Legislatura 17ª - Relazione n. 1119, 734, 845, 903 e 1067-A
Azioni disponibili
DISEGNO DI LEGGE N. 845
Art. 1.
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)
1. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, ai siti internet aventi natura editoriale»;
b) all'articolo 8:
1) al primo comma, dopo le parole: «le dichiarazioni o le rettifiche» è inserita la seguente: «documentate»;
2) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche documentate sono effettuate ai sensi dell'articolo 32–quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici aventi natura editoriale, le dichiarazioni o le rettifiche documentate sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono. La notizia oggetto di rettifica deve inoltre essere cancellata dal sito»;
3) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
«Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a propria cura e spese, su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche documentate dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche documentate non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica documentata deve essere effettuata entro sette giorni dalla richiesta con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»;
4) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui ai commi secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici aventi natura editoriale, e sesto» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dai commi secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici aventi natura editoriale, quinto e sesto»;
5) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
«L’autore dell’offesa può avvalersi della procedura di cui al settimo comma qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico ovvero il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche aventi natura editoriale non pubblichino la smentita o la rettifica documentata richiesta»;
c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Art. 12. -- (Riparazione pecuniaria) -- 1. Nel caso di diffamazione commessa con mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere il risarcimento dei danni, ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, in una misura determinata in relazione alla gravità dell'offesa e alla dimensione del mezzo di diffusione e che non può, in ogni caso, essere superiore a 50.000 euro.
2. Non si dà luogo al risarcimento del danno se gli obbligati, anche spontaneamente, hanno ottemperato alle rettifiche, sulla base di documentata richiesta, e alle dichiarazioni di cui all'articolo 8. L'interessato, tuttavia, può rivolgersi all'autorità giudiziaria per i danni patrimoniali già verificatisi prima della pubblicazione della smentita.
3. L'ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 8 esclude il diritto di querela e, se esso è stato esercitato, la querela si intende revocata»;
d) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13. -- (Pene per la diffamazione). -- 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa non inferiore a 5.000 euro».
Art. 2.
(Giurì per la correttezza dell'informazione)
1. Al titolo III della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo l'articolo 59 è aggiunto il seguente:
«Art. 59-bis. -- (Giurì per la correttezza dell'informazione). -- 1. È istituito presso ogni distretto di corte di appello il Giurì per la correttezza dell'informazione, di seguito denominato "Giurì", composto da cinque membri, dei quali due nominati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, due nominati dal consiglio competente dell'Ordine dei giornalisti e uno, con funzioni di presidente, nominato tra i magistrati di corte di appello, con il compito di esperire tentativi di conciliazione volti a prevenire situazioni di conflitto tra giornalisti e lettori.
2. I membri del Giurì durano in carica cinque anni non prorogabili. Si applicano le cause di incompatibilità previste per i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3. L'organizzazione e il funzionamento del Giurì nonché le procedure e i termini per l'espletamento del tentativo di conciliazione sono disciplinati da un apposito regolamento adottato dal Ministro della giustizia, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».
Art. 3.
(Modifiche al codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 57 è sostituito dal seguente:
«Art. 57. -- (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione). -- Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il reato è conseguenza di omesso controllo. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo»;
b) l'articolo 594 è sostituito dal seguente:
«Art. 594. -- (Ingiuria). -- Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 1.500.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone».
c) l'articolo 595 è sostituito dal seguente:
«Art. 595. -- (Diffamazione). -- Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa fino a euro 2.500.
La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se l'offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa fino a euro 5.000.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad un'autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate».