Legislatura 17ª - Dossier n. 151

Articolo 19

(Disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. Caso EU Pilot n. 4632/13/AGRI)

1. Alla legge 14 gennaio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4.L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo, conforme all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, deve essere stampata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo e con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita.»;

b) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «oli extravergini» sono aggiunte le seguenti: «o vergini»;

c) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato nell'etichetta.»;

d) all'articolo 7, comma 3, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2»;

e) all'articolo 16, comma 1, primo periodo, dopo la parola: «produzioni» è inserita la seguente: «nazionali».

2. All'articolo 43, comma 1-bis.1, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «alchil esteri più metil alchil esteri» sono sostituite dalle seguenti: «etil esteri».

Il comma 1 dell'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, novella la legge 14 gennaio 2013, n. 9 (norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini), apportandovi alcune modificazioni.

In particolare, l'articolo 1, al comma 4, continua a richiedere l'individuazione dell'origine delle miscele di oli di oliva: ma, invece di essere immediatamente preceduta dall'indicazione del termine «miscela», essa deve essere conforme all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) di esecuzione della Commissione 13 gennaio 2012 n. 29/2012. Pertanto si tratterà di una delle seguenti terminologie, a seconda dei casi: «miscela di oli di oliva originari dell'Unione europea» oppure un riferimento all'Unione; «miscela di oli di oliva non originari dell'Unione europea» oppure un riferimento all'origine esterna all'Unione; «miscela di oli di oliva originari dell'Unione europea e non originari dell'Unione» oppure un riferimento all'origine interna ed esterna all'Unione. La formula continua a dover essere stampata con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni ed alla denominazione di vendita.

All'articolo 4, comma 3, poi, per effetto della novella si dichiara ingannevole attribuire valutazioni organolettiche agli oli di oliva diversi dagli oli extravergini o vergini, e comunque indicare attributi positivi non previsti dall'allegato XII in materia di valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine, di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni.

All'articolo 7, per effetto della novella il comma 2 prevede, per gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, che devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente. Essi continuano a dover essere forniti di idoneo dispositivo di chiusura, in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata; si aggiunge però che devono essere provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato in etichetta. Viene invece meno la prescrizione per cui devono essere etichettati in modo da indicare almeno l'origine del prodotto ed il lotto di produzione a cui appartiene. La sanzione del successivo comma 3 (applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da € 1.000 a € 8.000 e la confisca del prodotto) assiste anche questa nuova formulazione del comma 2.

La limitazione di un profilo sanzionatorio è l'effetto della novella dell'articolo 16, comma 1: al fine di garantire la piena rintracciabilità delle produzioni solo nazionali, destinate al commercio (nonché al fine di prevenire eventuali frodi), è dichiarato obbligatorio, per tutti i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti, costituire e aggiornare il fascicolo aziendale (adempimento in mancanza del quale, le produzioni predette non possono essere destinate al commercio).

Infine, ai sensi del comma 2 si novella la disposizione che è volta ad assicurare ai consumatori la possibilità di individuare gli oli che presentano caratteristiche migliori di qualità: finora, per gli anni 2013, 2014 e 2015, nell'ambito delle attività di controllo e di analisi degli oli di oliva vergini nella cui designazione di origine sia indicato il riferimento all'Italia, le autorità preposte procedevano alla ricerca del contenuto di alchil esteri più metil alchil esteri. D'ora in poi, se la norma introdotta dalla Camera viene approvata, la ricerca riguarderà il contenuto di etil esteri: ad esso si applicherà la pubblicazione (ed aggiornamento) mensile delle risultanze delle analisi, in un'apposita sezione del portale internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.