Legislatura 17ª - Relazione n. 1119, 734, 845, 903 e 1067-A

Onorevoli Senatori. -- Il disegno di legge al nostro esame nasce dall'Atto Camera 925, approvato dalla Camera dei deputati il 17 ottobre 2013 e assegnato alla Commissione giustizia il successivo 30 ottobre. Si tratta di un complesso normativo che apporta modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. La Commissione ha provveduto a congiungere l'esame di numerose altre iniziative di legge e di una petizione, delle quali si propone l'assorbimento nel testo del citato disegno di legge cui pure sono state apportate rilevanti integrazioni.

L'articolo 1 reca le modifiche alla già menzionata legge sulla stampa. Il tratto saliente introdotto nell'articolo 1 della legge n. 47 del 1948 risiede nel fatto che le disposizioni di tale articolo sono estese alle testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti pubblicati, trasmessi, o messi in rete. La latitudine applicativa della legge si estende, peraltro, anche alle testate giornalistiche radiotelevisive. Tale norma generale, che giunge all'Assemblea nel testo identico a quello deliberato dall'altro ramo del Parlamento, è seguita da una riscrittura dell'articolo 8 della legge sulla stampa che riguarda la rettifica. La complessità di tale tematica, sulla quale la Commissione ha raggiunto un maturo punto di intesa, può essere esplicata facendo riferimento a tre punti salienti.

In primo luogo, vi è espresso riferimento ai casi in cui le dichiarazioni o le rettifiche non sono pubblicabili e ciò accade quando esse abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o siano documentalmente false.

L'impianto normativo si occupa, in secondo luogo, di stabilire un obbligo di informazione da parte del direttore o del responsabile nei riguardi dell'autore dell'articolo o del servizio dell’avvenuta richiesta di rettifica. In terzo luogo, è fissato tale obbligo soltanto nel caso in cui l'articolo oggetto di rettifica sia firmato.

Sono state poi introdotte rilevanti modifiche concernenti le modalità per effettuare la rettifica per le testate giornalistiche on line. Anche qui, viene ribadita l'eccezione all'obbligo di pubblicazione di dichiarazioni e rettifiche qualora esse risultino documentalmente false. Di minor rilievo sono poi le modifiche apportate dalla Commissione alla disciplina della rettifica per la stampa non periodica. Aggiunge completezza al sistema di tutela l'esplicito riferimento al caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione dello stampato o la pubblicazione nel sito internet: in tale evenienza la pubblicazione in rettifica deve essere effettuata su un quotidiano a diffusione nazionale. Nel corso dell'esame in Commissione sono state inserite due norme riguardanti, rispettivamente, la richiesta di rettifica, che deve essere accolta in ogni caso dal giudice quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato, e la previsione della comunicazione al prefetto ai fini dell’irrogazione della sanzione amministrativa in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Si è ritenuto, altresì, di inserire un ulteriore periodo volto a collegare l'irrogazione di tali sanzioni con la comunicazione all'ordine professionale per l'adozione delle determinazioni di competenza. Il complesso delle modifiche apportate tende a collegare il procedimento sanzionatorio e quello disciplinare alle determinazioni adottate dal giudice sulle richieste in materia di rettifica. La Commissione, inoltre, si è soffermata su altri aspetti qualificanti della disciplina della diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione; tuttavia, in materia di risarcimento del danno non ha modificato il nuovo articolo 11-bis della legge sulla stampa, inserito dalla Camera dei deputati, mentre si è limitata a rimodulare, con una leggera attenuazione, le pene per la diffamazione contenute nel nuovo articolo 13, anch'esso introdotto dalla Camera dei deputati. Sempre ad un emendamento approvato in Commissione si deve l'introduzione di una specifica causa di non punibilità qualora l'autore dell'offesa abbia chiesto la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.

Venendo alle modifiche apportate al codice penale che costituiscono la seconda parte qualificante del disegno di legge, la Commissione ha tendenzialmente confermato l'impianto dell'articolo 57 riformulato dalla Camera dei deputati e che ha riguardo ai reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione. È stato tuttavia specificato il titolo della responsabilità di cui risponde il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica di varia natura, per i delitti commessi con tali mezzi di diffusione qualora l'atto illecito sia conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione.

La scelta di esplicitare che tale forma di responsabilità è assunta a titolo di colpa sembra preferibile rispetto all'idea di mantenere un certo regime di ambiguità che continuerebbe a dar luogo a dubbi interpretativi e dispute teoriche. L'aggiunta di un secondo comma all’articolo 57 è sembrata poi particolarmente utile giacché attribuisce la responsabilità per i delitti commessi con il mezzo della stampa al direttore o al vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica nel caso in cui gli scritti o le diffusioni non risultino firmate.

Quanto ai reati di cui all'articolo 594 e all'articolo 595 del codice penale, rispettivamente in materia di ingiuria e di diffamazione, non sono state apportate modifiche alle nuove formulazioni predisposte dall'altro ramo del Parlamento.

L'ultima, ma assai rilevante, novità introdotta dalla Commissione risiede nell'articolo 3 del disegno di legge che reca ulteriori misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore o nella reputazione. Si tratta di disposizioni dai risvolti applicativi sicuramente complessi ma che, per la prima volta, regolano il diritto dell'interessato a domandare l'eliminazione dai siti internet e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di legge. Due specifici commi regolano la facoltà di richiesta al giudice dell'ordine di rimozione o dell'inibizione della diffusione, nonché la facoltà di esercizio di questi mezzi di tutela in favore degli eredi o del convivente in caso di morte dell'interessato.

Infine, risultano confermate le modifiche approvate dalla Camera dei deputati agli articoli 427 e 200 del codice di procedura penale, apportate, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del disegno di legge.