Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1148

Art. 17.

(Incentivi)

1. Al fine di agevolare la fiscalità generale, l'importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato del 5 per cento in favore dei beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione sulla carta prepagata nominativa di cui al comma 2, utilizzando almeno il 70 per cento dell'importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 1, stipula una convenzione con la società Poste italiane Spa e con l'INPS, finalizzata all'erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente e alla predisposizione di uno strumento automatico utile per rilevare mensilmente l'ammontare della spesa effettuata tramite la medesima carta prepagata.

3. Al fine di promuovere l'emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla direzione territoriale del lavoro un'eventuale propria prestazione lavorativa pregressa qualificabile come irregolare, confermata dalle autorità ispettive competenti, riceve, per dodici mesi, una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.

4. Al beneficiario che trova autonomamente un'occupazione che gli consenta di raggiungere un reddito superiore a quanto percepito annualmente in virtù della presente legge, è attribuito un premio commisurato in due mensilità del reddito di cittadinanza percepito. Il premio viene corrisposto allo scadere del primo anno di attività lavorativa svolta in modo continuativo.

5. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori misure, è istituito un incentivo mensile per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori destinatari dei benefìci di cui alla presente legge.

6. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese con meno di quindici occupati, che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e che garantiscano incremento occupazionale attraverso l'assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza.

7. Le assunzioni di cui ai commi 5 e 6 devono comportare un incremento occupazionale netto per l'impresa beneficiaria dell'incentivo.

8. L'incentivo mensile di cui ai commi 5 e 6 è pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell'assunzione, nel limite dell'importo di 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.

9. L'incentivo mensile di cui al comma 5 ha una durata massima di dodici mesi.

10. L'incremento occupazionale di cui al comma 7 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. Il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

11. L'incremento occupazionale di cui al comma 7 è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.

12. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è disciplinata la creazione di convenzioni tra le aziende e il fondo per il reddito di cittadinanza, finalizzate a favorire l'acquisto, da parte dei beneficiari, di beni e servizi la cui origine, produzione, distribuzione, vendita e riciclo rispettino princìpi legati allo sviluppo sostenibile ed alla tutela dei diritti della persona, del lavoratore e dell'ambiente.

13. Sono escluse dagli incentivi di cui al presente articolo, tutte le aziende che abbiano subito, nel triennio antecedente alla richiesta, qualsiasi tipo di sanzione derivante dall'accertamento dell'impiego di lavoratori in modo non regolare.