Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1148

Art. 9.

(Obblighi del beneficiario)

1. Il beneficiario, esclusi i soggetti in età pensionabile, deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione, in merito alla disponibilità al lavoro, non sono tenuti al rispetto di ulteriori obblighi rispetto a quelli previsti dalla suddetta legge n. 68 del 1999.

2. Il beneficiario, fornita la disponibilità di cui al comma 1, deve intraprendere, entro sette giorni, il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto, di cui all'articolo 10.

3. Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, patrimoniale, lavorativa, familiare che comporti la perdita del diritto a percepire il reddito di cittadinanza o che comporti la modifica dell'entità dell'ammontare del reddito di cittadinanza percepito. Il beneficiario, anche nel periodo in cui sussiste il diritto al beneficio, è tenuto a rinnovare annualmente la domanda di ammissione.

4. In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), sostenuto presso il centro per l'impiego, il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti gestiti dai comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza o presso quello più vicino che ne abbia fatto richiesta, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario stabilite dalla presente legge e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali. La partecipazione ai progetti è facoltativa per disabili o soggetti non più in età lavorativa.

5. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono tutte le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al comma 4.

6. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario previsti dal comma 4 sono subordinati all'attivazione dei progetti di cui al medesimo comma.

7. L'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui al comma 4 è attestato dai comuni, tramite l'aggionamento della struttura informativa centralizzata.

8. I beneficiari del reddito di cittadinanza che provvedono all'assistenza di un parente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 4.