Legislatura 17ª - Dossier n. 46
Azioni disponibili
Articolo 1
(Modificazioni al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)
L'articolo reca novelle al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, adottate in conseguenza della dichiarazione di illegittimità di costituzionale (sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014) degli articoli 4-bis e 4-vicies ter del decretolegge n. 272 del 2005.
Tutte le novelle, con l'eccezione di quelle recate dai commi 24ter e 24quater (che ridefiniscono alcuni profili sanzionatori in materia), si riferiscono alla suddetta sentenza.
Al presente articolo del decreto-legge sono allegate 5 tabelle. Le prime quattro tabelle (I, II, III e IV) riguardano le sostanze stupefacenti e psicotrope poste sotto controllo internazionale e nazionale, mentre la quinta tabella comprende i medicinali (a base di sostanze attive stupefacenti o psicotrope) di corrente impiego terapeutico ad uso umano o veterinario, a sua volta articolata in 5 sezioni, secondo i criteri indicati dal comma 3 (resta ferma la semplificazione delle regole sulla prescrizione e la dispensazione dei farmaci contro il dolore e per le cure palliative, prevista dall'articolo 10 della legge n. 38 del 2010).
Il comma 1 dispone che i successivi aggiornamenti delle tabelle sono operati con decreto del Ministro della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità e l'Istituto superiore di sanità.
Le altre novelle di cui ai commi da 1 a 24-bis e da 25 a 30 del presente articolo mirano a ripristinare la disciplina vigente alla data di pubblicazione della sentenza n. 32 del 2014, apportando le modifiche necessarie per assicurare il corretto richiamo alle tabelle e con talune integrazioni di coordinamento.
Esulano da questo ambito limitato le seguenti novelle:
Il comma 3-bis specifica che l'autorizzazione ministeriale per la coltivazione, la produzione, l'impiego, l'importazione, l'esportazione, la ricezione per transito, il commercio a qualsiasi titolo o la detenzione per il commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope non può essere rilasciata ai soggetti (persone fisiche o legali rappresentanti di enti) che abbiano avuto condanne o sanzioni ai sensi degli articoli 73, 74 e 75 del testo unico e, in tali ipotesi, le autorizzazioni già rilasciate sono immediatamente revocate.
Il comma 4, fra l'altro, esclude dal divieto di coltivazione la canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, consentiti dalla normativa dell’Unione europea.
Il comma 13 (capoverso 5-bis) dispone che la prescrizione di medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, per il trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppiacei sia effettuata all’interno del piano terapeutico individualizzato, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero della salute.
Il comma 14 (capoverso 10-bis) stabilisce che i medici chirurghi, su richiesta dei pazienti, in corso di trattamento terapeutico con medicinali stupefacenti o psicotropi, che si rechino all’estero, provvedano alla redazione della certificazione di possesso dei medicinali stupefacenti o psicotropi, compresi nella tabella dei medicinali da presentare all’autorità doganale all’uscita dal territorio nazionale, individuati con decreto del Ministero della salute.
I commi 24-ter e 24-quater, introdotti dalla Camera dei deputati, modificando gli articoli 73 e 75 del testo unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, integrano il complesso dell'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni in subiecta materia, in particolare alleggerendo le sanzioni per fatti di lieve entità, e ripristinando la disposizione che consente al giudice - in caso di condanna per un fatto di lieve entità, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero - di applicare al tossicodipendente o all'assuntore di stupefacenti, in luogo della pena detentiva, il lavoro di pubblica utilità. Il corretto svolgimento della misura sostitutiva - non irrogabile per più di due volte - è controllato dall'UEPE (ufficio dell'esecuzione penale esterna) che ne riferisce periodicamente al giudice.
Sono poi state ripristinate le sanzioni amministrative (e dunque la depenalizzazione) per l'uso personale di sostanze stupefacenti, che erano venute meno per effetto indiretto della sentenza della Corte costituzionale. Infine è stata introdotta una differenziazione tra uso personale di droghe leggere e uso personale di droghe pesanti per quanto riguarda la durata delle sanzioni amministrative irrogabili (rispettivamente da 2 mesi a un anno per le droghe pesanti e da uno a 3 mesi per la cannabis), nonché una tipizzazione delle circostanze di cui tenere conto per l'accertamento dell'uso personale dello stupefacente o del medicinale.
La RT, riferita al testo iniziale, afferma che le norme hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In particolare, le modifiche ripristinano la disciplina vigente alla data di pubblicazione della citata sentenza della Corte costituzionale, con l’esclusione delle disposizioni relative all'apparato sanzionatorio e fatta salva la reintroduzione di quattro tabelle contenenti le sostanze sottoposte al controllo del Ministero della salute, resasi necessaria per non intaccare la cornice edittale risultante a seguito della citata sentenza, nonché l'introduzione di una nuova tabella contenente i medicinali a base di sostanze attive stupefacenti o psicotrope, incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, di corrente impiego terapeutico ad uso umano o veterinario. La RT afferma che sono state, altresì, apportate le modifiche necessarie per assicurare il corretto richiamo delle tabelle introdotte con il presente decreto, tenuto conto che il testo previgente faceva, invece, riferimento alle vecchie tabelle. Infine, sono state previste alcune disposizioni di coordinamento con le modifiche normative apportate al medesimo Testo unico dalla legge n. 38 del 2010.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, dal momento che le disposizioni di cui all'articolo 1 (con la possibile eccezione della norma più sotto analizzata) non apportano innovazioni che possano riflettersi sui saldi di finanza pubblica, rispetto al quadro normativo vigente anteriormente all’emanazione della citata sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014.
L'ultimo periodo della lettera a) del comma 28, modificato nel corso dell'esame in prima lettura, prevede che il servizio pubblico per le dipendenze verifica l'efficacia del trattamento e la risposta del paziente al programma terapeutico e socio-riabilitativo, anziché l'attuazione del programma da parte del tossicodipendente, come stabilito dal previgente articolo 122, comma 1, del testo unico, nonché dalla versione originaria del decreto-legge in esame.
La RT non analizza tale disposizione.
Al riguardo, nulla da osservare considerato che la modifica apportata sembra delineare un quadro di adempimenti a carico dei servizi pubblici per le dipendenze più ampio di quello vigente, sulla cui sostenibilità a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente il Governo ha fornito rassicurazioni nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati(1) .
1) Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 22 aprile 2014, V Commissione.