Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1148

Onorevoli Senatori. -- Nessuno deve rimanere indietro! Attualmente in Italia sono troppe le persone e le famiglie che dispongono di un reddito che non permette di vivere con dignità. La mancanza di lavoro e di occupazione ne è la causa principale. Bisogna agire sui redditi e sul lavoro. Lo Stato, ma soprattutto i cittadini, non possono restare inermi.

La crisi mondiale in atto non è contingente ma sistemica e strutturale. È un punto di non ritorno con cui il capitalismo globale deve fare i conti. Negli ultimi decenni si è assistito ad una progressiva e iniqua redistribuzione della ricchezza nei Paesi occidentali che, aumentando sempre più il divario tra i cosiddetti ricchi e i cosiddetti poveri, ha contribuito a ridurre in maniera determinante il potere d'acquisto di questi ultimi, minando le fondamenta stesse del sistema economico attuale.

È necessario agire subito con un cambio di rotta e mettere al centro dell'azione politica il benessere del cittadino, riconoscendone innanzitutto i diritti di base: avere la possibilità e gli strumenti necessari per vivere una vita dignitosa, il diritto al lavoro, all'istruzione, all'informazione e alla cultura.

Abbiamo messo da parte i diritti dell'uomo per fare posto al consumismo sempre più estremo. È necessario rivedere tutto, partendo dall'istruzione. Ormai la scuola non è più vincolata tanto alla cultura quanto al prodotto interno lordo (PIL), in quanto si studia per cercare lavoro, si lavora per produrre, si producono beni, spesso non necessari e inutili, in eccesso rispetto alle reali necessità del mercato, per aumentare il valore del PIL.

Dobbiamo rivedere il concetto stesso di lavoro. Perché lavoriamo? Lavoriamo per offrire beni e servizi alla società. Lavoriamo per essere retribuiti e garantirci gli stessi beni e servizi che la società ci offre. Lavoriamo per assicurarci un guadagno grazie alla formazione scolastica e alle competenze acquisite negli anni, dall'artista all'operaio, dall'insegnante al dirigente. Lavoriamo non per far crescere l'indice di produttività, ma per far crescere il benessere, per vivere una vita dignitosa e felice.

Occorre prendere coscienza che, con le misure adottate dall'attuale classe politica, mai più ci sarà lavoro stabile e garantito per tutti. La conseguenza di tutto ciò è una progressiva e irreversibile esclusione di tanti dal tessuto sociale e dunque un impoverimento generale della società, una perdita progressiva di inclusione e di comunità, il cui contraltare è un aumento dell'insicurezza e del rischio sociale e della violenza urbana, fonti di rabbia e di arroccamento individuale di alcuni privilegiati nelle proprie posizioni acquisite.

La criticità della situazione attuale è confermata dai dati. Nel primo decennio degli anni Duemila, l'Italia è risultato il Paese dell'Eurozona che è cresciuto al ritmo più lento, circa un terzo della media, meno della metà della Germania, quasi un terzo della Francia; rispetto al picco toccato sei anni fa, il PIL italiano si è ridotto del 9 per cento, il PIL pro capite è diminuito del 10,4 per cento, in misura pari a circa 2.700 euro in meno per abitante, ed è così tornato ai livelli del 1997, costituendo un caso unico (e perciò ancora più preoccupante) tra i Paesi dell'area euro.

Le tabelle dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il secondo trimestre del 2013 rilevano che sono circa 3 milioni i disoccupati e circa 3 milioni le persone che non cercano impiego ma sono disponibili a lavorare. In ambito pensionistico si rileva che su 7,2 milioni di pensionati, il 17 per cento può contare su un reddito sotto i 500 euro, il 35 per cento ha una pensione tra 500 e 1.000 euro e solo il 2,9 per cento ha una pensione che va oltre i 3.000 euro.

Nel 2013 sono 4 milioni i cittadini italiani che, per sfamarsi, sono costretti a chiedere aiuto, con un aumento del 10 per cento rispetto allo scorso anno e del 4 per cento rispetto al 2010.

Le persone che si trovano al di sotto della soglia di povertà relativa sono 9.563.000, pari al 15,8 per cento della popolazione.

Nel biennio 2012-2014 la contrazione complessiva dei consumi delle famiglie italiane ammonterà a circa 60 miliardi di euro, influendo significativamente in modo negativo sulla produzione e sull'occupazione.

