Legislatura 17ª - Dossier n. 9

3.2.3 I saldi per sottosettore

Il DEF 2015 espone l’obiettivo di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche; diversamente dai documenti dei precedenti anni (DEF 2014 e 2013) non viene indicato il saldo a legislazione vigente dei sottosettori della PA: amministrazioni centrali, amministrazioni locali ed enti di previdenza (tabella 3.10). In tal modo non risulta possibile verificare in che misura i valori dei sottosettori della PA si riflettano sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.

Sul punto si segnala che, diversamente dal DEF 2015, nel quale l'ISTAT non ha reso disponibili i dati di consuntivo dei sottosettori, nei precedenti documenti i medesimi dati di preconsuntivo e consuntivo, ancorché non ancora diffusi, erano stati resi disponibili dall'ISTAT.

La tabella 3.10 mostra anche la variazione cumulata del saldo primario necessaria a ricondurre l'evoluzione dell'indebitamento netto della PA a legislazione vigente all'obiettivo programmatico.

Si rileva che - poiché il DEF 2015 non indica nemmeno la ripartizione per sottosettore della manovra a partire dal 2015 - non è possibile altresì desumere i saldi programmatici per sottosettore. Si ricorda che la legge di contabilità richiede che i saldi programmatici siano articolati per sottosettore (art. 10, comma 2, lett. e), della legge n. 196 del 2009).

Tabella 3.10

Indebitamento netto per sottosettore.

(in percentuale del PIL)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Amministrazioni pubbliche (programmatico)

-3,0

-2,6

-1,8

-0,8

0,0

0,4

Amministrazioni pubbliche (tendenziale)

-3,0

-2,5

-1,4

-0,2

0,5

0,9

Correzione del saldo primario

-0,1

-0,4

-0,6

-0,5

-0,5

Amministrazioni centrali (tendenziale)

-

-

-

-

-

-

Amministrazioni locali (tendenziale)

-

-

-

-

-

-

Enti di previdenza (tendenziale)

-

-

-

-

-

-

Fonte: DEF 2015, Sezione I, Tavola III.1.

Nota: eventuali incongruenze tra le cifre sono dovute agli arrotondamenti.

Le regole di bilancio per le amministrazioni locali

Il DEF fornisce una sintesi delle regole che governano la finanza pubblica degli enti territoriali soffermandosi in particolare sulle regole del patto di stabilità interno.

I vincoli sul controllo dei saldi finanziari per gli enti locali e il vincolo sulla crescita della spesa finale per le regioni sono destinati ad essere soppiantati in seguito all'entrata in vigore dal 2016 della regola del pareggio di bilancio per gli enti territoriali introdotta dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012.

La nuova governance vedrà lo Stato definire i principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica mentre gli enti territoriali beneficeranno di maggiore autonomia finanziaria, nel rispetto del pareggio di bilancio e dei principi contabili comuni.

Con riferimento agli enti locali (province, città metropolitane e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti) il DEF riporta sinteticamente le misure introdotte dalla legge di stabilità per il 2015, evidenziando da un lato l'alleggerimento dei vincoli posti dal patto di stabilità interno per circa 2,3 miliardi di euro e dall'altro le misure compensative derivanti da una nuova posta di bilancio ai fini della determinazione del saldo finanziario obiettivo (Fondo crediti di dubbia esigibilità)(63) e dalla riduzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale.

A decorrere dal 2015 viene abolito il meccanismo di premialità basato sulla virtuosità degli enti che prevedeva effetti di minore incidenza finanziaria dei vincoli per gli enti virtuosi e di maggiore incidenza per gli altri enti. Per gli anni 2015 e 2016 si estende anche alle province e alle città metropolitane l'esclusione dal computo del saldo finanziario delle spese per interventi di edilizia scolastica, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno. Anche per l'anno 2015, ancorché in misura ridotta rispetto all'anno 2014, viene confermata la deduzione dal patto di stabilità interno della spesa relativa ai pagamenti dei debiti di parte capitale, certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013 (40 milioni di euro per gli enti locali, 60 milioni di euro per le regioni). Infine, si è proceduto a una revisione dei limiti all'indebitamento, innalzando il valore percentuale massimo dell'importo degli interessi passivi rispetto ai primi tre titoli delle entrate.

Relativamente alle regioni il DEF evidenzia l'anticipo al 2015 della regola del pareggio di bilancio che si concretizza nell'equilibrio tra entrate e spese finali nella fase di rendicontazione del bilancio e nell'equilibrio di parte corrente sia in termini di competenza che di cassa. Il contributo aggiuntivo richiesto alle regioni a statuto ordinario nel periodo 2015-2018 ammonta a circa 3,5 miliardi mentre per le regioni a statuto speciale tale apporto si attesta in circa 0,5 miliardi annui.

Con la legge di stabilità si è provveduto a unificare le misure di flessibilità del patto regionalizzato verticale e orizzontale, mentre è stato soppresso il patto regionale integrato. Infine, viene esteso al 2015 il patto verticale incentivato con un contributo di 1 miliardo di euro alle regioni che si impegnano a cedere ai comuni e alle province spazi finanziari per pagare debiti commerciali di parte capitale maturati al 30 giungo 2014.

Il passaggio dal vincolo in termini di tetto di spesa alla regola del pareggio di bilancio dovrebbe comportare un effetto redistributivo dell'onere tra enti in disavanzo ed enti in avanzo, da un lato incidendo sulle regioni che presentano un disavanzo e che quindi devono conseguire risparmi di spesa o incrementi di entrate per poter conseguire il pareggio di bilancio e dall'altro alleggerendo le regioni che presentano una situazione di avanzo che potranno incrementare le proprie voci di spesa o diminuire le proprie entrate, fino alla concorrenza del pareggio di bilancio.


63) L'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità non potrà essere oggetto di impegno e genererà un'economia di bilancio che confluirà nel risultato di amministrazione come quota accantonata.