Legislatura 17ª - Dossier n. 197
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Articolo 11
(Delega al Governo per l'attuazione delle decisioni quadro)
L’articolo reca la delega al Governo per l' attuazione entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge e in base alle procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea, alle seguenti sei decisioni quadro: la decisione quadro 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative comuni; la decisione quadro 2003/577/GAI relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio; la decisione quadro 2005/214/GAI relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie; la decisione quadro 2008/947/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive; la decisione quadro 2009/299/GAI che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo; e infine la decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.
Si ricorda che il recepimento delle decisioni-quadro è divenuto obbligatorio con la scadenza del periodo transitorio di cinque anni dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (che quindi è scaduto il 1° dicembre 2014) previsto dall'articolo 10 del protocollo n. 36 allegato ai Trattati.