La contrazione del potere di acquisto delle famiglie si è determinata anche in relazione al recente incremento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, le cui ricadute in termini annui comporteranno per ogni famiglia un aggravio di 207 euro, pari allo 0,80 per cento di aumento del tasso di inflazione.

La riduzione della domanda interna è stata il fattore determinante del calo dell'attività economica. In seguito alla caduta del reddito disponibile, che in termini reali è sceso dell'11,1 per cento, la contrazione dei consumi delle famiglie è risultata pari al 7,8 per cento.

L'occupazione è calata del 7,2 per cento, pari a 1,8 milioni di unità di lavoro in meno, e la produzione industriale è a un livello inferiore del 24,2 per cento (con punte del 40 per cento in alcuni settori) rispetto al terzo trimestre del 2007.

Il livello di tassazione e di contribuzione gravante sul lavoro è ormai insostenibile per le imprese e riduce il reddito disponibile delle famiglie, oltre a penalizzare la competitività delle imprese stesse. L'elevata imposizione sui redditi di lavoro comporta infatti un livello di retribuzione netta tra i più bassi d'Europa. L'effetto dell'elevata contribuzione sociale, invece, è quello di rendere il costo del lavoro molto più elevato della retribuzione lorda: l'incidenza del cuneo contributivo in Italia è del 32 per cento del costo del lavoro, con il valore più alto tra quelli rilevati negli Stati aderenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Nell'attuazione di politiche sociali volte al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale lo Stato ha finora risposto in modo insufficiente. L'introduzione della carta acquisti non ha costituito e non costituisce un intervento adeguato alla situazione di grave emergenza sociale. Peraltro, ulteriori tentativi già attuati per regolare l'apporto economico degli appositi fondi europei, tramite il solo utilizzo di carte di acquisto, rischiano di comportare mancata assistenza da parte dello Stato per milioni di cittadini in condizioni di povertà o di esclusione sociale.

Si ritiene necessaria la semplificazione del sistema di assistenza sociale al fine di renderlo al contempo più certo ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini, molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze. È altresì necessaria una generale razionalizzazione dei servizi per l'impiego, attraverso una riforma complessiva delle strutture esistenti, valorizzando e ampliando la centralità delle strutture pubbliche a partire dal ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, evitando le duplicazioni e le sovrapposizioni di funzioni attraverso una chiara ripartizione delle competenze.

Uno Stato, il cui scopo è prendersi cura dei cittadini che ne fanno parte, non deve lasciare nessuno indietro: quindi, in una prima fase, deve porre al centro della bussola politica un reddito minimo garantito per chiunque viva sotto la soglia di povertà relativa. Ogni cittadino deve poter contare su un reddito minimo indispensabile per vivere dignitosamente, sul diritto alla casa, al riscaldamento, al cibo, all'istruzione, all'informazione: un reddito minimo utile ad ottenere un lavoro congruo, nel rispetto della formazione scolastica e delle competenze professionali acquisite. Altra esigenza, non meno importante delle precedenti, è quella di abbattere la condizione di schiavi moderni, cioè la condizione nella quale si trovano tanti individui, laureati e non, costretti ad accettare qualsiasi lavoro, sottopagato, precario, senza possibilità di crescita o, addirittura, senza un adeguato contratto.

Oggi i giovani che restano in Italia non hanno più speranza nel futuro.

È necessario ridisegnare il nuovo statuto delle garanzie, non solo del lavoro, ma del concetto stesso di essere cittadini. Occorre ridisegnare le basi del diritto all'esistenza, porre la questione centrale: che cosa siano oggi, a fronte delle trasformazioni sociali e globali, i diritti sociali; che cosa significhi dare la garanzia di un livello socialmente decoroso di esistenza, possibilità di scelta e autodeterminazione dei soggetti sociali.

Il livello ideale, futuro e auspicabile, coincide con l'attuazione del reddito di cittadinanza universale, individuale e incondizionato, ossia destinato a tutti i residenti adulti a prescindere dal reddito e dal patrimonio, non condizionato al verificarsi di condizioni particolari e non subordinato all'accettazione di condizioni. Potremo raggiungere tale livello solo a seguito di una radicale riforma dell'ordinamento tributario e del sistema sociale, tesa ad una migliore ridistribuzione del contributo fiscale, con il duplice obiettivo certo e non più differibile di eliminare la piaga dell'evasione fiscale e di ridurre la pressione tributaria e contributiva. Non dovrà essere una misura assistenziale, in quanto reddito primario, cioè «reddito che remunera un'attività produttiva di valore, che è l'attività di vita» (Andrea Fumagalli).

