Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1617

Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1617
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori VALENTINI, ALBANO, AMATI, ASTORRE e MOSCARDELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2014

Disposizioni in materia di incentivi alla rottamazione di autocaravan

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge propone di incentivare, mediante la concessione di un contributo di euro 8.000, la sostituzione di autocaravan di categoria «euro 0» e «euro 1» immatricolati entro il 31 dicembre 1999 con autocaravan nuovi di categoria «euro 4». Il numero di tali veicoli ammonta a 78.368 unità, pari al 37,5 per cento del parco circolante nazionale e, pertanto, le disposizioni in esame comportano evidenti riflessi, anche in tema di salvaguardia ambientale e di sicurezza stradale.

Da oltre trenta anni l'industria del caravanning lavora per valorizzare una realtà produttiva che, oltre a essere ambasciatrice del made in Italy all'estero, contribuisce alla promozione economica e turistica di località scarsamente valorizzate. Si tratta di un turismo ecologico, sostenibile e destagionalizzato che, con interventi mirati, potrebbe rappresentare uno dei canali ideali attraverso cui stimolare la ripresa delle economie nazionale e locali.

Secondo quanto emerso dal Rapporto nazionale sul turismo en plein air in camper e in caravan 2013, realizzato dall'Associazione produttori caravan e camper, tra il 2007 e il 2012 si è passati dalle circa 15.000 alle 4.700 immatricolazioni di autocaravan, fino ad arrivare alle 3.783 unità immatricolate nel 2013. Tale contrazione, dovuta alla perdurante congiuntura economica negativa, risulta in linea con quanto accaduto nei principali Paesi europei, dove però il decremento medio registrato rispetto al 2012 è stato più contenuto.

Pertanto, dopo oltre due decenni di ininterrotta crescita del mercato, con significativi incrementi del fatturato e dell'occupazione delle imprese, il caravanning italiano ha registrato dal 2007 una drammatica inversione di tendenza. La riduzione del potere di acquisto delle famiglie, la sempre maggiore difficoltà di accesso al credito al consumo, l'aumento dell'IVA e l'incremento dei prezzi del carburante hanno, infatti, comportato forti contrazioni dei volumi di produzione.

Nonostante quanto esposto, la qualità del prodotto made in Italy resta ancora particolarmente apprezzata, tanto che l'Italia ha continuato ad essere nel 2013 il terzo produttore europeo di camper, generando un fatturato di circa 500 milioni di euro.

Pertanto, la rottamazione, appare lo strumento più idoneo a stimolare una rapida ripresa dell'intera filiera, dalla produzione e distribuzione alla vendita, atteso che la crisi ha comportato la cassa integrazione un terzo del personale dipendente dalle imprese operanti nel settore.

Nello specifico il presente disegno di legge si compone di due articoli.

L'articolo 1 dispone l'istituzione di un fondo presso il Ministero dello sviluppo economico, per l'anno 2015, pari a 12 milioni di euro al fine di incentivare la sostituzione attraverso la demolizione degli autocaravan immatricolati come «euro 0» o «euro 1» con veicoli nuovi della medesima tipologia non inferiori a «euro 4». La costituzione del predetto fondo è finalizzata alla concessione di un contributo di 8.000 euro per ciascun autocaravan acquistato dal 1º gennaio 2015 al 1º giugno 2015 e immatricolato entro il 31 dicembre 2015. Il contributo è riconosciuto anche per i veicoli acquistati da privati con lo strumento del leasing. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di accesso ai benefici illustrati.

L'articolo 2 reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di incentivi alla rottamazione)

1. È istituito, per l'anno 2015, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo di un ammontare pari a 12 milioni di euro al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, immatricolati come «euro 0» o «euro 1» con veicoli nuovi non inferiori a «euro 4» della medesima tipologia.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, a fronte della presentazione, da parte dell'acquirente, del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, alla concessione di un contributo di 8.000 euro per ciascun veicolo acquistato dal 1º gennaio 2015 al 1º giugno 2015 e immatricolato entro il 31 dicembre 2015.

3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto anche per i veicoli acquistati da privati con lo strumento del leasing.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo, nei limiti delle risorse di cui al comma 1.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2015, l'accantonamento relativo al medesimo ministero.