Legislatura 17ª - Dossier n. 46
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Articolo 2
(Efficacia degli atti amministrativi adottati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)
Il comma 1 dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge riprendono a produrre effetti gli atti amministrativi adottati sino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014, ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.
Il comma 1-bis chiarisce che nei decreti applicativi del citato testo unico, adottati dalla data di entrata in vigore della legge n. 49 del 2006, fino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014, ogni richiamo alla tabella II è da intendersi riferito alla tabella dei medicinali, di cui all’allegato A al presente decreto.
La RT illustra sinteticamente il primo comma.
Al riguardo, nulla da osservare.