Il reddito di cittadinanza universale e incondizionato è un rapporto due volte vincente. È un investimento che, dati i suoi effetti stabilizzanti, da un punto di vista macroeconomico, si ripaga sia nel breve termine, sia nel lungo periodo, grazie ai positivi impatti sullo sviluppo umano e sulla produttività; perciò deve essere una componente comprensiva e permanente della strategia di sviluppo per una crescita inclusiva, andando al di là della temporanea «gestione delle crisi».

Il fine del presente disegno di legge è quello di raggiungere a un primo livello, non ancora ideale, l'introduzione del reddito di cittadinanza, ossia di quelle misure sociali ed economiche volte a realizzare l'obiettivo -- più volte ribadito dall'Unione europea -- di una ridefinizione del modello di benessere collettivo adottato dallo Stato italiano, abbandonando per sempre l'attuale organizzazione frammentaria e assistenzialistica e indirizzando le scelte politiche verso l'adozione di un sistema volto a ridurre l'esclusione sociale e ad accrescere la possibilità di sviluppo di ciascun individuo nell'ambito della moderna società organizzata.

I meccanismi attraverso cui realizzare tale obiettivo vanno ricondotti ad una misura unica, in grado di svolgere una doppia funzione: da un lato garantire un livello minimo di sussistenza e dall'altro incentivare la crescita personale e sociale dell'individuo attraverso l'informazione, la formazione e lo sviluppo delle proprie attitudini e della cultura.

L'approvazione di un disegno di legge sul reddito di cittadinanza, oggi più che mai, rappresenta un obbligo per l'Italia, considerato che la Comunità e, poi, l'Unione europea, fin dalla raccomandazione 92/441/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, ha esortato gli Stati membri a dotarsi di adeguati sistemi di protezione sociale, raccomandando agli Stati di riconoscere il diritto basilare di ogni persona di disporre di un'assistenza sociale e di risorse sufficienti per vivere in modo dignitoso e che solo l'Italia, l'Ungheria e la Grecia a tutt'oggi non hanno attuato alcuna forma di reddito minimo uniforme a livello nazionale.

Nelle conclusioni del 17 dicembre 1999 il Consiglio europeo ha indicato la promozione dell'integrazione sociale come uno degli obiettivi per la modernizzazione e il miglioramento della protezione sociale.

La comunicazione della Commissione europea del 3 marzo 2010 intitolata «Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» [COM(2010)2020] indica tra gli obiettivi da raggiungere, per una crescita inclusiva volta a promuovere l'occupazione, la coesione sociale e territoriale, la riduzione di 20 milioni del numero delle persone soggette al rischio di povertà.

La risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dell’8 marzo 2012, evidenzia il ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva in Europa [2010/2039(INI)] e chiede agli Stati membri che si compiano progressi reali nell'ambito dell'adeguatezza dei regimi di reddito minimo; sottolinea inoltre l'esigenza di valorizzare i programmi di apprendimento permanente quali strumenti di base per combattere la povertà e l'esclusione sociale, attraverso l'incremento delle possibilità di occupazione e l'accesso alle conoscenze e al mercato del lavoro. La stessa ritiene che l'introduzione, in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, di regimi di reddito minimo, costituiti da misure specifiche di sostegno in favore delle persone con un reddito insufficiente, attraverso una prestazione economica e l'accesso agevolato ai servizi, sia uno dei modi più efficaci per contrastare la povertà, garantire una qualità di vita adeguata e promuovere l'integrazione sociale; ritiene altresì che i sistemi di redditi minimi adeguati debbano stabilirsi almeno al 60 per cento del reddito medio dello Stato membro interessato. Sottolinea, infine, che gli investimenti nei regimi di reddito minimo costituiscono un elemento fondamentale nella prevenzione e riduzione della povertà; che anche in periodi di crisi, i regimi di reddito minimo non andrebbero considerati un fattore di costo, bensì un elemento centrale della lotta alla crisi e che investimenti tempestivi per contrastare la povertà apportano un contributo importante alla riduzione dei costi di lungo periodo per la società.

Nella comunicazione della Commissione europea «Un'esistenza dignitosa per tutti: sconfiggere la povertà e offrire al mondo un futuro sostenibile» (Bruxelles, 27 febbraio 2013) viene evidenziato che «eliminare la povertà e garantire prosperità e benessere duraturi sono tra le sfide più pressanti che il mondo si trova ad affrontare».

