Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1338

Art. 8.

(Misure di contrasto e azioni positive per la tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili)

1. All'articolo 24, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «da euro cinque mila a euro venti mila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 10.000 a euro 30.000».

2. L'accesso agli apparecchi da intrattenimento, ai videogiochi e ai giochi online è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria.

3. Il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un decreto per rendere obbligatoria l'introduzione di meccanismi idonei a bloccare in modo automatico l'accesso dei minori ai giochi, mediante l'inserimento, nei software degli apparecchi da intrattenimento, dei videogiochi e dei giochi online, di appositi sistemi di filtro.

4. I dati anagrafici dei giocatori sono registrati attraverso il sistema «tessera sanitaria», il quale mette a disposizione funzioni per rilevare il numero e l'entità delle somme giocate anche in modo progressivo dai giocatori, al fine di consentire agli stessi di autoescludersi dal gioco, anche temporaneamente, e che permettano ai giocatori medesimi di prevedere un eventuale limite alla somma giocata. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma in coerenza con le misure di sicurezza previste dall’allegato B al codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nel relativo disciplinare tecnico.

5. I dati rilevati dal sistema tessera sanitaria ai sensi del comma 4, privi di elementi identificativi diretti, sono trasmessi al Ministero della salute, ai fini di cui all'articolo 5, comma 2. Con il decreto di cui al comma 4 sono definite le modalità di attuazione del presente comma.

6. Al fine di rilevare in modo sistematico le informazioni relative ai soggetti affetti da GAP, il Sistema informativo nazionale delle dipendenze (SIND) di cui al decreto del Ministro della salute 11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2010, è integrato con i dati relativi alla patologia da GAP.

7. Ciascun apparecchio e videoterminale di gioco deve recare avvertenze generali e supplementari sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo patologico e concernenti i disturbi riconducibili a tale patologia. Le avvertenze sono stampate in modo facilmente leggibile, inamovibile e indelebile su ciascun apparecchio o videoterminale di gioco.

8. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite le diciture nonché le caratteristiche grafiche e cromatiche delle avvertenze generali e supplementari da apporre su ciascun apparecchio o videoterminale di gioco.

9. Chiunque installi in locali aperti al pubblico apparecchi o videoterminali di gioco non conformi ai criteri di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000, nonché il sequestro dell'apparecchio o del videoterminale.