Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1148
Azioni disponibili
Art. 16.
(Erogazione)
1. Il reddito di cittadinanza è erogato dall'INPS ed è riscosso dai beneficiari, su loro richiesta:
a) presso qualsiasi ufficio postale, in contanti allo sportello;
b) mediante accredito su conto corrente postale, su conto corrente o di deposito a risparmio o su carta prepagata.