Legislatura 17ª - Relazione n. 1119, 734, 845, 903 e 1067-A

PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Maran)

su testo ed emendamenti

11 marzo 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando l’opportunità che, all’articolo 1, comma 2, lettera d), nell’ipotesi di diffamazione in una pubblicazione non periodica, sia previsto un obbligo di rettifica anche nel caso in cui non si possa dare luogo a ristampa o a nuova diffusione.

Esaminati, altresì, gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull’emendamento 1.25 parere non ostativo, invitando a verificare che la modifica ivi prevista, intervenendo sull’elemento soggettivo del reato, sia coerente con i princìpi fondamentali dell’ordinamento penale; si segnala, inoltre, l’esigenza che sia assicurato un adeguato bilanciamento con il diritto costituzionale di cronaca;

sull’emendamento 2.10 parere non ostativo, a condizione che, al secondo comma, la disposizione ivi prevista sia riformulata in modo da assicurare il pieno rispetto del carattere di tassatività proprio della fattispecie penale;

sull’emendamento 2.12 parere non ostativo, a condizione che la disposizione ivi prevista sia riformulata in modo da assicurare il pieno rispetto del carattere di tassatività proprio della fattispecie penale;

sugli emendamenti 2.14, 2.15 e 2.16 parere non ostativo, invitando a valutare la portata della modifica ivi prevista, la quale si discosta da un orientamento consolidato e uniforme, secondo il quale la verità della qualifica o del fatto attribuito non esclude di per sè il carattere offensivo dell’azione;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.