L'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce che «Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali».

L'articolo 151 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sancisce che l'Unione e gli Stati membri hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro che consentano una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, la lotta contro l'emarginazione, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo.

Nell'articolo 30 della Carta sociale europea (riguardante il diritto alla protezione contro la povertà e l'emarginazione sociale) è previsto che «Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla protezione contro la povertà e l'emarginazione sociale, le Parti s'impegnano: a prendere misure nell'ambito di un approccio globale e coordinato per promuovere l'effettivo accesso in particolare al lavoro, all'abitazione, alla formazione professionale, all'insegnamento, alla cultura, all'assistenza sociale medica delle persone che si trovano o rischiano di trovarsi in situazioni di emarginazione sociale o di povertà, e delle loro famiglie; a riesaminare queste misure in vista del loro adattamento, se del caso».

Sulla scorta di tali enunciazioni si ritiene doverosa e non più procrastinabile l'approvazione di una legge che riconosca a tutti i cittadini il diritto di ricevere un reddito minimo.

L'articolo 1 sancisce dunque che il reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la diseguaglianza e l'esclusione sociale nonché a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di marginalità, nella società e nel mondo del lavoro. Sono tutelati i diritti all'informazione, all'istruzione, al lavoro e alla cultura tramite l'istituzione del reddito di cittadinanza in tutto il territorio nazionale con il fine, di non minore importanza, di assicurare serenità e certezza nella vita dell'individuo, tramite l'eliminazione dell'ansia dovuta alla precarietà che molti lavoratori hanno dovuto accettare. Anche in questo senso agisce il reddito di cittadinanza, garantendo ad ognuno la possibilità di potersi affermare nel mondo del lavoro vincendo il ricatto del lavoro nero, del lavoro mal pagato o precario.

L'articolo 2 definisce le nozioni essenziali per il contenuto dell'intero testo di legge. Viene indicata la definizione di reddito di cittadinanza, costituito dall'insieme delle misure volte al sostegno del reddito per tutti i soggetti residenti nel territorio nazionale che vivono al di sotto della soglia di rischio di povertà. Sono inoltre esposte altre definizioni tra cui quelle riferite a beneficiari, struttura informativa centralizzata, soglia di rischio di povertà, reddito familiare, nucleo familiare, familiari a carico, fondo per il reddito di cittadinanza, bilancio di competenze e salario minimo garantito.

