Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1148

Art. 13.

(Diritto all'abitazione)

1. Lo Stato, le regioni e i comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall'articolo 2 della Costituzione, dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificata e reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta sociale europea, riveduta, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, sia per l'accesso all'alloggio sia nel sostegno al pagamento dei canoni di locazione.

2. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e che sostengono i costi del canone di locazione dell'abitazione principale, qualora non percettori di altri incentivi per l'abitazione, hanno diritto a ricevere le agevolazioni riferite al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dal comma 6 del presente articolo.

3. Ai fini del presente articolo, per i beneficiari del reddito di cittadinanza, la dotazione del Fondo di cui al comma 2 è aumentata di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante le maggiori entrate di cui all'articolo 20.

4. Ai beneficiari del reddito cittadinanza proprietari di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale su cui grava un contratto di mutuo ipotecario, si estendono le disposizioni di cui ai commi 475 e seguenti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

5. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito di accesso per le agevolazioni di cui ai commi 2 e 4. Il comune provvede ad aggiornare le banche dati attraverso la struttura informativa centralizzata con i dati inerenti l'accesso alle agevolazioni.

6. All'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo le parole: «di cui al comma 4» sono inserite le seguenti: «ed ai conduttori beneficiari del reddito di cittadinanza».

7. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 479 è inserito il seguente: «479-bis. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito per l'accesso alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo ipotecario di cui al comma 476».