Legislatura 17ª - Relazione n. 1119, 734, 845, 903 e 1067-A
Azioni disponibili
DISEGNO DI LEGGE N. 1067
Art. 1.
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)
1. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 8, i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«6. La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 30.000.
7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi del presente articolo si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento e al provvedimento di irrogazione della sanzione provvede, su segnalazione dei soggetti di cui al comma 1, il Consiglio dell'ordine dei giornalisti del luogo di registrazione del giornale o periodico. L'ordinanza-ingiunzione è emessa dal Presidente del Consiglio regionale dell'ordine dei giornalisti.
7-bis. Alla sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi della presente legge non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della n. 689 del 1981 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
7-ter. Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 689 del 1981, da presentare al Tribunale del luogo di cui all'articolo 5, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.
7–quater. La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata».
b) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Art. 12. -- (Risarcimento del danno e riparazione pecuniaria). --- 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere il risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 185 del codice penale e una somma a titolo di riparazione.
2. Nel caso in cui il giudice proceda alla liquidazione del danno in via equitativa, l'entità del danno non patrimoniale non può eccedere comunque la somma di euro 50.000. Il giudice non è vincolato al limite predetto nel caso in cui l'imputato sia stato già condannato, in sede civile o penale, con sentenza passata in giudicato, al risarcimento a favore della medesima parte offesa.
3. La somma a titolo di riparazione non può eccedere comunque l'importo di euro 20.000.
4. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione e per la riparazione pecuniaria si prescrive nel termine di tre anni».
c) L'articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13. -- (Pene per la diffamazione). --- 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 5.000 a euro 20.000.
2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale.
3. Nel caso in cui non sia stata pubblicata la rettifica ai sensi dell'articolo 8, vi provvede d'ufficio il giudice con la sentenza di condanna».
Art. 2.
(Modifiche al codice penale)
1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 57. -- (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione). --- Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il reato è conseguenza di omesso controllo. La pena è in ogni caso ridotta della metà».
2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 594. -- (Ingiuria). --- Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 2.000.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o con altri mezzi della società dell'informazione, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
Le pene sono aumentate della metà qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato o è commessa in presenza di più persone».
3. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 595. -- (Diffamazione). --- Chiunque fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 3.000.
La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se l'offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero con atto pubblico, si applica la pena della multa da euro 2.000 a euro 6.000.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate».
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.