L'articolo 3 analizza il reddito di cittadinanza descrivendone la parte principale ossia quella riferita al sostegno al reddito. Il disegno di legge prevede che per tutti i cittadini italiani, europei e gli stranieri provenienti da Paesi che hanno sottoscritto accordi di reciprocità sulla previdenza sociale sia garantito un reddito stabilito in ordine alla composizione del nucleo familiare ed all'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea (at risk of poverty), di valore pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, quantificato per la persona singola nell'anno 2014 in euro 9.360 annui e euro 780 mensili. La misura è quindi riferita al valore mediano del reddito che in Italia è stato fissato nel 2013 da Eurostat a euro 15.514. Ma che cos'è il reddito mediano? Si tratta della linea di reddito entro la quale stanno la metà delle famiglie italiane. L'indicatore ufficiale di povertà permette di considerare a rischio di povertà la persona che non raggiunge il reddito pari a 6/10 di 15.514 euro ossia 9.360 euro all'anno. Per calcolare questa soglia anche per il nucleo familiare con più componenti si fa riferimento alla cosiddetta «scala di equivalenza modificata OCSE» ossia ad una serie di coefficienti riconosciuti a livello internazionale utili a commisurare la soglia di povertà per ogni nucleo familiare secondo la propria composizione. La scala di equivalenza rappresenta il fatto che in ambito familiare si sviluppano delle economie di scala che permettono il sostentamento all'intero nucleo familiare con risorse meno che proporzionali rispetto a quanto necessita alla persona singola. Nella pratica al singolo ed al primo adulto presente nel nucleo viene associato un valore pari all'unità mentre ai familiari conviventi oltre al primo adulto è associato il valore 0,5 a meno che non si tratti di minori di età inferiore ai quattordici anni per i quali è previsto il coefficiente pari a 0,3. La somma dei coefficienti si traduce, per il nucleo familiare, nel fattore di scala per cui va moltiplicata la soglia di povertà riferita alla persona singola pari a 780 euro mensili. I valori di riferimento sono raccolti nell'allegato 1 al presente disegno di legge. Il sostegno economico del reddito di cittadinanza sarà pari alla differenza tra la soglia così calcolata e gli eventuali redditi percepiti a seconda dei casi o dalla persona singola o dal nucleo familiare. La scelta della misura economica è avallata dal punto di vista tecnico dallo studio svolto dall'ISTAT e presente nella relazione annuale ISTAT 2014 che quantifica l'intera misura in 15,5 miliardi di euro. Dalla relazione allegata allo studio si legge: il sussidio mensile massimo erogato alle famiglie senza reddito, è pari a 780 euro per un singolo, a 1.014 euro per un genitore solo con un figlio minore e 1.638 euro per una coppia con due figli minori. Questa ipotesi di applicazione della misura, stimata con il modello di microsimulazione delle famiglie dell'ISTAT, avrebbe avuto nel 2012 un costo totale pari a 15,5 miliardi di euro pari a circa l'1 per cento del PIL. Il 99,1 per cento di questa cifra sarebbe stato erogato a favore della totalità delle famiglie con un reddito inferiore all'80 per cento della linea di povertà. Il beneficio medio per famiglia è pari a 12.175 euro l'anno per le famiglie molto povere (con meno del 20 per cento della linea di povertà) e decresce all'aumentare del reddito fino a circa 2.500 euro per le famiglie con redditi compresi fra il 60 e l'80 per cento della linea di povertà. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 è aggiornata annualmente attraverso l'indice della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertata dall'ISTAT. Questo disegno di legge tutela sia il nucleo familiare sia il singolo componente, in quanto tutti i componenti del nucleo familiare, se maggiorenni, hanno diritto a ricevere l'erogazione diretta della quota loro spettante, secondo semplici algoritmi matematici indicati nella tabella di cui all'allegato 2 al disegno di legge. In pratica, se il nucleo familiare ha un reddito inferiore ai valori indicati nell'allegato 1, con l'accesso a questa misura, ciascun componente maggiorenne avrà diritto a ricevere un certo importo come reddito di cittadinanza, in relazione al reddito familiare complessivo e al proprio reddito individuale. Per le persone che hanno percepito nei dodici mesi precedenti alla presentazione della richiesta, un reddito maggiore al quadruplo del reddito di cittadinanza annuo di riferimento, il comma 4 dell’articolo 3 prevede che l'erogazione economica del reddito di cittadinanza sia posticipata a differenza delle persone che si trovano in situazioni reddituali più critiche. Il calcolo dell'attesa, quantificata in numero di mesi, è calcolato tramite una formula matematica presente in allegato. Il disegno di legge prevede la possibilità di fruizione del beneficio anche per i lavoratori autonomi: pertanto al comma 5 dell’articolo 3 sono indicati i requisiti di accesso per l'anzidetta categoria di lavoratori per la quale, in ragione di motivazioni contabili, è necessario che la misura del reddito di cittadinanza venga elaborata con modalità diverse rispetto a quelle previste per il resto della platea dei beneficiari. Il comma 10 sancisce che il reddito di cittadinanza e impignorabile e non costituisce reddito imponibile.

L'articolo 4 definisce chi ha diritto al reddito di cittadinanza. Esso è ispirato a princìpi di universalità ancorché legati alla sostenibilità economica e finanziaria. Pertanto, la misura viene allargata a tutti i residenti cittadini europei e agli stranieri provenienti da Paesi che hanno stipulato accordi di reciprocità sulla sicurezza sociale. Uno dei fini del presente disegno di legge è quello di migliorare sia la domanda sia l'offerta di lavoro. Per questo motivo, per i più giovani, ossia per i maggiorenni fino a venticinque anni di età, è stabilito che il possesso di una qualifica professionale o di un diploma di scuola media di secondo grado o in alternativa la fequenza di un corrispondente corso di studi o formazione sia requisito necessario e fondamentale per accedere al reddito di cittadinanza. L'articolo 4 contiene altresì uno strumento utile a limitare eventuali abusi del reddito di cittadinanza. Nello specifico viene sancito che la persona che si stacca dal nucleo familiare per motivi di studio, riceverà il reddito di cittadinanza solo se la famiglia di provenienza è in possesso dei requisiti reddituali per l'accesso ai benefici del disegno di legge.

