Legislatura 17ª - Relazione n. 1119, 734, 845, 903 e 1067-A
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Art. 1.
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)
1. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, ai siti internet aventi natura editoriale»;
b) all'articolo 8:
1) al primo comma, dopo le parole: «le dichiarazioni o le rettifiche» è inserita la seguente: «documentate»;
2) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche documentate sono effettuate ai sensi dell'articolo 32–quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici aventi natura editoriale, le dichiarazioni o le rettifiche documentate sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono. La notizia oggetto di rettifica deve inoltre essere cancellata dal sito»;
3) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
«Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a propria cura e spese, su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche documentate dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche documentate non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica documentata deve essere effettuata entro sette giorni dalla richiesta con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»;
4) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui ai commi secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici aventi natura editoriale, e sesto» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dai commi secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici aventi natura editoriale, quinto e sesto»;
5) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
«L’autore dell’offesa può avvalersi della procedura di cui al settimo comma qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico ovvero il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche aventi natura editoriale non pubblichino la smentita o la rettifica documentata richiesta»;
c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Art. 12. -- (Riparazione pecuniaria) -- 1. Nel caso di diffamazione commessa con mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere il risarcimento dei danni, ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, in una misura determinata in relazione alla gravità dell'offesa e alla dimensione del mezzo di diffusione e che non può, in ogni caso, essere superiore a 50.000 euro.
2. Non si dà luogo al risarcimento del danno se gli obbligati, anche spontaneamente, hanno ottemperato alle rettifiche, sulla base di documentata richiesta, e alle dichiarazioni di cui all'articolo 8. L'interessato, tuttavia, può rivolgersi all'autorità giudiziaria per i danni patrimoniali già verificatisi prima della pubblicazione della smentita.
3. L'ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 8 esclude il diritto di querela e, se esso è stato esercitato, la querela si intende revocata»;
d) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13. -- (Pene per la diffamazione). -- 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa non inferiore a 5.000 euro».