Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1934
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Art. 5.
(Disposizioni concernenti l'insegnamento presso gli istituti penitenziari)
1. All'articolo 135 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per l'insegnamento relativo alla scuola primaria presso gli istituti penitenziari è istituito un ruolo speciale, al quale possono accedere, ai sensi dell'articolo 399, i docenti in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi per la scuola primaria e del titolo di specializzazione di cui al comma 7 del presente articolo»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. I docenti del ruolo speciale delle scuole primarie presso gli istituti penitenziari sono incardinati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263. Possono altresì chiedere il trasferimento a un altro centro provinciale ai sensi della normativa vigente. Ad essi spetta il trattamento giuridico ed economico dei docenti della scuola primaria»;
c) al comma 6, la parola: «elementari» è sostituita dalle seguenti: «primarie presso gli istituti penitenziari»;
d) al comma 7, le parole: «I docenti elementari del ruolo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «I docenti del ruolo speciale delle scuole primarie presso gli istituti penitenziari»;
e) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Nelle more dell'istituzione dei corsi di specializzazione di cui al comma 7, costituisce titolo di accesso al ruolo speciale l'aver maturato almeno tre anni di servizio».