L'articolo 5 indica gli enti preposti e le competenze loro assegnate per l'attuazione delle procedure necessarie per il raggiungimento delle finalità del disegno di legge compresa l'implementazione del «libretto formativo elettronico del cittadino» che raccoglie tutte le informazioni utili sulla formazione del lavoratore. La struttura che ha il ruolo di regia è il centro per l'impiego territorialmente competente. Già da questa scelta emerge con evidenza che il legislatore intende dare alla proposta un peculiare orientamento verso il lavoro. Non si vogliono elargire risorse finalizzate al sostentamento in sé, ma s'intende liberare l'individuo dall'ansia della disoccupazione e della precarietà. Il primo passo per compiere ciò è fare in modo che l'individuo intraprenda percorsi di avvicinamento al lavoro. I centri per l'impiego devono essere le strutture dotate delle migliori competenze per garantire che questo percorso venga svolto nel migliore dei modi, come peraltro previsto dalla raccomandazione del Consiglio europeo dell'8 luglio 2014 con il quale si sottolinea la necessità per l'Italia di progredire rapidamente con i piani di miglioramento dei servizi di collocamento rafforzando i servizi pubblici per l'impiego. L'accettazione della domanda, la verifica di alcuni requisiti e l'accompagnamento al lavoro sono alcune tra le funzioni cardine che i centri per l'impiego svolgeranno. I comuni, per loro competenza, aiuteranno gli anziani e le persone particolarmente disagiate a presentare la domanda per il reddito di cittadinanza attraverso i servizi sociali che completeranno le funzioni svolte dai centri per l'impiego al fine di ridurre quanto più possibile il rischio di emarginazione. I comuni avranno anche il compito di verificare la reale composizione dei nuclei familiari.

Le regioni avranno funzioni meno dirette ma al pari importanti, quali la cooperazione con i comuni e i centri per l'impiego, per agevolare l'attuazione di politiche attive per il lavoro e sostenere la nascita di progetti finalizzati alla creazione di imprese e di nuove realtà imprenditoriali.

L'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale avranno funzioni di controllo e verranno interrogati dai centri per l'impiego per valutare la veridicità delle dichiarazioni dei richiedenti per ciò che concerne i redditi.

Le scuole, le università e i centri di formazione saranno chiamati a certificare per via telematica sia l'assolvimento degli obblighi scolastici sia le competenze certificate degli studenti.

Le regioni, attraverso l'osservatorio regionale sul mercato del lavoro e sulle politiche sociali, valuteranno la distribuzione del reddito e la struttura della spesa sociale e forniranno le statistiche sulla possibile platea dei beneficiari.

Le agenzie formative accreditate forniranno ai centri per l'impiego ogni informazione relativa alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi, alla frequenza da parte degli iscritti e forniranno i dati relativi alla certificazione delle competenze dei soggetti tramite la struttura informativa centralizzata.

Viene altresì istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, che avrà il compito di analizzare l'evoluzione del mercato dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori d'attività interessati al completamento della domanda di lavoro, offrendo un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali con l'obiettivo di rendere funzionale il dispositivo previsto dal presente disegno di legge nonché gli altri strumenti offerti dall'ordinamento a tutela delle esigenze di carattere sociale e occupazionale.

L'articolo 6 descrive la struttura informativa centralizzata, prevedendo la condivisione di un unico e comune archivio informatico realizzato mediante l'unione di specifiche banche dati utilizzate dagli enti e dalle istituzioni di cui all'articolo 5. La gestione dei procedimenti riferiti al reddito di cittadinanza sarà in questo modo facilitata e utilizzerà quanto già esiste grazie alla interconnessione delle banche dati, compresa la banca dati prevista dal decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Nella struttura informativa centralizzata confluiranno i dati anagrafici del richiedente, lo stato di famiglia, la certificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), la certificazione del reddito al netto delle imposte, riferito all'anno in corso, la certificazione del reddito di cittadinanza percepito, i dati in possesso dell'INPS, quelli relativi ai beni immobili di proprietà, alle competenze certificate, allo stato di frequenza scolastica del minore. La struttura informativa centralizzata comprende dunque i dati contenuti nel fascicolo personale elettronico del cittadino e nel libretto formativo elettronico del cittadino, due strumenti informatici utili per raccogliere e rendere disponibili le informazioni del cittadino riferite ai suoi rapporti con la pubblica amministrazione ed alla sua formazione. Al fine di rendere efficiente il processo di completamento e costituzione dell'archivio informatico centralizzato, il Governo è delegato a introdurre disposizioni che prevedano controlli sul personale dirigenziale incaricato di curare i procedimenti per la realizzazione dello strumento, con relative sanzioni nei casi di inottemperanza o inefficienza in relazione al completamento dei processi medesimi, in quanto ritenuti fondamentali per il perseguimento delle finalità del presente disegno di legge.

L'articolo 7 descrive le modalità che andranno seguite per la presentazione della domanda di accesso al reddito di cittadinanza. Poiché l'importo del beneficio sarà calcolato sulla base dei redditi attuali, il richiedente consegnerà una dichiarazione riferita ai redditi percepiti da tutto il proprio nucleo familiare nei dodici mesi precedenti la richiesta di acceso al reddito di cittadinanza e degli eventuali redditi che verranno percepiti nei dodici mesi successivi; lo stesso dovrà fornire la dichiarazione ISEE, così da rappresentare la propria situazione reddituale e patrimoniale in modo chiaro e trasparente. Il tutto dovrà essere presentato presso i centri per l'impiego e -- per chi ha più bisogno di assistenza -- presso gli uffici dei servizi sociali dei comuni. Sempre all'articolo 7 è sancito che le procedure di verifica dei requisiti devono concludersi entro trenta giorni.

L'articolo 8 stabilisce che la fruizione del beneficio perdura fino al miglioramento della situazione economica del beneficiario rispetto ai parametri indicati negli articoli precedenti e finché il beneficiario rispetti gli obblighi indicati nell'articolo successivo.

L'articolo 9 disciplina gli obblighi del beneficiario. Gli obblighi di natura generale, che devono essere rispettati da tutti i beneficiari, prevedono che il beneficiario, in età non pensionabile, è tenuto a iscriversi ai centri per l'impiego, a dare la propria disponibilità al lavoro, a intraprendere, entro sette giorni, percorsi di inserimento lavorativo e a comunicare tempestivamente, entro un termine prestabilito, il cambiamento della propria situazione reddituale, affinché possa operarsi il ricalcolo esatto dell'importo del beneficio che gli spetta. Tale termine è fissato in trenta giorni. Un altro obbligo di natura generale stabilito dall'articolo 9 è quello di fornire un piccolo contributo verso la collettività, in linea con le proprie qualifiche e propensioni, attraverso la messa a disposizione di una parte del proprio tempo per la partecipazione a progetti in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza. Saranno i comuni a istituire e gestire i progetti per l'utilizzo di questa speciale risorsa.

L'articolo 10 regola l'attività dei centri per l'impiego e l'inserimento lavorativo dei beneficiari. Vengono descritti tutti i passi del percorso di accompagnamento al lavoro da compiersi presso i centri per l'impiego, oltre alle funzioni che possono essere svolte dalle agenzie di intermediazione per il lavoro.

Il personale dei centri per l'impiego prende in carico il soggetto. Da questo momento prende avvio il percorso di bilancio delle competenze finalizzato a individuare le attitudini di chi cerca lavoro per poi stabilire i successivi passi, tra cui l'inserimento lavorativo o l'inizio di percorsi formativi o la partecipazione a progetti per la nascita di nuove realtà imprenditoriali, o a progetti partecipati da comuni e regioni per condividere finalità, competenze e risorse. I dati necessari per l'attuazione del processo di accompagnamento al lavoro saranno condivisi tra gli enti interessati attraverso la struttura informativa centralizzata; la stessa struttura sarà altresì utilizzata dai soggetti autorizzati a svolgere alcune attività concernenti la ricerca di occupazione, quali le agenzie di intermediazione per il lavoro e le agenzie di somministrazione di lavoro. Il centro per l'impiego ha inoltre il compito di pubblicizzare le misure di sostegno al reddito e al lavoro previste dal disegno di legge. L'articolo 10 comprende difatti diversi strumenti finalizzati alla creazione di lavoro regolare, come ad esempio la possibilità per i beneficiari di accedere a progetti per l'utilizzo agricolo di terre demaniali date in concessione, oppure l'incentivo per la nascita di startup innovative, o l'estensione della struttura informativa centralizzata allo scopo di agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavori brevi pagabili on-line attraverso voucher o gli incentivi per le aziende che assumono beneficiari di reddito di cittadinanza o ancora gli incentivi per la lotta al lavoro nero.

Al fine di rendere stringente l'impegno delle agenzie di formazione, queste ultime sono obbligate ad organizzare corsi, secondo le direttive degli osservatori nazionale e regionali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e dovranno garantire l'occupazione per almeno il 40 per cento degli iscritti ai corsi, che abbiano conseguito il titolo finale. Le agenzie di formazione non possono ricevere finanziamenti pubblici per l'organizzazione di corsi per l'anno successivo, qualora non raggiungano il predetto risultato.

