Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1148

Art. 16.

(Erogazione)

1. Il reddito di cittadinanza è erogato dall'INPS ed è riscosso dai beneficiari, su loro richiesta:

a) presso qualsiasi ufficio postale, in contanti allo sportello;

b) mediante accredito su conto corrente postale, su conto corrente o di deposito a risparmio o su carta prepagata.