Legislatura 17ª - Dossier n. 133

Articolo 6

(Art. 68 - Prerogative dei parlamentari)

Art. 68 - Testo vigente
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Art. 68 - Testo modificato

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I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Identico.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Senza autorizzazione della Camera dei deputati, nessun deputato può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i deputati ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

L'articolo 6 del disegno di legge in esame interviene sull'articolo 68 della Costituzione, modificando il secondo e il terzo comma. Per effetto di tali modifiche ai componenti del nuovo Senato delle autonomie si applicherà esclusivamente la prerogativa dell'insindacabilità di cui al primo comma del medesimo articolo 68 - analogamente a quanto previsto per i componenti dei Consigli regionali ai sensi del quarto comma dell'articolo 122 della Costituzione - mentre le garanzie processuali di cui al secondo e al terzo comma dello stesso articolo 68 - in materia di sottoposizione a perquisizione, arresto o altra privazione della libertà personale, nonché a intercettazioni e a sequestro di corrispondenza - saranno limitate ai componenti della Camera dei deputati.

La proposta in esame modifica profondamente il regime delle prerogative dei componenti del nuovo Senato e, come sopra evidenziato, introduce una non marginale differenziazione fra i due rami del Parlamento.

L'assetto costituzionale risultante sul punto si risolve in una sostanziale equiparazione del trattamento normativo previsto per i senatori a quello previsto per i consiglieri regionali. Per i senatori in carica in quanto sindaci si tratterebbe, comunque, di un ampliamento del relativo status dal punto di vista dell'immunità, attualmente non spettante.

L'immutato art. 59, primo comma conferma che il Presidente della Repubblica, dopo la cessazione del mandato, diviene Senatore di diritto e a vita.

In questo caso, nel passaggio dal vigente al novellato testo costituzionale, pare determinarsi una riduzione delle prerogative sulla libertà personale e sulle comunicazioni (che restano, come detto, sostanzialmente inalterate per i consiglieri regionali ex art. 122 Cost. ed incrementate per i sindaci che attualmente non ne dispongono). Infatti il nuovo testo dell'articolo 68, secondo e terzo comma della Costituzione, riserva ai soli deputati tali immunità, escludendole quindi per i senatori, siano essi ordinari o, come nel caso dell'ex Presidente della Repubblica, di diritto e a vita.

Tale reductio potrebbe ritenersi propria anche dei senatori a vita attualmente in carica che - ai sensi dell'art. 33, nono comma, del d.d.l. in esame - permangono nella stessa carica quali membri del Senato delle Autonomie: anche per tali senatori sembrerebbe quindi venir meno l'immunità di cui al secondo e terzo comma dell'art. 68 Cost, a meno che il permanere nella stessa carica non si intenda in modo comprensivo del medesimo status.

La giurisprudenza della Corte costituzionale ha avuto modo di sottolineare, in ordine alla differenza intercorrente fra le attribuzioni delle assemblee regionali e quelle delle camere del Parlamento, che, mentre le prime si svolgono "a livello di autonomia", le secondo riflettono la specifica posizione delle camere quali "organi immediatamente partecipi del potere sovrano dello Stato, e perciò situati al vertice dell'ordinamento, in posizione di assoluta indipendenza e di reciproca

parità" (Corte costituzionale n. 110 del 1970, n. 129 del 1981 e n. 379 del 1996).

Il complessivo disegno di riforma costituzionale in esame differenzia in modo rilevante la posizione del nuovo Senato delle autonomie da quella della Camera dei deputati, in un quadro - quantomeno ad una prima lettura - che potrebbe ritenersi non più caratterizzato da reciproca parità: in questo quadro potrebbe rinvenirsi il fondamento di un sistema correlativamente differenziato di immunità.

Tuttavia, la configurazione del Senato quale organo immediatamente partecipe "del potere sovrano dello Stato" potrebbe ritenersi da individuare essenzialmente nel tipo di funzioni esercitate: fra quelle che il Senato conserverebbe, oltre alla partecipazione pur limitata al procedimento legislativo ordinario, si colloca al livello di partecipazione al "potere sovrano dello Stato" la partecipazione paritaria del Senato delle autonomie all'esercizio della funzione legislativa costituzionale.

Ove dovesse ritenersi che, anche nell'assetto costituzionale risultante dal progetto di riforma in questione, il Senato conservi pertanto la natura di organo immediatamente partecipe "del potere sovrano dello Stato", l'equiparazione dei suoi componenti, in tema di prerogative, ai componenti dei consigli regionali - in considerazione della non assimilabilità delle due fattispecie - potrebbe ritenersi da approfondire, anche alla luce del principio di ragionevolezza.

Come è noto, la Corte costituzionale (sentenza n. 1146 del 1988) si è ritenuta competente a giudicare sulla conformità delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali anche nei confronti dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale. Se così non fosse, del resto, si perverrebbe - ha osservato la Corte - all'assurdo di considerare il sistema di garanzie giurisdizionali della Costituzione come difettoso o non effettivo proprio in relazione alle sue norme di più elevato valore.

Con riferimento alla modifica apportata all'articolo 68 della Costituzione le soluzioni adottate a livello costituzionale, in alcuni Paesi europei, si presentano come segue.

Per quanto riguarda la Francia, la materia delle immunità parlamentari è disciplinata nell'articolo 26 della Costituzione. Tale disposizione prevede che nessun membro del Parlamento può essere perseguito, ricercato, arrestato, detenuto o giudicato per opinioni o voti espressi nell’esercizio delle sue funzioni e che nessun membro del Parlamento può essere soggetto, in materia penale, ad arresto o a qualsiasi altra misura privativa o restrittiva della libertà senza l’autorizzazione dell’Ufficio di presidenza dell’assemblea di appartenenza. Detta autorizzazione non è richiesta in caso di flagranza o di condanna definitiva. La medesima previsione costituzionale stabilisce, inoltre, che la detenzione, le misure privative o restrittive della libertà o l’azione penale nei confronti di un membro del Parlamento sono sospese per la durata della sessione qualora l’assemblea alla quale appartiene lo richieda.

In Spagna, l'articolo 71 della Costituzione dispone che i deputati e i senatori usufruiscono della prerogativa dell'inviolablità per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni. Inoltre, durante il loro mandato, i deputati e i senatori usufruiscono della prerogativa dell'immunità e non possono essere sottoposti a limitazione della liberà personale se non in caso di flagranza di delitto. Senza la preliminare autorizzazione della Camera alla quale appartengono, deputati e senatori non possono essere né accusati, né sottoposti a processo(16) .

Da ultimo, in Germania, l'articolo 46 della Costituzione federale dispone che i deputati del Bundestag non possono essere chiamati in alcun modo a rispondere per i voti dati e le dichiarazioni fatte nel Bundestag medesimo ovvero nelle sue commissioni. Tale previsione non si applica alle dichiarazioni qualificabili come "insulti diffamatori". L'articolo citato stabilisce inoltre che i deputati non possono essere chiamati a rispondere o arrestati per un fatto costituente reato salvo che con l'autorizzazione del Bundestag, fatta eccezione per i casi in cui l'arresto è avvenuto in flagranza di delitto o nel corso del giorno seguente. L'autorizzazione del Bundestag è necessaria anche per qualsiasi altra limitazione della libertà personale. Si dispone infine che ogni procedimento penale, nonché ogni forma di detenzione o comunque di limitazione della libertà personale nei confronti di un deputato, devono essere sospesi a richiesta del Bundestag(17) . Tali garanzie si applicano solo ai membri del Bundestag, mentre analoghe prerogative non sono previste per i membri del Bundesrat, che sono componenti dei governi dei singoli stati federati e da questi sono nominati e possono essere sostituiti.


16) Il citato articolo 71 stabilisce altresì che i processi a carico di deputati e senatori sono attribuiti alla competenza della Camera criminale del Tribunale supremo

17) Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 47 della Costituzione federale, i deputati hanno inoltre il diritto di rifiutarsi di fornire elementi di prova in ordine a persone che hanno ad essi confidato fatti nella loro qualità di membri del Bundestag o alle quali essi hanno confidato fatti in tale veste. Negli stessi limiti è vietato l'acquisizione di documenti contenenti i suddetti elementi di prova.