Legislatura 17ª - Dossier n. 133
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Articolo 13
(Art. 78 - Deliberazione dello stato di guerra)
Art. 78 - Testo vigente ——– | Art. 78 - Testo modificato |
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari. | La Camera dei deputati delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari. |
L'articolo in esame modifica l'art. 78 della Costituzione, che disciplina la deliberazione dello stato di guerra.
La proposta in esame riferisce alla sola Camera dei deputati le previsioni riferite, nel testo vigente, ad entrambe le Camere, in ordine alla deliberazione dello stato di guerra e all'attribuzione al Governo dei poteri necessari.
L'attribuzione alla sola Camera dei deputati potrebbe dar luogo a una questione interpretativa relativa alla natura legislativa o non legislativa della deliberazione dello stato di guerra e del conferimento al Governo dei conseguenti poteri. Solo in caso affermativo, infatti, troverebbe applicazione il nuovo articolo 70, terzo comma (cfr. art.8 del disegno di legge in commento), in tema di partecipazione del Senato delle autonomie al procedimento legislativo ordinario. In caso contrario, invece, il Senato resterebbe del tutto escluso sia dalla deliberazione dello stato di guerra - pur avendo competenza ad intervenire nell'esame di disegni di legge quali, ad esempio, quelli concernenti le missioni delle forze armate all'estero - sia dalla deliberazione del conferimento dei poteri all'Esecutivo - ancorché tale atto comporti di norma la deroga all'assetto costituzionale delle competenze, con particolare riferimento a quelle legislative. Al riguardo potrebbe ritenersi da valutare la compatibilità sistematica di una simile eventuale esclusione di competenza con il disposto del nuovo articolo 70 che, al comma primo, attribuisce al Senato delle autonomie una competenza paritaria nell'esame dei disegni di legge costituzionali e, al comma quarto, assegna una valenza rafforzata alle proposte modificative avanzate dal Senato ai disegni di legge di ratifica dei Trattati relativi all'appartenenza dell'Italia alla UE.
Com'è noto, non vi sono nella vigente Costituzione previsioni che disciplinino espressamente l'impiego dello strumento militare all'estero ad eccezione delle disposizioni volte a disciplinare lo stato di guerra.
Le disposizioni di cui agli artt. 78 (Le Camere deliberano lo Stato di guerra) e 87 (Il Presidente della Repubblica dichiara lo Stato di guerra) si riferiscono al ricorso alla guerra internazionale, storicamente definita come debellatio della controparte; diverso è stato, dopo la seconda guerra mondiale, il ricorso alla violenza bellica, avvenuto con modalità difficilmente riconducibili alla guerra. Mancando una disciplina esplicita a livello costituzionale sugli altri impieghi delle strumento militare all'estero, si deve attualmente fare riferimento alle leggi ordinarie, come la legge 14 novembre 2000, n. 331 che, dopo aver ricordato che il compito delle Forze armate italiane è la difesa dello Stato, aggiunge che queste possono essere impiegate all’estero al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, ma sempre in conformità delle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali di cui l’Italia sia membro.
I precedenti testi di riforma costituzionale erano identici al testo vigente, tranne il testo della c.d. "bicamerale D'Alema" che attribuiva la competenza al Parlamento in seduta comune, precisando che, oltre a deliberare lo stato di guerra e a conferire al Governo i poteri necessari, esso potesse stabilire di prorogare la durata delle Camere. Al riguardo occorre ricordare che il testo della c.d. "bicamerale D'Alema", provvedeva a disciplinare a livello costituzionale anche l'impiego delle Forze armate fuori dai confini nazionali per le finalità consentite dalla Costituzione, riservandone, tuttavia, la deliberazione alla sola Camera dei deputati, su proposta del Governo.
L'eccezionale rilevanza della deliberazione dello stato di guerra è alla base della scelta operata dalla maggior parte dei paesi europei con sistema bicamerale, anche differenziato, di coinvolgere entrambe le Camere in questa decisione. Tale coinvolgimento si concreta in taluni casi - Francia, Germania - nella necessaria approvazione da parte dei due rami, in altri - Austria, Paesi Bassi, Romania, Spagna - nell'attribuzione del potere deliberante al Parlamento in seduta comune. In Germania, ove gravi circostanze rendano impossibile convocare il Parlamento per la dichiarazione dello stato di difesa, i poteri di quest'ultimo vengono assunti dalla cd. Commissione comune, composta per due terzi da membri del Bundestag e per un terzo da membri del Bundesrat.
Inoltre la Costituzione tedesca contiene dettagliate previsioni che assegnano al Bundesrat qualificate ed incisive funzioni in ulteriori ipotesi di emergenza: lo stato di pericolo ex articolo 91 della Costituzione e le catastrofi naturali (articolo 35).