Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1261

Art. 4.

(Linee di orientamento per la prevenzione
e il contrasto in ambito scolastico)

1. Per l’attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole.

2. Le linee di orientamento di cui al comma 1 includono: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione per ogni autonomia scolastica di un proprio referente; la promozione di un ruolo attivo degli studenti nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Dall’adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole in collaborazione con Servizi minorili dell’Amministrazione della giustizia, Prefetture - Uffici territoriali del Governo, enti locali, servizi territoriali, Forze dell’ordine nonché associazioni ed enti per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto al cyberbullismo e l’educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di soggetti privati nelle attività di formazione e sensibilizzazione.

4. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell’ambito della propria autonomia e nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l’educazione all’uso consapevole della rete internet, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione.