Legislatura 17ª - Relazione n. 1119, 734, 845, 903 e 1067-A

DISEGNO DI LEGGE N. 734

D’iniziativa dei senatori Casson ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 595 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: «con la reclusione fino a un anno o» sono soppresse;

b) al secondo comma le parole: «della reclusione fino a due anni, ovvero» sono soppresse;

c) al terzo comma le parole: «della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore da euro 516» sono sostituite dalle seguenti: «della multa da euro 500 ad euro 5.000»;

d) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 600 ad euro 10.000».