Legislatura 17ª - Relazione n. 1119, 734, 845, 903 e 1067-A

Art. 2.

(Modifiche al codice penale)

1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 57. -- (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione). --- Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il reato è conseguenza di omesso controllo. La pena è in ogni caso ridotta della metà».

2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 594. -- (Ingiuria). --- Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 2.000.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o con altri mezzi della società dell'informazione, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

Le pene sono aumentate della metà qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato o è commessa in presenza di più persone».

3. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 595. -- (Diffamazione). --- Chiunque fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 3.000.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se l'offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero con atto pubblico, si applica la pena della multa da euro 2.000 a euro 6.000.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate».