Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1338

Art. 5.

(Informazione ed educazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Osservatorio, predispone campagne di informazione nei mezzi di comunicazione e campagne di educazione sul gioco e sui fattori di rischio del gioco d'azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Osservatorio, predispone apposite campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini finalizzate:

a) alla conoscenza dei danni alla salute derivanti dal gioco eccessivo;

b) alla diffusione, attraverso le aziende sanitarie locali, di programmi finalizzati ad affrontare il problema della dipendenza da gioco.

3. Tali campagne sono promosse con una quota parte del prelievo fiscale già in essere quale tassa di scopo per la sovvenzione della «pubblicità progresso».