Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1338

Art. 9.

(Etichettatura dei tagliandi delle lotterie istantanee)

1. I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana su entrambi i lati, indicati a stampa e in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi e ai danni connessi al gioco d'azzardo, che si alternano in modo da comparire con regolarità.

2. Con decreto del Ministero della salute, sentito l'Osservatorio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il contenuto delle avvertenze di cui al comma l e le caratteristiche grafiche con cui é stampato il relativo testo.

3. Le avvertenze di cui al comma 1 sono stampate in modo inamovibile ed indelebile, senza poter essere in alcun modo dissimulate, coperte od interrotte da altre indicazioni od immagini.

4. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere posti in vendita anche successivamente a tale data, per un periodo massimo di 12 mesi.