Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1148

Art. 14.

(Misure integrative del
reddito di cittadinanza)

1. Ai fini di cui all'articolo 1 della presente legge e della relativa omogenea applicazione delle disposizioni su tutto il territorio nazionale, i comuni, anche riuniti in consorzi, e le regioni erogano, compatibilmente con le loro risorse e nei limiti consentiti dal patto di stabilità, servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza attraverso:

a) il sostegno alla frequenza scolastica nella fascia d'obbligo, in particolare per l'acquisto di libri di testo;

b) il sostegno all'istruzione e alla formazione dei giovani, con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l'acquisto di libri di testo e per il pagamento di tasse scolastiche e universitarie;

c) il sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;

d) il sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione;

e) il sostegno all'uso dei trasporti pubblici locali;

f) il sostegno alla partecipazione alla vita sociale e culturale.

2. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia della presente legge e di sostenere la diversificazione dei benefici offerti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi delle utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa, attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari della presente legge.