Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1148

Art. 12.

(Cause di decadenza del beneficio in relazione all'inserimento lavorativo)

1. Il beneficiario in età non pensionabile e abile al lavoro o, qualora disabile, in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

a) non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 11;

b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo, accertata dal responsabile del centro per l'impiego attraverso le comunicazioni ricevute dai selezionatori o dai datori di lavoro;

c) rifiuta, nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del comma 2 del presente articolo, ottenute grazie ai colloqui avvenuti tramite il centro per l'impiego o le strutture preposte di cui agli articoli 5 e 10;

d) recede senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell'anno solare;

e) non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 4, nel caso in cui il comune di residenza abbia istituito i relativi progetti.

2. Ai fini della presente legge la proposta di lavoro è considerata congrua se concorrono i seguenti requisiti:

a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certificate, nel corso del colloquio di orientamento, nel percorso di bilancio delle competenze e dagli enti preposti di cui all'articolo 10;

b) la retribuzione oraria è maggiore o uguale all'80 per cento di quella riferita alle mansioni di provenienza se la retribuzione mensile di provenienza non supera l'importo di 3.000 euro lordi. La retribuzione oraria non è inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento e in stretta osservanza di quanto previsto all'articolo 19 della presente legge;

c) fatte salve espresse volontà del richiedente, il luogo di lavoro non dista oltre 50 chilometri dalla residenza del soggetto interessato ed è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore a ottanta minuti.

3. Il beneficiario, al fine di poter mantenere i benefici di cui alla presente legge, è tenuto ad accettare proposte di lavoro anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2, lettera a), qualora sia trascorso un anno di iscrizione al centro per l'impiego e il medesimo beneficiario non abbia accettato nessuna proposta di lavoro.

4. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione.

5. Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui all'articolo 11 le madri, fino al compimento del terzo anno di età dei figli, ovvero, in alternativa, i padri, su specifica richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.

6. Ai fini della presente legge, la partecipazione del beneficiario a progetti imprenditoriali, promossi dal centro per l'impiego territorialmente competente ai sensi dell'articolo 10, comma 2, è alternativa ed equivalente all'assolvimento degli obblighi di formazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettere e), g) e h).

7. Il beneficiario del reddito di cittadinanza è libero di accettare proposte di lavoro non rispondenti ai princìpi di congruità di cui al comma 2.