L'articolo 11 indica gli obblighi da rispettare in relazione all'inserimento lavorativo. Tra questi il più importante è l'obbligo di fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti. Altri obblighi sono: seguire il percorso per l'inserimento lavorativo; impegnarsi in modo attivo per la ricerca del lavoro tramite un piano di azione individuale; seguire le istruzioni indicate dai servizi competenti; seguire se necessario un percorso formativo; sostenere colloqui ovvero prove di selezione per attività lavorative attinenti alle competenze certificate.

L'articolo 12 definisce le cause di decadenza dal beneficio nel caso di inosservanza degli obblighi previsti. In particolare, la decadenza interviene quando il beneficiario in età non pensionabile e abile al lavoro sostiene più di tre colloqui con palese volontà di ottenere un esito negativo, ovvero rifiuta la terza offerta di lavoro consecutiva ritenuta congrua, o recede senza giusta causa dal contratto di lavoro per due volte nel corso dell'anno solare.

Si considera congrua un'offerta di lavoro quando essa è attinente alle competenze segnalate dal beneficiario in fase di registrazione presso il centro per l'impiego, la retribuzione oraria è uguale o superiore all'80 per cento rispetto alle mansioni di provenienza o a quanto previsto dai contratti nazionali di riferimento, il luogo di lavoro è situato nel raggio di 50 chilometri dal luogo di residenza ed è raggiungibile entro ottanta minuti con i mezzi pubblici.

Le madri, fino al terzo anno di età dei figli, ovvero i padri, se richiesto o in caso di nucleo familiare monoparentale, sono esentati dall'obbligo della ricerca del lavoro.

L'articolo 13 riconosce ai beneficiari del reddito di cittadinanza il diritto all'abitazione, quale bene primario, tramite forme di agevolazione del pagamento del canone di locazione. Al comma 3 si prevede altresì un incremento di 500 milioni di euro il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle case in locazione per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

L'articolo 14 definisce le misure integrative del reddito di cittadinanza delineando in maniera omogenea i benefìci indiretti erogati dai comuni e dalle regioni, ossia: sostegno della frequenza scolastica nella fascia dell'obbligo, dell'istruzione e della formazione dei giovani, in particolare per l'acquisto dei libri di testo e per il pagamento delle tasse scolastiche e universitarie; sostegno per la fruizione di servizi sociali e socio-sanitari; formazione e incentivi all'occupazione; uso dei trasporti pubblici; sostegno alla partecipazione alla vita sociale e culturale. Con decreto ministeriale verranno previste misure volte a fornire agevolazioni per i costi delle utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa.

L'articolo 15 individua le misure volte a tutelare le persone senza tetto o senza fissa dimora, al fine di agevolarne l'accesso al beneficio, tramite programmi annuali di assistenza da parte dei comuni, che devono essere comunicati, con cadenza semestrale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 16 definisce le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza, che può avvenire in contanti presso gli uffici postali oppure mediante accredito sul conto corrente bancario o postale o su una carta prepagata del beneficiario.

L'articolo 17 individua incentivi per i vari soggetti ai quali è destinato il disegno di legge. Tra questi, i datori di lavoro che, al fine di promuovere forme di occupazione stabile, assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza e i beneficiari che promuovono l'emersione del lavoro irregolare. L'incentivo ha durata massima di dodici mesi.

L'articolo 18 delinea le verifiche sulla fruizione del reddito di cittadinanza, da attuare in forma coordinata dall'INPS e dell'Agenzia delle entrate, e le relative sanzioni da applicare nel caso di dichiarazioni mendaci da parte del beneficiario oppure nel caso di omissione della comunicazione di eventuali variazioni della situazione reddituale, lavorativa, familiare o patrimoniale nonché le sanzioni per la mancata frequenza ai percorsi scolastici obbligatori da parte del figlio minore a carico del beneficiario o nel caso in cui il beneficiario svolga contemporaneamente attività di lavoro irregolare.

L'articolo 19 reca la delega al Governo per l'istituzione del salario minimo orario. Si stabilisce, tra l’altro che, fatte salve le disposizioni di maggior favore previste dalla contrattazione collettiva nazionale, la retribuzione oraria lorda non può essere inferiore a 9 euro.

L'articolo 20 reca le disposizioni di copertura finanziaria.