Legislatura 17ª - Dossier n. 155

Articolo 30: segue

(Art. 117, secondo comma, lett. m) - "disposizioni generali e comuni sulla sicurezza alimentare")

Art. 117, secondo comma, Cost. - Testo vigente
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Art. 117, secondo comma, Cost. - Testo AS 1429-A
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Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

(...)

Identico:

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro;

La norma in esame aggiunge, tra l'altro, le "disposizioni generali e comuni per la ... sicurezza alimentare" tra le materie di competenza esclusivamente statale.

La dizione sostituisce così - a seguito dell'esame referente - quella "norme generali per la ... sicurezza alimentare".

La materia "alimentazione" fa attualmente parte di quelle di competenza concorrente che, nella proposta in esame, vengono soppresse.

A proposito della dizione "disposizioni generali e comuni", potrebbe essere osservato che:

  1. la dizione è tale da non negare, a primissima lettura, l'attrazione nella competenza regionale della parte non attinente alle "disposizioni generali e comuni" della materia in esame;
  2. la dizione appare inedita(59) e priva - almeno nella sua formulazione letterale - di elaborazione da parte della giurisprudenza costituzionale, che ha invece lungamente elaborato l'ambito dei "principi fondamentali" e - pur se non così ripetutamente - quello delle "norme generali";
  3. non pare agevole individuare esattamente la differenza deontica tra le tre categorie:
    1. quella vigente dei "principi fondamentali";
    2. quella pure vigente - in materia di istruzione - delle "norme generali";
    3. quella che si intende introdurre delle "disposizioni generali e comuni"
  4. potrebbe paventarsi, infine - anche alla luce degli intenti semplificatori dichiarati dalla relazione al ddl - il rischio che la nuova strutturazione semantica possa dar luogo, quanto meno nella fase iniziale, ad un nuovo e non marginale impegno definitorio da parte della Corte costituzionale su un aspetto tutt'altro che secondario del nuovo impianto di ripartizione.

Giurisprudenza costituzionale

La materia "alimentazione", come detto, è espressamente ricompresa dal testo costituzionale vigente tra quelle di competenza concorrente.

Con la sentenza n. 467 del 2005 la Consulta ha stabilito che, posta la propria competenza legislativa in una determinata materia, la Regione disciplina la stessa con norme cogenti per tutti i soggetti, pubblici e privati, che operano sul territorio regionale. Poiché le Regioni hanno competenza legislativa concorrente sia in materia di tutela della salute che di alimentazione, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., le leggi dalle stesse validamente emanate, nel rispetto dei princípi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, devono avere effetto nei confronti di tutti i soggetti istituzionali che esercitano potestà amministrative ad esse riconducibili, con possibili riflessi anche sull'organizzazione di queste. La Corte nega quindi dignità a una pretesa ripartizione verticale di competenze tale da rendere immuni dalla legislazione regionale gli organi statali operanti in un ambito materiale compreso nella potestà legislativa regionale.

Con la sentenza n. 162 del 2004 la Corte ha deciso in ordine alla legittimità dell’abolizione, in alcune regioni, delle certificazioni di idoneità sanitaria.

Date le mutate condizioni igieniche e sanitarie dei processi di produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari, la Comunità europea ha adottato due direttive che l'Italia ha recepito, riformando in questo modo completamente il settore della tutela dell'igiene dei prodotti alimentari. In conseguenza di ciò, ha affermato la Corte, le precedenti prescrizioni, ormai contraddette dalla recente legislazione, non possono più considerarsi principi fondamentali della materia: “esse, infatti, devono essere ritenute nulla più che semplici modalità nelle quali può essere concretizzato l’autentico principio ispiratore della normativa in esame". D’altra parte, la Corte in varie occasioni ha già stabilito che, qualora nelle materie di legislazione concorrente i principi fondamentali debbano essere ricavati dalle disposizioni legislative statali esistenti, tali principi non devono corrispondere senz’altro alla lettera di queste ultime, dovendo viceversa esserne dedotta la loro sostanziale consistenza (…) e ciò tanto più in presenza di una legislazione in accentuata evoluzione”.


59) La dizione è talora utilizzata - nella legislazione vigente - per rubricare alcuni "Capi" di testi normativi complessi ed ampiamente articolati, per cui il Capo contenente le "disposizioni generali e comuni" si applica sia in generale che individualmente a ciascuno dei Capi precedenti.