di un'effettiva» sono inserite le seguenti: «vacanza e»;

c) al secondo periodo del comma 02, le parole: «in ragione dell'esiguo numero di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili»;

d) al terzo periodo del comma 02, la parola: «disponibili» è sostituita dalle seguenti: «messi a concorso»;

e) al comma 1, le parole: «e, per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto» sono soppresse;

f) al comma 19, le parole: «eventualmente disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «messi a concorso»;

g) al comma 21, le parole: «in ruolo» sono soppresse.

17. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1º ottobre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come da ultimo modificato dal presente articolo, per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio:

a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico;

b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado.

18. I soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui ai commi da 1 a 15 e 17 del presente articolo, sono assunti a tempo indeterminato quali docenti, con decorrenza giuridica ed economica dal 1º settembre 2016 e per i successivi anni scolastici, sino all'esaurimento dei soggetti aventi titolo. L'assunzione avviene, ferma restando la procedura autorizzatoria prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e nel limite dei posti dell'organico dell'autonomia vacanti e disponibili, con priorità rispetto a ogni altra graduatoria di merito, secondo le modalità e le fasi di assunzione previste dalla presente legge per i soggetti di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo.

Art. 11.

(Periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo)

1. Il personale docente ed educativo assunto ai sensi dell'articolo 10 è sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.

2. Il superamento dell'anno di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.

3. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 13 della presente legge, sulla base di un'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova.

5. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il dirigente scolastico provvede alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso. Se il personale proviene da un altro ruolo docente o della pubblica amministrazione, il dirigente scolastico provvede alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che avrebbe conseguito nel medesimo ruolo.

6. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il presente articolo, gli articoli da 437 a 440 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 12.

(Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente)

1. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di natura didattico-scientifica, di pubblicazioni e di riviste riferite alle materie di insegnamento e comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 4. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 1, nonché l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 3, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefìci collegati alla Carta medesima.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.

4. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 2 e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

5. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.

Art. 13.

(Valorizzazione del merito del personale docente)

1. Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 1 sulla base di motivata valutazione.

3. La somma di cui al comma 2, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.

4. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. -- (Comitato per la valutazione dei docenti). -- 1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti individuati dal consiglio di istituto:

a) due docenti dell'istituzione scolastica;

b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione.

3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica;

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.

5. Per l'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo, il comitato è integrato dal docente al quale sono affidate le funzioni di tutor.

6. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».

Art. 14.

(Limite della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e fondo per il risarcimento)

1. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Art. 15.

(Personale scolastico in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzato presso altre amministrazioni pubbliche)

1. Il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un provvedimento formale adottato ai sensi della normativa vigente, può transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell'amministrazione di destinazione, previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione medesima e nel limite delle facoltà assunzionali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il contingente di 300 posti di docenti e dirigenti scolastici assegnati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 26, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è confermato per l'anno scolastico 2015/2016, in deroga al limite numerico di cui al medesimo primo periodo.